Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5203 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5203 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a NAPOLI il 01/10/1972 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 06/10/1972 COGNOME nato a NAPOLI il 02/07/1976 avverso l’ordinanza del 16/08/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME udito il difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME e COGNOME che insiste per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confe l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura ca della custodia in carcere a NOME COGNOME ed NOME COGNOME e la misura degli domiciliari a NOME COGNOME.
Veniva ritenuta la gravità indiziaria solo in relazione al delitto di tentata e aggravata dal ricorso all’uso del metodo mafioso agito da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Venivano, invece, ritenuti insussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione d’usura, tenuto conto che era emerso che il denaro, poi preteso con azioni quali estorsive, era stato consegnato al Napolitano per finanziare un progetto commer (invero inesistente e, dunque, truffaldino) relativo ad una compravendita di pneuma non in esecuzione di un patto usurario, che il Napolitano confermava essere sussis solo con Donnarumma.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen. di motivazione: (a) il tribunale avrebbe ritenuto la gravità indiziaria per un contestato, ovvero per un tentativo di estorsione correlato ad una usura; l’us costituirebbe la “causa” dell’azione estorsiva, era stata ritenuta inesistente, da emerso che le somme oggetto della richiesta erano state versate dai ricorrenti erano stati raggirati da NOME COGNOME (il quale li aveva convinti a finanz inesistente commercio di pneumatici); si deduceva che, anche nell’incidente caute il giudice non può immutare la condotta contestata, ma solo assegnare alla stess diversa qualificazione giuridica; (b) sarebbe illegittima la valutazione fraziona dichiarazioni di NOME COGNOME, ritenute credibili solo nella parte in cui de la condotta estorsiva, nonostante lo stesso avesse ritrattato le denunce per u stretta correlazione tra l’usura e l’estorsione osterebbe ad una valutazione fr dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME rilevava, infine, che le dichiarazioni del COGNOME, nella parte ritenuta credi trovavano precisi riscontri con riguardo alla posizione del COGNOME e della COGNOME non potendo essere considerate né le telefonate tra COGNOME ed NOME COGNOME, dichiarazioni di NOME COGNOME che facevano riferimento alla richiesta di una so totale, di cui solo una parte spetterebbe ai ricorrenti; si deduceva, infine, sarebbe nessuna prova che fossero intercorsi dei contatti tra il COGNOME ed il N dopo il 31 maggio 2024; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) e motivazione: l’approfondimento investigativo successivo agli interrogatori di gar aveva condotto all’emersione di una attività truffaldina posta in essere da NOME COGNOME nei confronti de4li ricorrenti; il fatto che NOME COGNOME abbia denu per usura falsamente non solo NOME COGNOME ma anche NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME – che non avevano agito alcuna azione minatoria per rientr in possesso delle somme carpite fraudolentemente – rende manifestamente illogica motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che la falsa denun di usura del Napolitano fosse stata una “reazione” alle gravi e crescenti pressioni a
suoi confronti: se così fosse però il Napolitano non avrebbe dovuto denunciare che avevano mai proferito minacce.
Si deduceva, inoltre, che la decisione di denunciare falsamente per usura i ric non sarebbe estemporanea, ma sarebbe stata accuratamente progettata (anche attrave o 44 contatti con il COGNOME, ex collaboratore di giustizia, come emergerebbe da una chat depositata dalla difesa);
2.3. violazione di legge (artt. 273, 274, 581 cod. proc. pen. art. 393 cod vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come estor invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: non sarebbe stato v l’elemento psicologico, che avrebbe consentito di effettuare la diagnosi differenz le due fattispecie; e non sarebbe stato valutato che la somma oggetto dell’estor complessivamente indicata in centomila euro – era stata quantificata in via approssi e non individualizzata: non emergerebbe infatti l’entità dell’importo ri specificamente dai ricorrenti: se questa indagine fosse stata effettuata l individuata avrebbe consentito una diversa valutazione circa la sussistenza del de esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
2.4. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.; art. 416-bis.1. cod. pen.) motivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante del ricorso al metodo maf il riferimento effettuato da NOME COGNOME al fatto che NOME COGNOME avesse inte con la “famiglia sbagliata” (i COGNOME) sarebbe insufficiente a fare ritenere s l’aggravante; a ciò si aggiungeva che le frasi minatorie contestate non sarebbero r ai ricorrenti.
Da ultimo si deduceva che sarebbe carente la motivazione in ordine alla attua concretezza delle esigenze cautelari.
Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) motivazione: si deduceva (a) che i querelanti avevano fornito una ricostruzione de oggetto di numerose contraddizioni; (b) che la parte delle dichiarazioni ritra NOME COGNOME (relative alla vicenda usuraia) inciderebbe in modo determina sulla parte ritenuta attendibile (relativa alla vicenda estorsiva) e che, pertan illegittima una valutazione frazionata dell’attendibilità delle sue dichiarazioni; progressione dichiarativa del COGNOME evidenzierebbe precise scelte di opport (come quella di precostituirsi dei riscontri e di salvaguardare la moglie); (d) episodi de( primi giorni di giugno jjIIJ il Napolitano non avrebbe partecipato, s sua era una narrazione de relato; (e) che non sarebbe stato valutato correttamente il contenuto della conversazione registrata da COGNOME con Zona, che evidenziere come il ricorrente, zio del COGNOME, fosse deluso per la truffa subita;
conversazione, molto prossima alla denuncia, sarebbe stata artatamente gesti COGNOME per precostituirsi una prova;
3.2. violazione di legge (artt. 273, 274, 581 cod. proc. pen. art. 393 cod. vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come estors invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la riqualifica sarebbe giu dal fatto che l’azione contestata sarebbe stata diretta a riottenere il den COGNOME avrebbe carpito fraudolentemente; a tal fine non sarebbe stato conside che il genero del ricorrente, NOME COGNOME aveva investito nel presunto af penumatici del COGNOME quindicimila euro (come emergeva dai documenti allegati dal difesa), il che era un’ulteriore elemento per riqualificare la condotta come e arbitrario delle proprie ragioni;
3.3. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. artt. 56, 629 cod. pen.) motivazione: il tribunale avrebbe ritenuto la gravità indiziaria per un fatto non co ovvero per un tentativo di estorsione correlato ad una usura, mentre l’usura – che s quanto contestato nel capo di imputazione provvisorio costituirebbe la “causa” dell’ estorsiva – era stata ritenuta inesistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati nella parte in cui contestano la legittimità del ricono dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentata estorsione.
1.1.11 tribunale per il riesame ha effettuato la valutazione della progr dichiarativa del Napolitano – caratterizzata da una significativa frattura all’e ritrattazione delle accuse per usura – che non ha fatto buon governo dei prin diritto affermati dalla Cassazione in materia di valutazione frazionata delle dichi dell’offeso.
Si riafferma infatti che è legittima la valutazione frazionata delle dichi confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessar sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necess imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da m credibilità complessiva e la plausibilità dell’intero racconto (tra le altre: Sez. 5, 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 01).
Nel caso in esame l’incidenza della non credibilità del dichiarato, rife sussistenza dell’usura . deve essere valutato con maggiore rigore, anche tenuto con fatto che il tribunale ha offerto una giustificazione logicamente critica alla rit del Napolitano, affermando che la stessa era giustificata dalle minacce subite da pa ricorrenti, dichiarazione non coerente con il fatto che la ritrattazione delle
usura hanno riguardato anche persone che non avevano posto in essere – secondo ricostruzione fornita dal Napolitano – alcuna azione minatoria.
1.2. Si rileva inoltre che le dichiarazioni del GLYPH COGNOME sono state ritenute integralmente utilizzabili anche dopo la ritrattazione, e la conseguente emersione d di reità per il reato di calunnia, senza il confronto con la giurisprudenza di l secondo cui in tema di prova dichiarativa, quando il testimone “semplice” r dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l’interruzione del verbale e la pros dell’escussione può avvenire solo con le garanzie di cui all’art. 63, comma 1, cod pen., in mancanza delle quali le dichiarazioni successive sono inutilizzabili “erga non essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione nel regis notizie di reato che costituisce elemento formale non necessario per definire la quali dichiarante (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279806 – 01; Sez. 3, n. del 18/09/2020, I., Rv. 280277).
1.3. A ciò si aggiunge che, nel capo di imputazione provvisorio, la “causa” della a ritenuta estorsiva era stata indicata nell’usura e non nel recupero di somme fraudolentemente.
Sebbene nella fase procedimentale, nella quale si insedia il presente procedim cautelare, la struttura dell’imputazione sia fluida, e non definitiva, il tribunale di motivare in ordine alla rilevanza della diversa ricostruzione della condotta, d dalla identificazione di una diversa causa estorsiva che avrebbe potuto incider legittimità della misura applicata in assenza di domanda cautelare
Si riafferma infatti che il tribunale del riesame può confermare il provvedi applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuri non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico mini 6, n. 16020 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 275602 – 01; Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2 COGNOME, Rv. 276093 – 01; Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, COGNOME, Rv. 259679 –
Si ricorda inoltre, che la modifica dell’addebito cautelare ad opera del p ministero in sede di riesame non impedisce al tribunale di confermare la misura coer in riferimento alla nuova ipotesi accusatoria (Sez. 2, n. 35356 del 26/05/2010, Susc 248399 – 01)
1.4. La integrale rivalutazione della vicenda processuale imposto dal confronto principi di diritto indicati, tenuto conto che l’unico dato incontestato è la con di una azione violenta finalizzata alla consegna di somme di denaro, d necessariamente confrontarsi con la ipotetica sussunzione del fatto nel reato di e arbitrario delle proprie ragioni, rilevabile sempre che sussista (a) un diritto in giudizio, (b) un’azione violenza diretta nei confronti della persona che deve le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggetti
dalle Sezioni unite il discrimine tra il reato di esercizio arbitrario delle propr l’estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 02).
1.5. Le doglianze rivolte nei confronti del riconoscimento dell’aggravante agevola prevista dall’art. 416bis.l. cod. pen. e della sussistenza delle esigenze cautelari considerano assorbite.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio per nu giudizio al Tribunale di Napoli.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricor deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore del penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto sta comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli compet ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. disp. att. Cod.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter proc. pen.
Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente