Valutazione della Gravità del Reato: i Criteri della Cassazione
L’ordinanza in commento offre un’importante occasione per approfondire i criteri utilizzati dai giudici per la valutazione della gravità del reato, in particolare nel contesto dei delitti legati agli stupefacenti. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile un ricorso, ha ribadito i confini del proprio sindacato, chiarendo quando le scelte dei giudici di merito in materia di qualificazione del fatto, applicazione di istituti di favore e determinazione della pena diventano insindacabili. Questo provvedimento è un chiaro esempio di come la valutazione del giudice debba essere ancorata a elementi concreti e sorretta da una motivazione coerente e logica.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti (ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/90) e di ricettazione (art. 648 c.p.). Le sentenze dei primi due gradi di giudizio avevano ritenuto l’imputato responsabile, delineando un quadro di colpevolezza basato su prove concrete. La difesa, non condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando la propria impugnazione su cinque distinti motivi.
Le Doglianze della Difesa
Il ricorrente lamentava diversi vizi della sentenza d’appello, chiedendo alla Suprema Corte di intervenire su aspetti cruciali della decisione. Nello specifico, i motivi di ricorso erano:
1. Erronea qualificazione del fatto: Si contestava la mancata applicazione dell’ipotesi di reato più lieve, quella del cosiddetto “spaccio di lieve entità” prevista dal comma 5 dell’art. 73, D.P.R. 309/90.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: La difesa riteneva che il fatto dovesse essere considerato di “particolare tenuità” e, quindi, non punibile.
3. Mancata disapplicazione della recidiva: Si contestava il riconoscimento della recidiva, che comporta un aggravamento della pena.
4. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si richiedeva una maggiore riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
5. Vizi sul trattamento sanzionatorio: Infine, si criticava l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
La Valutazione della Gravità del Reato secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati. L’argomentazione centrale della Suprema Corte è che la sentenza impugnata era sostenuta da una motivazione logica, coerente e completa, e che le censure difensive erano in realtà un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso la lieve entità sulla base di una serie di elementi oggettivi: l’elevato quantitativo di droga, la detenzione di sostanze di diversa qualità, le specifiche modalità di custodia, il possesso di strumenti per il confezionamento e di appunti manoscritti relativi al traffico. Tali elementi, nel loro complesso, indicavano una “professionalità” e una “rilevante capacità di diffusione sul mercato” incompatibili con la nozione di minima offensività.
Anche la richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Corte ha sottolineato che il “rilevato disvalore oggettivo della condotta” e “l’intensità del dolo” erano stati correttamente apprezzati dai giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi logici.
La Gestione della Recidiva e delle Attenuanti
La Corte ha ritenuto ben motivato anche il riconoscimento della recidiva. La Corte d’Appello aveva evidenziato l'”accresciuta pericolosità sociale dell’imputato”, desunta dai suoi molteplici precedenti penali, anche specifici, e dalla gravità del reato commesso. Tale valutazione, secondo la Cassazione, è in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite.
Infine, per quanto concerne la pena e le attenuanti generiche, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della sanzione e il giudizio sulle circostanze sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere è insindacabile in Cassazione se, come nel caso di specie, la decisione è supportata da una motivazione che evidenzia elementi concreti (la personalità negativa dell’imputato e la gravità del fatto) e non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica del ragionamento esposto nella sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano analiticamente esaminato tutti gli elementi probatori, giungendo a conclusioni basate su un percorso argomentativo coerente e privo di contraddizioni. Le censure difensive, al contrario, sono state qualificate come “palesemente versate in fatto”, in quanto miravano a una rilettura delle prove e a una diversa interpretazione delle circostanze, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che la valutazione della gravità del reato è un’operazione complessa affidata alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve basare la sua decisione su un’analisi complessiva di tutti gli indici previsti dalla legge. L’esclusione di istituti di favore come lo spaccio di lieve entità o la particolare tenuità del fatto, così come il riconoscimento della recidiva e la determinazione della pena, sono legittimi quando supportati da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Per gli operatori del diritto, questa decisione conferma che un ricorso in Cassazione non può fondarsi su una mera divergenza interpretativa dei fatti, ma deve individuare specifici vizi di legge o palesi illogicità nel ragionamento del giudice.
Quando un reato di spaccio non può essere considerato di lieve entità?
Un reato di spaccio non può essere qualificato come di lieve entità quando gli elementi fattuali, complessivamente considerati, indicano una professionalità e una significativa capacità di diffusione della sostanza. Elementi rilevanti includono un elevato dato ponderale, la detenzione di droghe di diversa qualità, le modalità di custodia, il possesso di strumenti per il confezionamento e la presenza di appunti riferibili all’attività di traffico.
Perché la Corte di Cassazione può ritenere inammissibile una critica sulla misura della pena?
La Corte di Cassazione ritiene inammissibile una censura sulla congruità della pena quando la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione adeguata e non illogica. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente viziato.
Quali elementi giustificano l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è giustificata quando la valutazione del giudice di merito evidenzia un rilevante disvalore oggettivo della condotta e una significativa intensità del dolo. Se tale valutazione è basata su elementi concreti emersi dal processo e sviluppata con un argomentare logico e coerente, la decisione non è censurabile in sede di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28789 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28789 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 30/07/1998
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui agli 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 648 cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, co 5, d.P.R. 309/90; 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; 3. Erronea applicazione del legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva; 4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concession delle attenuanti generiche nella massima estensione; 5. Inosservanza di legge vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto.
Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad es riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito so palesemente versate in fatto.
Considerato, quanto al primo motivo, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva dell condotta dell’imputato, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’ar comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (elevato dat ponderale, detenzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità, modalità custodia, detenzione di strumenti idonei al confezionamento e di appunti manoscritti riferiti al traffico di stupefacenti) indicativi della professi dell’attività illecita a cui era dedito l’imputato e della rilevante cap diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione dell minima offensività.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sent alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’inte del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portar decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sed legittimità.
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciu pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei molteplici precedenti pe anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fa per cui è intervenuta condanna. Rilevato che la motivazione così espressa soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/201 dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Considerato, quanto agli ultimi due motivi di ricorso, che i profili riguarda la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenu aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, risultante dai numero precedenti e la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura ch miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il
1
GLYPH ente