Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20840 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ANCONA il 17/02/1976 COGNOME NOME nato a ANCONA il 04/04/1993
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona – avendo dichiarato di non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine ai reati ascrittigli ai capi A, N, P, T, U, W, X, Z, e nei confronti di COGNOME anche in ordine al reato di cui al capo D, per difetto della condizione di procedibilità; avendo dichiarato, a seguito dell’esclusione delle aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, nn. 5 e 7, estinti per prescrizione nei confronti di COGNOME i reati di cui ai capi B, C, E, F, G, H, I, 3, L, M, O, Q, R, S, V, Y; avendo rideterminato la pena limitatamente al residuato reato di cui al capo K nei confronti di COGNOME; avendo assolto per non aver commesso il fatto COGNOME dai reati di cui ai capi B, G, K, L, M, O, Q, R, S, V, Y; avendo rideterminato la pena di COGNOME per i reati di cui ai capi E, F, H, I, 3 per effetto dell’esclusione delle aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, nn. 5 e 7 – ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nei reati di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. per COGNOME (capi E, F, H, I, 3) e di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, e 61, comma 1, n. 7, cod. pen. per COGNOME (capo K);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di COGNOME che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, ed è, altresì, manifestamente infondato dal momento che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 12) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”. La maggiore capacità delinquenziale dell’imputato è chiaramente desumibile sia dai variegati, ed anche specifici, precedenti risultanti dal suo casellario giudiziario, sia dalle modalità professionali e sistematiche con cui si sono realizzate le condotte criminose, sintomo di un’accentuata pericolosità sociale meritevole di essere contrastata con l’aumento di pena per la recidiva;
Ritenuto che il primo motivo di doglianza di COGNOME che denunzia omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla richiesta di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. avanzata dalla difesa in relazione ai capi B, C, D, E, F, G, H, I, 3, L, M, O, Q, R, S, V, Y, è generico perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo ed ultimo motivo di COGNOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità del
ricorrente in ordine al residuato reato di cui al capo K, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto basato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale, con motivazione esente dai
lamentati vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai
fini dell’affermazione della penale responsabilità che risulta provata sia dalle risultanze dei tabulati telefonici, dai quali emerge che, all’interno della fascia oraria
interessata, l’imputato si trovava in una località compatibile con la zona in cui si è
realizzata la condotta delittuosa, sia dal fotogramma dell’impianto di videosorveglianza ritraente un’autovettura compatibile con quella in uso allo
COGNOME percorrere la strada antistante al luogo del furto;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025
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Il Presidente