Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14351 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 20/03/1980
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Foggia aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata dal medesimo avanzata in relazione al periodo che va dal 7 maggio 2018 al 6 maggio 2021.
A ragione della decisione, adduceva che il COGNOME, in data 25 febbraio 2021, era stato arrestato in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti mentre si trovava sottoposto al regime cautelare degli arresti domiciliari, e che tale condotta, per la sua estrema gravità, aveva inficiato tutto il periodo in valutazione.
Ricorre per cassazione l’interessato, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 54 e 69-bis Ord. pen.
Si duole la difesa della mancata applicazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, del criterio della valutazione frazionata dei semestri e della immotivatamente ritenuta gravità di un fatto che, in sede di cognizione, era stato valutato nell’alveo dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
La recente concessione, da parte dello stesso giudice di sorveglianza, della misura alternativa dell’affidamento in prova al condannato dimostrava l’occasionalità del reato più recente e l’ininfluenza sulla regolarità del percorso carcerario sino ad allora dal medesimo seguito.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata lezione di legittimità, se è vero che il principio della valutazione frazionata del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, è tuttavia necessario che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche, nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, dep. 12/03/2013, COGNOME, Rv. 255406).
Tale principio postula un’ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente; in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all’opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all’idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428 – 01).
In tema di liberazione anticipata, dunque, proporzionalmente all’estensione dell’incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti, deve essere particolarmente accurato l’apprezzamento della gravità della trasgressione in se stessa e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto a subire gli effetti negativi della successiva violazione, con valutazione comparativa della condotta nelle varie scansioni temporali, alla stregua degli articolati criteri indicati nell’art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000, valorizzan l’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, oltre al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna, senza che sia richiesto il provato conseguimento del risultato riabilitativo.
3. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non si è attenuta agli enunciati criteri, avendo ritenuto il Tribunale di sorveglianza, con motivazione frettolosa, che il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso dal FURIO il 25 febbraio 2021, dunque inerente all’ultimo dei semestri oggetto dell’istanza di liberazione anticipata, fosse di “gravità estrema” tanto da travolgere, nel giudizio negativo della partecipazione all’opera di rieducazione, tutti gli altri semestri in valutazione, compresi quelli più distanti nel tempo (circa tre anni).
Nel pervenire a tale decisione, tuttavia, il giudice a quo, in primo luogo, ha omesso di descrivere le specifiche caratteristiche del fatto di reato ascritto al ricorrente tali da poterlo connotare come fatto di “estrema gravità”.
In secondo luogo, sul punto, ha introdotto elementi di aperta contraddizione, laddove non ha escluso – sempre senza spiegare perché – che il reato commesso dal COGNOME potesse essere ricondotto all’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Infine, il giudice di merito, a fronte dell’ampio periodo di tre anni oggetto della richiesta di liberazione anticipata, avrebbe dovuto sviluppare elementi di valutazione sulla eventuale partecipazione dell’interessato all’opera di
rieducazione quanto meno in riferimento ai periodi più lontani dal reato commesso il 25/2/2021, per poter formulare un giudizio compiuto, operando il dovuto
raffronto, sulle insuperabili caratteristiche di gravità del reato suddetto.
Per le esposte ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con
4.
rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari, che provvederà a rinnovare la propria valutazione sanando i vizi motivazionali rilevati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, l’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente