Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SCUTARI( ALBANIA) il DATA_NASCITA NOME NOME nato a SHKODER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TORINO in difesa di NOME e NOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di TORINO in difesa di NOME e NOME COGNOME che conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2.9
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 luglio 2021, il Tribunale di Cuneo dichiarava gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di lesioni personali gravi in danno di NOME COGNOME e assolveva detti imputati, per non aver commesso il fatto, dal reato di tentato omicidio in danno dello stesso COGNOME. Il Tribunale condannava ciascun imputato alla pena di anni quattro di reclusione e, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, al risarcimento dei danni e all rifusione delle spese giudiziali.
Secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, basata sulle risultanze dell’attività istruttoria ma non sulle dichiarazioni di COGNOME e NOME COGNOME ritenute inattendibili, i fatti si erano verificati quando, per reagire a una precedente li avvenuta fra NOME COGNOME e COGNOME presso un locale pubblico, NOME COGNOME, insieme al proprio padre NOME COGNOME, al proprio fratello NOME COGNOME e all’amico NOME COGNOME, si recarono in automobile, nella notte fra il 28 e il 29 novembre 2015, in Fossano, presso l’officina gestita da COGNOMECOGNOME ove trovarono costui con NOME. Ivi, si era avvertkuno scontro fra: da una parte, NOME e NOME; dall’altra parte, COGNOME; NOME riportò lesioni da arma da fuoco; COGNOME riportò sia lesioni alle mani, sia lesioni al volto, queste ultime cagionate mediante un colpo di arma da fuoco.
Il Pubblico Ministero e la parte civile proponevano appelli avverso la statuizione assolutoria inerente al tentato omicidio.
Gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appelli avverso le statuizioni condannatorie.
La Corte di appello di Torino rinnovava l’attività istruttoria e, con sentenza del 22 giugno 2023, riformava parzialmente la sentenza impugnata, decidendo come segue: dichiarava responsabile NOME COGNOME anche del reato di omicidio tentato in danno di NOME e, riconosciuta la continuazione fra i reati ascritti concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava NOME COGNOME alla pena complessiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione; concedeva ad NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata per il reato di lesioni, e rideterminava la pena nei suoi confronti in un anno e sei mesi di reclusione.
La difesa degli imputati, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha proposto ricorsi per cassazione con atto unitario articolato in sette motivi volti ad ottenere l’annullamento della sentenza di appello.
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3.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge, in riferimento agli artt. 5 522 e 521 cod. proc. pen., sostenendo che NOME COGNOME è stato condannato, per il reato di tentato omicidio, in relazione a un fatto diverso da quello contestato.
La difesa evidenzia come l’imputazione contenesse una specifica descrizione della sequenza fattuale con cui si contestava il reato di tentato omicidio, realizzato con il recupero violento dell’arma impugnata precedentemente da COGNOME e con l’utilizzo di quest’ultima in danno dello stesso COGNOME. Invece, il giudice di appello, secondo la difesa, sarebbe giunto ad una ricostruzione del tutto diversa, evocando la presenza di un’altra arma e smentendo che la frattura alle mani di COGNOME fosse stata causata dagli imputati per impossessarsi di una pistola. La difesa degli sostiene che è stata limitata la capacità dell’imputato di esercitare il suo dir difesa, posto che nel primo grado di giudizio proprio l’assenza della prova sull’uso dell’arma avrebbe conAVV_NOTAIOo il Tribunale ad assolvere gli imputati dal reato di tentato omicidio. La difesa sottolinea che il giudice del gravame avrebbe invertito la ricostruzione temporale dei fatti, ritenendo una precedente aggressione e il successivo utilizzo dell’arma, sino a giungere ad affermare la credibilità della persona offesa sulla circostanza che il gruppo COGNOME avesse preso ed utilizzato un’altra arma.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta violazione di legge, con riferimento all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., criticando la valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da COGNOME.
La difesa lamenta mancato rispetto, da parte del giudice di appello, dei principi di diritto inerenti all’utilizzo di dichiarazioni frazionate, laddove risulti la menda di taluni segmenti dichiarativi. In particolare, la difesa evidenzia l’illogicità d ritenuta credibilità di COGNOME, posto che costui ha raccontato di essere riuscito a prendere la pistola che si trovava vicino al luogo della colluttazione, a fronte della dimostrata circostanza che l’arma era stata precedentemente presa da COGNOME in una sala giochi. La ricostruzione dei fatti, quindi, si reggerebbe su frammentati elementi delle dichiarazioni di COGNOME, in assenza del sostegno di ulteriori dati che rendano certa la dinamica posta alla base della condanna. Per la difesa, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare anche il comportamento reticente di COGNOME, nonché l’immediato occultamento dei video delle telecamere poste nella citata sala giochi.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per il mancato rispetto del canone di giudizio «oltre ogni ragionevole dubbio».
In particolare, la difesa rileva che la Corte di appello ha ritenuto cr COGNOMECOGNOME almeno nella parte in cui ha raccontato la dinamica dei fatti, senza confrontare tali dichiarazioni con quelle rese in primo grado da NOME COGNOME, i quali hanno riferito che i colpi di pistola furono immediatamente al loro arrivo, cioè quando NOME era già sceso dall’au e NOME COGNOME era in procinto di scendere. La valutazione del giudice di appell fondatezza delle dichiarazioni rese da COGNOMECOGNOME udito nel corso del rinnovamen istruttorio, dovevano essere confrontate con le dichiarazioni già rese dai test citati, con le quali erano del tutto inconciliabili e, quindi, doveva essere di rinnovazione istruttoria anche con riferimento a costoro.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa, richiamando l’art. 606, co 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta violazione di legge con riferimento all’ar 533, comma 1, cod. proc. pen., e vizi di motivazione, per difetto di motivaz rafforzata della sentenza di appello, a fronte del ribaltamento della sen assolutoria di primo grado in ordine al reato di tentato omicidio.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa, richiamando l’art. 606, co 1, lett. e), cod. proc. pen., censura la motivazione della sentenza impugnata, pe contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alle valutazioni inere ragioni che indussero gli imputati ad incontrare COGNOME. La difesa criti considerazioni espresse dal giudice di appello nel giungere all’affermazione ch gruppo COGNOME si fosse recato all’officina, teatro dei fatti, con l’intent regolazione di conti con COGNOME, poiché quest’ultimo aveva precedentemente avuto una lite con NOME COGNOME. Fra l’altro, la difesa sostiene che fu COGNOME indicare la propria officina, situata in un posto buio e fuori dal centro, come dell’incontro.
3.6. Con il sesto motivo di ricorso, la difesa, richiamando l’art. 606, c 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge con riferimento agli artt. 192, comma 3, 521, 522, 598, cod. proc. pen., e vizi di motivazion relazione alla statuizione di conferma della condanna di primo grado a caric NOME COGNOME e NOME per il reato di lesioni aggravate. La difesa richi anche per tale profilo, le censure già mosse alla motivazione della sent impugnata con riguardo alla lamentata diversità del fatto per il quale è pronunciata condanna rispetto a quello oggetto di imputazione e ribadisce, anc con riferimento a tale reato, le critiche relative alla ricostruzione fattuale dal giudice di appello e alla valutazione frazionata delle dichiarazioni r COGNOMECOGNOME
3.7. Con il settimo motivo di ricorso, la difesa, richiamando l’art. 606, c 1, lett. e) , cod. proc. pen., deduce mancanza e illogicità di motivazione in pint di trattamento sanzionatorio.
Con riferimento alla pena irrogata all’imputato NOME COGNOME, la difesa sostiene l’erroneità del giudizio, poiché sarebbe assente o comunque indimostrato l’intento punitivo di costui nei confronti di COGNOME.
Con riferimento alla pena determinata nei confronti di NOME COGNOME, la difesa sostiene la genericità delle ragioni che hanno conAVV_NOTAIOo al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante contestata, posto che la “gravità delle lesioni” è già ricompresa nella circostanza aggravante del reato per il quale costui è stato condannato.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha presentato memoria con la quale chiede l’annullamento con rinvio della sentenza di appello e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
All’udienza pubblica odierna, le parti presenti hanno concluso come riportato nell’intestazione della presente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, volto a far ritenere la violazione del principio corrispondenza tra fatto contestato in imputazione e condanna, è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenut in sentenza, posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427 – 01).
1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio, poiché non è ravvisabile alcuna violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e condanna. Il giudice di appello ha apprezzato, in ossequio ai canoni della logicità e non contraddittorietà, gli elementi emersi nel corso del rinnovamento istruttorio disposto, valorizzandoli ai fini della ricostruzione dei fatti, a seguito di un giudi nel quale è stato possibile, per la difesa, esercitare pienamente le proprie faco ‘ 7 r,
anche in relazione alla ricostruzione oggettivamente recepita nel giudizio di secondo grado.
Il giudice di appello non ha valicato i limiti imposti dalla legge in sede d gravame, posto che gli elementi costitutivi del reato di omicidio tentato sono rinvenibili nell’imputazione. Al contrario, la violazione del principio del corrispondenza tra fatto contestato e condanna è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contiene l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in vi induttiva.
Il secondo motivo di ricorso, riguardante le valutazioni inerenti alle dichiarazioni della persona offesa COGNOME, è infondato.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che è legittima la valutazione “frazionata” delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre p del racconto (Sez. 6 n. 20037 del 19/03/2014, Rv. 260160; Sez. 6 n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Rv. 249200).
2.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio, poiché il giudice di appello ha valutato con accuratezza le prove, e, segnatamente, le dichiarazioni di COGNOME, e ha reso una motivazione che non è affetta dai vizi lamentati dalla difesa ma è coerente con le emergenze processuali, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dall giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il giudice del gravame non ha condiviso il giudizio di inattendibilità formulato dal Tribunale con riguardo ai testimoni COGNOME e COGNOME, poiché le dichiarazioni rese da costoro potevano essere valutate in modo frazionato, alla luce dell’intero compendio probatorio. Quindi il giudice di appello, sebbene, da un lato, non abbia valutato come credibili talune dichiarazioni di costoro, ha espresso congrue spiegazioni circa il giudizio di credibilità delle loro dichiarazioni relativamente alla ricostruzione della dinamica dei fatti avvenuti nell’officina, alla luce della logica ricostruzione fornita da COGNOME e della semplice constatazione di costui di non sapere chi fu il soggetto che gli sparò al volto, elementi utilizzati per asseverare la genuinità delle dichiarazioni di COGNOME.
Il terzo motivo di ricorso, inerente alla testimonianza della persona offesa e alla ritenuta mancanza del raggiungimento della soglia prevista dal principio «oltre ogni ragionevole dubbio», è inammissibile.
3.1. Occorre preliminarmente osservare come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova testimoniale, abbia affermato che l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sul criterio id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153, del 11/02/2020; Rv. 278609 – 01).
D’altra parte, è stato specificato come non sia sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanz e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604, del 19/09/2017, Rv. 271623 – 01).
3.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto compatibili con l’intero quadro probatorio su cui si è fondata la valutazione di responsabilità penale dell’imputato. In particolare, la motivazione l’iter logico giuridico seguito dal giudice di appello non presenta alcuna evidente contraddizione; tanto meno sono emersi ulteriori elementi in grado di scalfire la narrazione dei fatti nei termini in cui è stata recepita dalla Corte di appello. L censura in base alla quale il giudice di appello avrebbe errato nel non confrontare le dichiarazioni di COGNOME con quelle rese dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME è logicamente superata, perché il giudice del gravame ha ragionevolmente affermato che le dichiarazioni di questi ultimi sono inconferenti e non credibili, posto che essi avevano degli interessi, personali e familiari, affinché venisse accreditata la loro versione, ritenuta anche reticente.
Il quarto motivo di ricorso, inerente alla asserita assenza di una motivazione rafforzata, è infondato.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a
strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404 – 01).
4.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio, poiché la sentenza di appello è immune dai vizi lamentati e il giudice di appello ha correttamente e adeguatamente argomentato sulla ricostruzione dei fatti, alla luce del complessivo quadro probatorio, dopo aver disposto rinnovamento istruttorio.
