Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GORGONZOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni depositate dal difensore, AVV_NOTAIO, che, in replica alla requisitoria del PG, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 marzo 2023, la Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza del tribunale di Bergamo del 30 giugno 2021, appellata da COGNOME NOME, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana a tale NOME e di detenzione presso la propria abitazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, condannandolo, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, TU Stup., alla pena di 1 anno di reclusione ed euro 2000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e di parte del denaro in sequestro, con restituzione allo stesso della somma residua, ed assolvendolo dal reato di detenzione di hashish presso la propria abitazione per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, in relazione a fatti contestati come commessi in data 28/02/2020.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale del ricorrente.
In sintesi, si addebita alla sentenza d’appello di non aver superato le criticità fattuali della vicenda esaminata e di aver fatto confusione nell’esame dei fatti oggetto di giudizio. A titolo esemplificativo si fa riferimento al richiamo nella sen tenza dell’assoluzione dal reato sub b), il quale in realtà non è stato oggetto di giudizio, asserendo che in primo grado la pena sarebbe stata oggetto di aumento per la continuazione. I giudici non avrebbero esaminato con accuratezza l’addebito contestato e ciò avrebbe avuto riflessi anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. Quanto al merito dell’imputazione per cui è intervenuta condanna, i giudici di appello non avrebbero fornito riscontro alla critica mossa, ossia per quale ragione l’imputato sia stato assolto da parte RAGIONE_SOCIALE condotte contestate al capo a) e condannato invece per altre condotte del tutto speculari sotto il profilo fattuale. I giudici, poi, avrebbero travisato le dichiarazioni del cessionario che sarebbero in linea con quelle rese dai testi a difesa, nel senso di escludere il riconoscimento in capo all’imputato di condotta rilevante quale spaccio di stupefacenti. Solo la prima versione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni forniva prova della responsabilità dell’imputato e costituisce il caposaldo della condanna inflitta al ricorrente, laddove però sarebbe stata la stessa Corte a ritenere non brillanti per attendibilità le dichiarazioni de cessionario COGNOME. Censurabile sarebbe poi l’affermazione contenuta in
sentenza secondo cui la tesi del cessionario sarebbe solo più credibile rispetto a quella dell’imputato, e non già tale da costituire prova dei fatti con giudizio prossimo alla certezza. Ancora, si censura la sentenza per aver ritenuto credibile la versione del teste cessionario solo nella parte in cui dichiarava di aver ricevuto lo stupefacente dall’imputato e non nella parte in cui aveva ritenuto di favorirlo, così esprimendo un giudizio di attendibilità ad intermittenza. Infine, si contesta quale elemento significativo di un’attività di spaccio da parte del ricorrente il rinveni mento in sua disponibilità di più banconote in taglio da 50 euro, senza tuttavia considerare che di quella somma solo 50 euro sono state confiscate ed il resto restituite all’imputato ritenendole non riconducibili all’attività delittuosa. In def tiva, i giudici di appello non avrebbero fornito prova logica certa della responsabilità dell’imputato pur a fronte RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive che sorreggevano la tesi della sua innocenza, in quanto accanito consumatore di stupefacente, in quanto lo stesso cessionario aveva escluso in dibattimento qualsiasi responsabilità dell’imputato spiegando anche il perché avesse fornito in questura una diversa versione iniziale dei fatti per paura RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine e, infine, in presenza del positi apporto RAGIONE_SOCIALE deposizioni a difesa COGNOME e COGNOME.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, all’applicazione della recidiva ed all’aumento per la continuazione.
