Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME IRENE SCORDAMAGLIA COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1334/2025
CC – 23/09/2025
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLABATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Con ordinanza del 27 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a NOME la misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 81, 110, 629 (in relazione allÕart. 628, comma 3) e 416-bis.1 cod. pen.
Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo Ð Sezione Riesame Ð ha parzialmente riformato lÕordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sostituendo lÕoriginaria misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, lÕindagato avrebbe riscosso, nellÕinteresse di COGNOME NOME, le somme di denaro che questÕultimo estorceva alla ditta RAGIONE_SOCIALE.
Ha proposto ricorso per cassazione lÕindagato, a mezzo del proprio difensore.
Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il Tribunale non avrebbe esaminato le deduzioni difensive, basate su Çatti rilevanti, tutti sconosciuti al giudice della cautela e ignoti al fascicolo processualeÈ.
Il ricorrente rappresenta che: lÕaccusa si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che aveva riferito che il NOME si sarebbe occupato della riscossione delle somme estorsive; il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni riscontrate dalle sommarie informazioni rese da COGNOME NOME, dipendente della ditta sottoposta a estorsione, che aveva riferito di avere predisposto, su incarico di COGNOME NOME (altro dipendente deceduto nel giugno 2022), buste contenenti 400 euro da consegnare al NOME.
Il ricorrente, tuttavia, evidenzia che il COGNOME era stato giˆ ritenuto inattendibile in altra sede giudiziaria (come emerge dalla sentenza del Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Palermo n. 758/24 del 24 giugno 2024), nella quale si era escluso che la sua collaborazione fosse utile ai fini investigativi e si era evidenziato un comportamento del collaboratore volto a inquinare i dati indiziari.
Contesta la valutazione di attendibilitˆ delle dichiarazioni rese dal COGNOME, sostenendo che altre accuse mosse dal collaboratore al COGNOME, sempre relative alla riscossione di somme di denaro, sarebbero rimaste prive di riscontro. Circostanza che Çavrebbe dovuto indurre a una valutazione improntata alla massima cautela, al massimo rigoreÈ.
Con riferimento alle dichiarazioni del COGNOME, il ricorrente sostiene che la loro versione integrale, trascritta dalla difesa, presenterebbe rilevanti discrasie rispetto al verbale riassuntivo. Dalla versione integrale, in particolare, emergerebbe che il COGNOME avrebbe escluso di essere a conoscenza di richieste estorsive e avrebbe affermato di non poter escludere che i rapporti economici tra il COGNOME e il COGNOME fossero leciti.
Il Tribunale non avrebbe valutato tali decisivi rilievi, nŽ avrebbe rilevato la contraddittorietˆ tra le dichiarazioni del COGNOME, che aveva riferito di pagamenti intervenuti fino al 2014, e quelle di COGNOME, che aveva riferito di pagamenti intervenuto fino al 2021.
Il ricorrente evidenzia anche la significativa discrasia tra le somme di denaro che sarebbero state versate al COGNOME, secondo le diverse fonti dichiarative: il COGNOME aveva riferito di due dazioni annuali da euro 1.750,00 ciascuna, per un totale di euro 3.500,00 annui, fino al suo arresto nel 2014; il COGNOME, invece, aveva riferito di buste da euro 400,00, preparate su indicazione del COGNOME, in media cinque volte lÕanno, fino al 2021.
Il Tribunale, infine, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del titolare della ditta, COGNOME NOME, che aveva negato lÕesistenza di imposizioni estorsive.
1. Il ricorso deve essere rigettato.
LÕunico motivo è infondato.
Il Tribunale, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato le deduzioni difensive e gli atti sulla base dei quali esse si basavano, ritenendo evidentemente ÒassorbiteÓ le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ricordato che Çnella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicchŽ debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottataÈ (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Va, in primo luogo, rilevato che il Tribunale ha effettuato una rigorosa valutazione delle dichiarazioni rese dal COGNOME (cfr. pagine 2 e 3 dellÕordinanza impugnata), evidenziando il ruolo di rilievo rivestito dal propalante allÕinterno della RAGIONE_SOCIALE, che lo ÒlegittimavanoÓ a conoscere i particolari relativi alle attivitˆ estorsive svolte nell’ambito del relativo territorio.
