Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA:1., avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare e di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 29 novembre 2023, ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, dell’i giugno 2023, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. per avere fatto parte di una articolazione della ‘RAGIONE_SOCIALE calabrese, individuata come ‘ndrina di Mileto-Calabro (capo 1 della imputazione pravvisoria).
La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio per una nuova valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza, con particolare riguardo al ruolo assunto i concreto dal ricorrente nella consorteria sopra descritta.
Il Tribunale ha ritenuto che alcuni elementi investigativi fossero decisivi nel dare contezza della esistenza di una articolazione di ‘RAGIONE_SOCIALE radicata nel territorio calabro di Mileto e facente capo a varie famiglie, tra le quali quella di sangue del ricorrente, il cui padre, COGNOME NOME, vittima di omicidio, aveva rivestito posizione di vertice.
Il ricorrente, inoltre, è stato ritenuto inserito in tale compagine criminale qua uomo di azione (“azionista”) per effetto delle dichiarazioni dei collaboratori d giustizia COGNOME NOME, COGNOME ed COGNOME NOME, soggetti ritenuti attendibili e, ad avviso del Tribunale, vicendevolmente riscontrantesi, nonché corroborati da una intercettazione tra l’indagato e COGNOME NOME, altro soggetto facente parte di una famiglia posta al comando della medesima articolazione illecita, rivelativa dell’intraneità dell’indagato al sodalizio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori e con distinti atti.
2.1. Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME deduce:
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno specifico e concreto ruolo assunto dal ricorrente nell’ambito della articolazione di ‘RAGIONE_SOCIALE prima delineata.
Il Tribunale non avrebbe colmato le criticità motivazionali che avevano condotto la Corte di cassazione ad annullare con rinvio la prima ordinanza emessa in sede di riesame.
I collaboratori di giustizia non avrebbero offerto alcun contributo specifico limitandosi a generiche affermazioni, che il ricorso ripercorre, le quali no coinvolgerebbero direttamente la persona del ricorrente.
Le dichiarazioni di NOME NOME, inoltre e come già rilevato dalla Corte di cassazione, sarebbero state smentite da quelle di NOME NOME, assunte in sede di indagini difensive e non si sarebbero potute frazionare a piacimento.
Tali evanescenti dichiarazioni non avrebbero per questo potuto ritenersi riscontrate dalla conversazione intercettata valorizzata dal Tribunale.
Infine, con riguardo ad altra vicenda inerente al controllo della vendita del pane nel territorio di riferimento, da parte del ricorrente e di altri esponenti della famiglia di sangue come il di lui fratello NOME, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della sentenza di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di cassazione in relazione alla posizione di COGNOME NOME quanto alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
2.2. Nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso.
Si dà atto che l’AVV_NOTAIO ha depositato motivi nuovi nei quali si denuncia la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per il mancato raffronto delle dichiarazioni di COGNOME con quelle rese da COGNOME, oltre che per la sopravvenienza di confidenze di quest’ultimo, mai emerse prima, come evidenziato nelle due memorie depositate nei due procedimenti di riesame;
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati ed a tratti generici.
1. Il Tribunale, al di là delle più evanescenti affermazioni del collaborante COGNOME ha individuato un nucleo comune alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia COGNOME ed COGNOME, costituito dalla circostanza che entrambi, in grado di individuare in fotografia il ricorrente, lo avessero indicato come “uomo di azione” della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Mileto.
Entrambi i collaboranti sono stati ritenuti attendibili dal Tribunale, non solo perch autonomamente riscontrantesi sulla predetta circostanza, ma anche perché corroborati da una specifica emergenza esterna, costituita dal contenuto di una intercettazione che l’ordinanza impugnata ha sviscerato in modo più approfondito rispetto al precedente provvedimento oggetto di annullamento con rinvio.
Sulla pregnanza dimostrativa di tale elemento decisivo di valutazione i ricorsi sorvolano.
Nella intercettazione citata, secondo la ricostruzione di merito operata dal Tribunale ed in questa sede non rivedibile in quanto priva di vizi logico-giuridici, ricorrente personalmente interviene a risolvere un problema di terzi in quanto investito da uno dei due soggetti interessati (che non aveva ricevuto un pagamento di un noleggio di un’autovettura) che gli riconosceva un ruolo criminale nella famiglia di Mileto ed in funzione di ciò capace di recuperare il credito circostanza che era avvenuta attraverso il prelievo forzoso del mezzo presso il
debitore e, dunque, con una concreta “azione” preceduta dalla significativa interlocuzione con il fratello del suo interlocutore, individuato come referente criminale, che tale ordine gli aveva commissionato (COGNOME NOME).
In tale ambito di rapporti, il ricorrente mostrava una comune appartenenza criminale al suo referente COGNOME NOME NOME NOME da altri elementi investigativ dimostrativi della sua effettiva intraneità al sodalizio, quale esponente di altr famiglia egemone sul medesimo territorio – esprimendosi nel senso della reciprocità di favori e di ordini scambiati o scambiabili tra loro in quanto basat sulla comune “fratellanza” rispetto al medesimo consesso criminale (“io avevo ordini da un fratello mio….se a me tuo fratello NOME mi dice una cosa…punto e basta! E se gliela dico io a NOME fratello NOME è la stessa cosa”).
Tale evenienza investigativa, accuratamente analizzata dal Tribunale e resistente alle critiche difensive che non ne hanno intaccato il contenuto, è idonea a superare i dubbi sollevati nei ricorsi in ordine alla consistenza delle dichiarazioni d collaboratori di giustizia (quanto alla loro natura di seconda mano, alla frazionabilità – sulla quale hanno molto insistito le difese a proposito del dichiarazioni del COGNOME – alla specificità delle indicazioni), ferma restando l selezione efficace operata dal Tribunale sulla circostanza riscontrata autonomamente dalla intercettazione e relativa al ruolo di uomo d’azione ricoperto dal ricorrente in seno al consesso criminale di cui si discute.
Gli altri argomenti difensivi che ineriscono alle risultanze più ritagliate sulla fi del fratello del ricorrente (vicenda del controllo della vendita del pane), evidenziano come ininfluenti rispetto al nucleo centrale della decisione, avendo lo stesso Tribunale precisato che si trattava di elementi ulteriori non decisivi (cfr. f 8 del provvedimento impugnato).
Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi – che si estende ai motivi nuovi sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. – consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att.
cod proc. pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME–NOME–
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
hAl