Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34364 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da NOME COGNOME per ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., sia perché la pena residua da espiare era superiore a due anni di reclusione, sia perché una frazione di essa era relativa al reato ostativo di rapina aggravata; lo stesso Tribunale rigettava le richieste afferenti alle ulterior misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, tenuto conto della elevatissima pericolosità sociale del condannato, dimostrata dalla gravità e tipologia dei reati in espiazione, dalle precedenti condanne e dai carichi pendenti, e stimando opportuno proseguire nella osservazione della condotta inframuraria dell’istante al fine di rafforzare il suo percorso di crescita e di revisione critica dei reati commessi che, allo stato, non risultava ancora intrapreso, ad onta della regolare condotta carceraria e della formale partecipazione alle attività trattamentali.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. pen.
Nell’esprimere il giudizio conclusivo sulla elevata pericolosità sociale del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza aveva tenuto conto esclusivamente della gravità dei reati, dei precedenti penali e dei procedimenti pendenti, senza considerare le condotte riparatorie dal predetto poste in essere (risarcimento dei danni a favore delle persone offese), né gli ulteriori elementi, positivamente valutabili, dedotti dalla difesa (provvedimenti giurisdizionali accertanti l’estinzion dei reati, o per intervenuta prescrizione o per mancanza di una condizione di procedibilità, l’esistenza di un numero di carichi pendenti inferiori rispetto a quell considerati, tra l’altro relativi a fatti posti già a fondamento di altre condanne pertanto, non espressivi di una maggiore e perdurante pericolosità del detenuto), unitamente al positivo contenuto delle relazioni comportamentali inviate dalla RAGIONE_SOCIALE (in cui si dava atto dell’atteggiamento equilibrato e collaborativo del COGNOME, della sua partecipazione fattiva alle attività scolastiche, lavorative e ricreative, etc.).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, valutato in rapporto alla sanzione sostituti di cui all’art. 20-bis cod. pen., applicabile in caso di pena detentiva non superiore a quattro anni (rispetto ai due anni costituenti il limite di ammissibilità del
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detenzione domiciliare quale misura alternativa), determinerebbe una illogica disparità di trattamento tra soggetti in fase esecutiva e soggetti in fase cognitiva.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, il giudice ben può prendere in considerazione anche i precedenti del soggetto e la tipologia dei reati per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, ma non può ad essi attribuire rilievo decisivo, dovendo confrontarli con i risultati dell’osservazione della personalità, per verificare se vi sia stata, o no, un’evoluzione di essa tale da far ritenere sicuramente avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti (per tutte, Sez. 1, n. 684 del 27/01/1999, COGNOME, Rv. 212670 – 01).
Pur non essendo precluso al giudice, nella formulazione della prognosi demandatagli dalla legge, di tener conto del tipo e delle motivazioni del reato in espiazione, dei precedenti penali, di rapporti informativi degli organi di polizia tutti dati, anzi, che attengono alla pericolosità di base del soggetto e devono, perciò, essere il punto di partenza della indagine – nondimeno questa deve anche ed essenzialmente riguardare la condotta penitenziaria, al fine di accertare se essa, valutata in collegamento con i dati sopra richiamati, sia tale da far ritenere quanto meno iniziato un processo di revisione critica (Sez. 1, n. 1102 del 04/03/1994, COGNOME, Rv. 196873 – 01).
La verifica demandata al giudice di merito va, peraltro, effettuata con riferimento a elementi concreti che, in senso positivo o negativo, debbono essere enucleati dai rapporti informativi del personale penitenziario, mentre, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Napoli è pervenuto alla formulazione conclusiva di un giudizio di insufficienza del percorso di revisione critica intrapreso dal detenuto in modo sostanzialmente apodittico, oltre che non confortato dai plurimi apprezzamenti positivi espressi nelle relazioni in atti; in particolare, non può reputarsi adeguato, sul piano motivazionale, a fronte di un soggetto detenuto dal 2021, uno scrutinio dei risultati della osservazione carceraria circoscritto alle scarne parole “ad onta della regolare condotta carceraria e della formale partecipazione alle attività trattamentali”, proposizione che non spiega per quali decisive ragioni e in base a quali elementi di conoscenza la partecipazione alle attività trattamentali del detenuto sarebbe stata solo “formale”.
Tanto impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che provvederà a rivalutare le istanze avanzate ai sensi degli artt. 47 e 50 Ord. pen. colmando le lacune evidenziate alla luce dei principi di diritto richiamati.
Venendo alla questione di legittimità costituzionale che il difensore del ricorrente vorrebbe sollevare, rileva il Collegio che, nel caso in esame, la richiesta di detenzione domiciliare “ordinaria” è stata respinta non solo per il limite di pena da espiare, superiore ai due anni, ma anche perché il titolo ha ad oggetto un reato ostativo (rapina aggravata), che precluderebbe comunque l’accesso alla misura (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976 – 01): dunque, la questione di legittimità costituzionale prospettata è in concreto irrilevante.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente