Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Siderno il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, del 01/02/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria già depositata;
sentito il difensore AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai relativi motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata, ai sensi dell’art.309 cod. proc. pen., da NOME COGNOME con riferimento alla ordinanza in data 19 gennaio 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt.99, 110 cod. pen.. e 23 1.110/75 (capo a della rubrica provvisoria) e 648 cod. pen. (capo b) accertati in Nardodipace il 18 gennaio 2024, confermando integralmente l’ordinanza genetica.
1.1. In particolare, l’imputazione provvisoria oggetto di contestazione a carico della indagata riguardava i reati sopra indicati per avere, in concorso con il marito NOME COGNOME e la figlia NOME COGNOME, illecitamente detenuto, nascosti in un casolare in località Nucari del comune di Nardodipace, un fucile da caccia TARGA_VEICOLO.TARGA_VEICOLO, privo di marca, con matricola abrasa e riverniciata, unitamente al relativo munizionamento, ovvero n.93 cartucce dello stesso calibro, nonché per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con i soggetti di cui sopra, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquistato comunque ricevuto l’arma di cui al capo a), priva di marca e con matricola abrasa, perciò da ritenersi arma clandestina.
1.2. In particolare il Tribunale, dopo avere disatteso l’eccezione di omessa autonoma motivazione dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in quanto generica ed infondata, ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico della indagata circa il fatto che il fucile e le munizioni oggetto della imputazione provvisoria fossero nella disponibilità della ricorrente, del marito e della figlia tenuto anche conto che l’indagata si era avvalsa della facoltà di non rispondere omettendo di offrire una ricostruzione alternativa al fatto e che le dichiarazioni autoaccusatorie del marito non erano credibili.
1.3. Rispetto alle esigenze cautelari, è stato dato rilievo al rischio di recidivanza desunto dalle specifiche modalità e circostanze della condotte, indicative di una spiccata attitudine criminale e tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con ambienti criminali per conto dei quali tali armi vengono custodite e detenute.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, cornma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 309 e 273 del codic:e di rito ed il vizi di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della indagata ed alle argomentazioni difensive proposte in sede di riesame a sostegno della mancanza di tali indizi.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen. la violazione degli artt.309 e 274 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione inesistente, contraddil:toria o comunque apparente rispetto al pericolo di recidiva ed alle argomentazioni difensive proposte in sede di riesame in ordine alla insussistenza di esigenze cautelari tenuto conto, in particolare, della assenza di precedenti penali, della ammissione dei fatti e della occasionalità della condotta.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione e di omessa valutazione, anche per travisamento del fatto, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato fondato sull’errato presupposto della collusione della indagata con ambienti criminali pur in assenza di elementi indiziari al riguardo.
La Procura generale ha provveduto al deposito di articolata memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Invero, quanto al primo motivo, va ricordato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito
di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai lim che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2.1. Inoltre, al fine dell’adozione della misura cautelare, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comm 2, cod. proc. pen.
2.2. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Catanzaro non è inc:orso nei lamentati vizi atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierna ricorrente per i fatti oggetto della imputazione provvisoria.
2.3. L’ordinanza impugnata ha ricostruito la vicenda oggetto della imputazione provvisoria nei seguenti termini. La mattina del 18 gennaio 2024 dai Carabinieri della stazione di Nardodipace effettuavano un controllo nei confronti di NOME COGNOME (marito della odierna ricorrente) presso la sua abitazione sita in INDIRIZZO in Nardodipace, nonché sui veicoli in uso a lui ed alla moglie, in quanto sospettato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Stante l’esito degli stessi, i militari dell’Arma informavano il predetto che le operazioni di perquisizione sarebbero state estese all’altra casa di COGNOME sita in INDIRIZZO nella frazione di Ragonà e al casale ed al terreno in località Nucari (sempre nel territorio del comune di Nardodipace), dove già si trovavano appostati altri militari dell’ Arma appartenenti allo squadrone elitrasportato ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
NOME COGNOME, il quale appariva ancora più agitato, chiedeva agli operanti di procedere possibilmente prima alla perquisizione dell’immobile sito in INDIRIZZO e dopo casolare ed terreno di località Nucari; ottenuto l’assenso
degli operanti (che, comunque, erano consapevoli della presenza dei ‘RAGIONE_SOCIALE‘ presso il casolare ed il terreno) il marito della indagata, prima di accompagnare i militari presso l’abitazione di INDIRIZZO, era rientrato in casa con una scusa ed aveva sussurrato qualcosa alla moglie. Mentre veniva effettuata la perquisizione in INDIRIZZO, gli operanti venivano avvertiti dai ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che presso il casale sito in località Nucari erano, nel frattempo, sopraggiunte NOME NOME e la figlia NOME COGNOME (a bordo dell’autoveicolo in uso alla prima), le quali, dopo avere parcheggiato l’auto sulla pubblica via, erano entrate nel casolare per poi uscirne poco attimi dopo con in mano, ciascuna di esse, un borsone di colore rosso che cercavano di nascondere dietro alcune pietre.
I ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che avevano seguito tutti i movimenti delle donne, le avevano bloccate prima che potessero celare i due borsoni; le predette dichiaravano spontaneamente ai militari che erano state incaricate espressamente da NOME NOME COGNOME di recarsi nel casolare e di prelevare e nascondere nei terreni circostanti le sacche in oggetto, al cui interno venivano rinvenuti e sequestrati il fucile e le munizioni sopra indicati, oltre a due caschi ed altro materiale antincendio.
I Carabinieri che stavano effettuando la perquisizione presso l’altra abitazione alla presenza del COGNOME venivano, nel frattempo, avvertiti dai ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e si recavano assieme all’uomo presso il casolare dove i tre indagati venivano arrestati; inoltre, un controllo sul telefono cellulare in uso al predetto permetteva di verificare la esistenza di alcune telefonate per -se proprio con la moglie e la figlia.
Ciò posto, deve ricordarsi che ai fini della configurabilil:à del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1 – , Sentenza n. 6796 del 22/01/2019, Rv. 274806 – 01).
Orbene, il Tribunale di Catanzaro, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto quindi sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico della odierna ricorrente ritenendo incontestabile che il fucile e le munizioni fossero nella disponibilità dei tre, visto che le due donne si erano
premurate di prelevare ed occultare i borsoni, che NOME COGNOME si era avvalsa della facoltà di non rispondere senza quindi fornire una spiegazione circa la lecita detenzione delle armi e che era risultata non verosimile la tesi di NOME (secondo cui egli avrebbe trovato nel bosco il fucile e le munizioni e le avrebbe portate nel casolare lasciandole sul pavimento all’interno di una busta nera per la spazzatura) in quanto evidentemente diretta a scagionare le due congiunte e perché in contrasto con quanto dichiarato dalla figlia la quale aveva sostenuto di avere ricevuto dal padre l’ordine di recarsi a prelevare e nascondere i due borsoni, a dimostrazione che le donne avevano anche loro la piena disponibilità del casolare e di quanto in esso custodito.
Ne consegue che la ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita a questa Corte una lettura alternativa del materiale processuale rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di Catanzaro per confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che è operazione preclusa in sede di legittimità.
Al contrario risultano fondati gli altri due motivi (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione); come è noto, infatti, anche in punto di scelta della misura cautelare più appropriata, rispetto al grado dell’esigenza da soddisfare, vige in materia la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, J.A., Rv. 266029), con il simmetrico onere giudiziale di valutare i soli specifici elementi, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere tutelate con misure diverse e meno afflittive.
E’ questo un giudizio che, nel quadro della ricordata presunzione, e al pari del resto del precedente, deve essere pur sempre calato nella concretezza della vicenda giudiziaria, onde impedire che la duplice fattispecie presuntiva determini di fatto, nel suo congiunto operare, la riedizione di meccanismi di «cattura» anche solo tendenzialmente obbligatoria, viceversa non coerenti con il vigente modello processuale rispetto a titoli di reato per i quali l’assoluta necessità della custodia in carcere non risponda a dati generalizzati di esperienza (v., in particolare, a proposito dell’omicidio volontario, Corte Cost. n. 164 del 2011).
Se la valutazione operata in sede di riesame appare esaustiva nel rilievo delle modalità dell’azione, tuttavia un eguale approfondimento è mancato
nell’apprezzamento del contesto che faceva da sfondo alla vicenda, incluse le sue causali, pur prospettate dalla odierna ricorrente e dalla figlia, che risalirebbero unicamente alla richiesta del marito della indagata di recarsi presso il casolare per nascondere i due citati borsoni.
Nell’affrontare COGNOME il COGNOME tema COGNOME dei COGNOME profili COGNOME di COGNOME pericolosità COGNOME dell’indagata COGNOME e dell’«adeguatezza» della misura il Tribunale ha argomentato , nella sostanza, mediante considerazioni ed argomentazioni che non tengono in adeguato conto la incensuratezza di NOME COGNOME e l’assenza di elementi a conferma di legami della stessa con ambienti criminali di sorta, nonché senza effettuare verifiche rese indispensabili dalla specificità dell’evento quale delineata anche dalle allegazioni difensive – in ordine alla idoneità (o meno) di una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella applicata nei suoi confronti.
Pertanto si impone, solo sul punto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ai fini del conseguente nuovo esame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura applicata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2024.