In sintesi, quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, si sostiene che il ricorrente le avrebbe meritate per la collaborazione fornita in fase dibattimentale, essendosi sottoposto all’esame, non potendo certo richiedersi la confessione in quanto lesiva del diritto di difesa. Non sarebbe sufficiente il mero richiamo all’assenza di elementi idonei a giustificare tale riconoscimento, cui si aggiungerebbe la presenza di precedenti anche specifici nonché l’assenza di elementi di collaborazione o resipiscenza. Quanto all’aumento per la recidiva, i giudici di appello non avrebbero fornito argomentazioni a sostegno dell’opportunità di aumentare la pena in considerazione dell’asserito rafforzamento della spinta criminogena, non potendo presentarsi la nuova contestazione, rispetto al passato, come indicativa di un proposito criminoso più consolidato né essendovi elementi specifici che lo comprovino. Quanto, infine, all’aumento applicato a titolo di continuazione interna, i giudici si sarebbero limitati a considerare come congruo l’aumento, che invece andava specificato dettagliatamente e motivato, sicché tale giustificazione motivazionale sarebbe del tutto apparente.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10.01.2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In sintesi, secondo il PG, il ricorrente avrebbe riproposto nei motivi le doglianze di appello, che tuttavia si risolvono in una critica nel merito della valuta zione – immune da vizi logici e come tale insindacabile in sede di legittimità compiuta dai giudici territoriali, tanto in ordine agli elementi fondamentali dimostrativi RAGIONE_SOCIALE condotte di cessione, quanto in ordine al trattamento sanzionatorio.
In data 7.02.2024 sono pervenute le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che, in replica alla requisitoria del PG, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell’art.23, dl. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile sia perché generico per aspecificità sia perché manifestamente infondato.
2.1. E’ anzitutto generico per aspecificità perché articola censure puramente contestative alla motivazione della sentenza d’appello, la quale ha chiarito le ragioni per le quali la versione dell’imputato, corroborata dalle inverosimili di chiarazioni RAGIONE_SOCIALE moglie e non confortata da quella del teste a difesa COGNOME, non potesse essere ritenuta credibile, evidenziando altresì i motivi per cui la ritratta zione parziale RAGIONE_SOCIALE iniziali dichiarazioni del cessionario COGNOME – giustificate con l’assunto di essersi spaventato quando i carabinieri gli avevano riferito che la banconota di cui era stato trovato in possesso fosse falsa – non risultassero credibili rispetto allo stato di fatto caduto sotto la diretta percezione degli operanti: a pluralità di sostanze rinvenute (hashish e marijuana); b) busta di plastica su cui erano stati praticati fori circolari all’evidente fine di confezionare RAGIONE_SOCIALE dosi; affermazione rese dal teste COGNOME che l’imputato gli aveva fornito la sostanza, seppure edulcorando l’affermazione asserendo che si trattava di acquisto in comune.
I giudici di appello (al netto della ulteriore ma non decisiva circostanza, costituita dal rinvenimento della significativa somma di denaro composta per lo più da banconote da 50 euro, per complessivi 770 euro in contanti, di cui solo 50
euro sono state confiscate) hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che proprio tale quadro rendeva inverosimile la versione dell’imputato, oltre alla circostanza evidentemente strumentale a giustificare il possesso di tre banconote false da 20 euro, che egli avrebbe pagato l’acquisto della sostanza per sé con una banconota da 100 euro, non comprendendosi perché, dovendo corrispondere – secondo la versione del reo e della di lui moglie – la somma di 40 euro al COGNOME ed avendo a disposizione numerose banconote da 50 euro e nessuna da 100, l’imputato abbia dovuto pagare con la banconota da 100 euro, di non facile reperibilità, affermazione sulla cui logicità non può certamente dubitarsi.
Analogamente, quanto ai testi a difesa, da un lato, con riferimento alla moglie dell’imputato, i giudici di appello ne evidenziano l’assoluta inattendibilità laddove la donna, a fronte della richiesta di spiegazioni circa il rinvenimento di ritagli di plastica, affermava che in casa vi erano solo buste di plastica per la spesa, in ciò venendo smentita dal rinvenimento da parte degli operanti di un sacchetto della spesa con fori circolari.
Quanto al vicino di casa, il teste COGNOME, questi, nell’asserire che l’imputato avesse un fornitore, si era limitato a riferire di aver visto solo uno scambio di denaro, ma non di stupefacente, in quanto la porta gli era stata chiusa impedendogli di vedere, riuscendo a percepire solo la consegna del denaro, con un marocchino di cui non aveva saputo nemmeno fornire il nome e che forse avrebbe potuto riconoscere, ammettendo tuttavia che la sostanza gliela aveva fornita l’imputato, pur se si trattava di un acquisto in comune.