La Corte di appello non si è limitata ad aderire ad una mera alternativa ricostruzione, come sostenuto dalla difesa, ma ha specificamente affermato, con spiegazioni congrue, alla luce degli elementi emersi, che i fatti accertati non potevano che condurre ad affermare la responsabilità penale di NOME COGNOME per il reato di omicidio tentato. In particolare, la motivazione della sentenza di appello è coerente con i canoni della logicità e non contraddittorietà ed è rispettosa dell’obbligo di motivazione rafforzata, essendo dotata di scardinante forza persuasiva, in relazione a un esito decisorio difforme rispetto a quello del precedente grado di giudizio.
Quanto agli altri elementi evidenziati dalla difesa per sostenere la doglianza in discussione, deve osservarsi che essi condurrebbero ad una rinnovazione valutazione del compendio probatorio, e ciò è inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Il quinto motivo di ricorso, relativo ai motivi dell’incontro tra gli imputat la vittima, è inammissibile.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di giudizio di cassazione, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli aAVV_NOTAIOati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465, de 04/11/2020, dep. 11/0272021, Rv. 280601-01).
5.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio, poiché il giudice di appello ha ricostruito la dinamica dei fatti con motivazione logica e non contraddittoria, evidenziando come COGNOME fosse già in possesso dell’arma, ma che questa fu utilizzata solo NOME dopo l’iniziale aggressione rivolta dagli avversari, da cui conseguirono per COGNOME t fratture alle mani, utilizzate come scudo per difendersi. Il giudice di appello ha
sottolineato che COGNOME, indietreggiando, riuscì a prendere la pistola, e colpì NOME, sicché NOME COGNOME, resosi conto che COGNOME era armato, si diresse verso la propria vettura per prendere un’arma. A fronte delle logiche argomentazioni esposte dal giudice di appello nella motivazione del provvedimento impugnato, le censure mosse dalla difesa sono rivalutative degli elementi di prova, così come interpretati in sede di merito, sicché tale valutazione è inammissibile in sede di giudizio di legittimità, ove non possono considerarsi nuovi e diversi parametri interpretativi per il solo fatto che si ritengano più plausibili.
Il sesto motivo di ricorso, relativo alla condanna per il reato di lesioni aggravate, è inammissibile.
In applicazione del principio di diritto richiamato al paragrafo precedente, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive sono prive di pregio, poiché il giudice di appello, anche sotto tale profilo, ha coerentemente fornito una logica ricostruzione dei fatti, affermando che COGNOME sparò agli avversari non immediatamente, ma solo quando riuscì a sottrarsi dall’aggressione dalla quale riportò le lesioni alla mano.
Il giudice del gravame ha ragionevolmente escluso la sussistenza della legittima difesa con riguardo al reato di lesioni aggravate, evidenziando come dalla dinamica dei fatti fosse emersa la prima aggressione del gruppo COGNOME ai danni di COGNOME, la cui versione dei fatti era ritenuta condivisibile, almeno nella parte i cui ricostruiva tali circostanze. Le censure difensive, al contrario, ripropongono con riferimento a tale reato le doglianze relative al reato di tentato omicidio, ma in modo generico, senza confrontarsi con il complessivo quadro probatorio e senza fornire elementi di illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione.
Il settimo motivo di ricorso, articolato nelle due censure riguardanti la motivazione del trattamento sanzionatorio riservato a ciascuno degli imputati, è inammissibile sotto tutti i profili.
7.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
È stato chiarito che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile n casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’a 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).
7.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di appello, tenendo conto di elementi concreti specificamente indicati e nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla legge per la personalizzazione del trattamento sanzionatorio, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., ha esposto congruamente le ragioni poste alla base del trattamento sanzionatorio relativo a ciascun imputato.
I ricorrenti chiedono genericamente, in realtà, letture alternative degli elementi fattuali, inammissibili nel giudizio di legittimità.
Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
In conclusione, i ricorsi sono infondati, pertanto, devono essere rigettati. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 27 marzo 2023.