Valutazione della Recidiva: Quando il Passato Influenza il Presente
La valutazione della recidiva è un aspetto cruciale del diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Non si tratta di un automatismo, ma di un giudizio complesso che il magistrato è chiamato a compiere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che guidano questa delicata analisi, chiarendo che non basta guardare al passato criminale di una persona, ma è necessario comprendere se e come quel passato abbia influenzato il reato attuale.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza era la contestazione della sussistenza della recidiva, un’aggravante che era stata riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio. L’imputato sosteneva, in sostanza, che la sua storia criminale non giustificasse l’applicazione di tale aggravante nel procedimento in corso.
La Decisione della Corte e la corretta Valutazione della Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito aveva applicato correttamente i principi consolidati dalla giurisprudenza in materia di valutazione della recidiva. La Corte ha colto l’occasione per ribadire che il giudizio sulla recidiva non può essere superficiale o basarsi su elementi meramente formali.
La decisione sottolinea che il ricorso non può essere ammesso in sede di legittimità quando contesta una valutazione di merito, come quella sulla recidiva, che è stata compiuta in modo logico e conforme alla legge dal giudice precedente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva esaminato attentamente il caso, come evidenziato nelle pagine 8-9 della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Oltre la Gravità dei Fatti e il Tempo Trascorso
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni. La Cassazione chiarisce che la valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente su due fattori:
1. La gravità dei fatti precedenti.
2. L’arco temporale in cui i reati sono stati commessi.
Questi elementi, sebbene importanti, non sono sufficienti. Il giudice ha il dovere di andare oltre e di compiere un’analisi concreta e approfondita, basandosi sui criteri generali stabiliti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
L’indagine deve focalizzarsi sul rapporto specifico tra il fatto sub iudice (il reato per cui si sta procedendo) e le condanne precedenti. Lo scopo è verificare se la condotta criminale passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, il giudice deve accertare se questa tendenza a delinquere abbia agito come un fattore criminogeno, ovvero come una causa che ha contribuito in modo significativo alla commissione del nuovo reato. Solo se emerge questo legame sostanziale, l’applicazione della recidiva è giustificata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale del nostro ordinamento: la personalizzazione della responsabilità penale. La recidiva non è un’etichetta da apporre automaticamente a chi ha precedenti, ma il risultato di un giudizio ragionato sulla personalità del reo e sulla sua effettiva pericolosità sociale attuale.
Per la difesa, ciò significa che contestare la recidiva richiede un’argomentazione solida, che vada al di là del semplice richiamo al tempo trascorso, dimostrando l’assenza di un collegamento sintomatico tra i vecchi e i nuovi reati. Per i giudici, questa pronuncia è un monito a motivare in modo puntuale e non stereotipato la decisione di applicare l’aggravante, spiegando perché, nel caso specifico, il passato criminale dell’imputato rappresenti un fattore rilevante per il nuovo delitto.
Come deve avvenire la valutazione della recidiva da parte del giudice?
Il giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti passati o sul tempo trascorso. Deve esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne per verificare se la condotta passata indichi una perdurante inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo illecito.
È sufficiente considerare il tempo trascorso dai reati precedenti per escludere la recidiva?
No, secondo la Corte, la valutazione non può fondarsi esclusivamente sull’arco temporale in cui i reati precedenti sono stati consumati. È necessario un esame più approfondito del legame tra i fatti.
Qual è l’elemento chiave che il giudice deve ricercare per applicare la recidiva?
L’elemento chiave è l’esistenza di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che deve aver agito come ‘fattore criminogeno’, ovvero come una causa scatenante o favorente, per la commissione del nuovo reato oggetto del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42678 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 8-9 della sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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