2.2. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità op rato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
2.3. Quanto, poi, al giudizio di attendibilità parziale RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME che, come pure evidenziato dai giudici di merito, ha parzialmente ritrattato le sue iniziali dichiarazioni accusatorie nei confronti del Carlino, ritenu utilizzabili nella parte in cui il teste riconosce di aver ricevuto la sostanza dall’i putato – essendo irrilevante che l’abbia pagata o ricevuta gratuitamente, atteso che anche per la cessione di piccole quantità di stupefacente non è necessaria alcuna indagine sullo scopo con essa perseguito dallo agente, in quanto la fattispecie criminosa di cui all’art. 73, T.U. Stup. si perfeziona con qualsiasi consegna ad altri di sostanze stupefacenti, anche se la cessione sia intervenuta a titolo gratuito, poiché postula comunque una traditio dello stupefacente e, quindi, un incremento di quella circolazione di stupefacente che il d.P.R. n. 309 del 1990 mira ad impedire con la comminatoria di sanzioni penali -, deve evidenziarsi che tale operazione di “selezione” del narrato del cessionario è del tutto legittima, essendo stato più volte affermato da questa Corte che è legittima la valutazione frazionata RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni (sia confessorie, sia accusatorie sia RAGIONE_SOCIALE chiamate in correità e, per quanto qui interessa, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali) quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell’intero raccon (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103 – 01).
E, nel caso di specie, come visto, il narrato del cessionario regge alla verifica giudiziale del riscontro, atteso il quadro fattuale caduto sotto la diretta perce zione degli operanti, e non vi è alcuna interferenza fattuale e logica tra la parte attendibile e quella ritenuta inattendibile dai giudici di merito, essendo evidentemente strumentale la parte dichiarativa integrante la parziale ritrattazione del cessionario ad alleggerire la posizione dell’imputato.
E’, del resto, pacifico in giurisprudenza che, in tema di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove esse permettano di accertare l’inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento (da ultimo: Sez. 2, n. 15652 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284485 – 02).
3. Anche il secondo motivo è inammissibile.
3.1. Quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, i giudici di appello lo hanno giustificato per la presenza di plurimi precedenti,
anche specifici, aggiungendo anche l’assenza di atteggiamento collaborativo o di resipiscenza che ne consentissero il riconoscimento.
Si tratta di motivazione incensurabile, in quanto del tutto rispondente ai principi più volte affermati da questa Corte. Si è già chiarito, infatti, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01, proprio relativa a fattispecie, analoga alla presente, in cui questa Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
3.2. Quanto alla recidiva, i giudici di appello, nel confermarne l’applicabilità, hanno osservato come il reato appaia una nuova manifestazione della perdurante pericolosità dell’imputato che, pochi anni prima del fatto per cui si procede, aveva commesso un analogo reato confermando quindi la proclività a delinquere in materia di stupefacenti. Anche in questo caso si tratta di motivazione non sindacabile, in quanto del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte sul punto, in particolare all’autorevole insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, PG in proc. Calibè, Rv. 247838 – 01) che impone al giudice il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di rip vevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, giustificazione fornita dalla Corte territoriale nel caso in esame.
3.3. Quanto, infine, al censurato aumento per la continuazione interna, non è sindacabile il giudizio di congruità nella misura di un terzo della pena inflitta (ossia, da nove mesi di reclusione e 1800 euro di multa ad 1 anno di reclusione ed euro 2000 di multa), atteso che, se è ben vero che secondo l’autorevole insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, è altrettanto vero che lo stesso Supremo Collegio ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’ar pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (RAGIONE_SOCIALE
Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01). E, nel caso di specie, non vi è dubbio che il minimo aumento di soli tre mesi di reclusione e 200 euro di multa, rendeva del tutto adeguato l’impegno motivazionale riservato dalla Corte territoriale al motivo di appello, essendo all’evidenza anche rispettato il rapporto di proporzione tra le pene ed esclusa l’operatività surrettizia del cumulo materiale RAGIONE_SOCIALE pene.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 16 febbraio 2024
Il Cons . COGNOME stensore COGNOME
Il Presidente