Dopo avere analizzato le dichiarazioni del COGNOME (in parte testualmente riportate nellÕordinanza), il Tribunale ha evidenziato come esse fossero riscontrate dagli accertamenti della polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese dal dipendente COGNOME NOME, che, dopo il decesso del dipendente COGNOME NOME (avvenuto nel maggio 2021), aveva gestito la sede di RAGIONE_SOCIALE dellÕazienda sottoposta a estorsione.
Il Tribunale, poi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha esaminato le deduzioni difensive e gli atti su cui esse si basavano.
In primo luogo, ha preso in considerazione i rilievi difensivi relativi alle dichiarazioni rese dal COGNOME, ossia che questi aveva dichiarato che: non aveva mai ricevuto personalmente richieste di denaro a titolo estorsivo; aveva consegnato delle somme di denaro al COGNOME, ma per importi e con cadenze temporali differenti da quelli indicati dal COGNOME; non poteva escludere che i rapporti economici tra il COGNOME e il COGNOME fossero leciti; aveva consegnato le somme di denaro fino al 2021 (cfr. pagine 3, 4 e 5 dellÕordinanza impugnata).
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che le dichiarazioni del COGNOME, in ogni caso, riscontrassero Çil nucleo essenziale delle propalazioni eteroaccusatorie del COGNOMEÈ, atteso che il COGNOME aveva riferito Çcircostanze di fatto comunque indicative dell’attribuibilitˆ all’odierno indagato del ruolo di emissario preposto alla materiale percezione di somme di denaro consegnate in assenza di una dimostrata causale lecitaÈ. In particolare, Çl’invarianza della somma consegnata in busta all’odierno indagato e l’assenza di una causale riconducibile a ordinari rapporti commerciali consentivano di attribuire alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME la valenza di riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che ha attribuito all’odierno indagato, che effettivamente svolge l’attivitˆ di fabbro ed è titolare di una officina, almeno fino al 2014, il ruolo di esattore delle rate di “pizzo” corrisposte dai responsabili della sede della “RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnRAGIONE_SOCIALE” ubicata nel territorio controllato dalla famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALEÈ.
Il Tribunale ha valutato anche la sentenza del Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Palermo n. 758/24 del 24 giugno 2024, addotta dalla difesa per contestare l’attendibilitˆ del COGNOME, rilevando che il giudice si era limitato a negare il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 416-bis., 1 comma 3, cod. pen., evidenziando, da un lato, che Çl’apporto del collaboratore non aveva contribuito alla raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei colpevoli (avendo egli reso dichiarazioni dopo la conoscenza degli elementi a carico dello stesso e dei coimputati)È e, dall’altro, che lÕapporto del COGNOME era stato teso ad “alleggerire” la propria posizione, anche quando esso appariva in contrasto con le risultanze dell’attivitˆ di intercettazione (cfr. pagina 4 dellÕordinanza impugnata). Al riguardo, il giudice del riesame ha rilevato che: le motivazioni poste a sostegno della decisione del Giudice dellÕudienza preliminare apparivano circoscritte al caso concreto e non automaticamente applicabili a ogni dichiarazione resa dal collaborante; le dichiarazioni rese nellÕaltro giudizio erano condizionate dallÕintento del COGNOME
di alleggerire la propria posizione in quel processo; doveva trovare applicazione Çil c.d. principio di frazionabilitˆ delle dichiarazioni del chiamanteÈ.
Sotto questÕultimo profilo, la decisione del Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale Çin tema di chiamata di correo, è legittima una valutazione frazionata della dichiarazione a condizione, per˜, che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia (nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentitaÈ (Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153).
Il Tribunale ha preso in considerazione anche le dichiarazioni del titolare della ditta, COGNOME NOME, che aveva negato lÕesistenza di imposizioni estorsive, ritenendole del tutto inverosimili (cfr. pagina 6 dellÕordinanza impugnata).
Risulta, dunque, infondata la tesi del ricorrente, secondo il quale il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive e gli atti sulla base dei quali esse si basavano. Nel resto, le doglianze del ricorrente sono più che altro riferite alla valutazione di merito che il Tribunale ha effettuato delle dichiarazioni del COGNOME e dei riscontri estrinseci, finendo per˜ cos’ per incorrere nei limiti del sindacato di legittimitˆ. Al riguardo, va ricordato come ÇlÕindagine di legittimitˆ sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato Ð per espressa volontˆ del legislatore Ð a riscontrare lÕesistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitˆ di verificare lÕadeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in questÕultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.È (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME).
2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME