Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25024 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25024 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato l’improcedibilità in ordine al reato ascritt all’imputato al capo a) della rubrica per difetto di querela e ha rideterminato la pena allo stesso inflitta;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alle argomentazioni poste alla base della valutazione delle prove del reato di cui all’art. 494, cod. pen., è inammissibile a fronte della motivazione resa nel provvedimento impugnato, rispondente ai criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, propositivo degli stessi profili di censura, già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi g-iuridici dal giudice di merito, diretti a sovrapporre all’interpretazio delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti in punto di attendibilità, credibilità, spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, in quanto non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/06/2025.