Valutazione della Recidiva: Quando un Precedente Penale Aggrava la Pena?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la valutazione della recidiva. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali non è sufficiente, da sola, a giustificare un aumento di pena. È necessaria un’analisi approfondita da parte del giudice, che deve dimostrare come la condotta passata dell’imputato riveli una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo reato. Analizziamo insieme il caso e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Insoddisfatta della decisione, proponeva ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, chiedeva che il reato venisse riqualificato come fatto di ‘lieve entità’, sostenendo una minore gravità della sua condotta. In secondo luogo, contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, ritenendola ingiustificata.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a conclusioni nette e giuridicamente rilevanti.
L’Inammissibilità della Riqualificazione del Fatto
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ricordato che non è suo compito riesaminare nel merito le prove già valutate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito una motivazione logica per escludere la lieve entità del fatto, basandosi su elementi concreti come la diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute e il ritrovamento di strumenti per il taglio, la pesatura e il confezionamento, indizi di un’attività non occasionale.
La corretta valutazione della recidiva
Il secondo motivo, relativo alla valutazione della recidiva, è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato l’operato dei giudici di merito, i quali avevano correttamente giustificato l’applicazione dell’aggravante. La decisione non si basava sulla semplice esistenza di un precedente, ma su una valutazione complessiva: la presenza di un precedente specifico, commesso nel quinquennio, dimostrava una ‘persistente ricaduta nel reato’, sintomo di una continuità con le pregresse scelte delinquenziali.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza. La recidiva non è una mera constatazione anagrafica dell’esistenza di precedenti penali. Essa va intesa come ‘sintomo di un’accentuata pericolosità sociale’ dell’imputato. Per applicarla, il giudice deve compiere una valutazione approfondita, utilizzando i criteri dell’articolo 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole).
In particolare, il giudice deve esaminare il rapporto concreto tra il fatto per cui si sta procedendo e le condanne precedenti. Deve verificare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ e se questa inclinazione abbia agito come ‘fattore criminogeno’ per la commissione del nuovo reato. Non basta quindi un precedente qualsiasi, ma serve un legame che dimostri come l’imputato non abbia modificato il proprio stile di vita e persista in una scelta criminale.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito per la prassi giudiziaria. Conferma che l’applicazione della recidiva non può essere un automatismo, ma deve derivare da un percorso motivazionale rigoroso e specifico. Il giudice ha il dovere di spiegare perché, nel caso concreto, i precedenti penali dell’imputato non sono solo un dato del passato, ma un indice attuale di pericolosità sociale e un fattore che ha influenzato la nuova condotta illecita. Questa impostazione garantisce che l’aumento di pena sia una misura proporzionata e giustificata, in linea con i principi costituzionali di personalità della responsabilità penale.
Quando un giudice può applicare l’aggravante della recidiva?
Un giudice può applicare la recidiva non solo verificando la presenza di una precedente condanna, ma valutando in concreto se esiste un rapporto tra il nuovo reato e i precedenti. Deve dimostrare che la condotta passata indica una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influito sulla commissione del nuovo crimine.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o rivalutare il materiale probatorio. Il suo compito è giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non riconsiderare le valutazioni di merito già effettuate dai giudici dei gradi precedenti.
Cosa significa che la recidiva è ‘sintomo di un’accentuata pericolosità sociale’?
Significa che la recidiva non va considerata solo come la descrizione di un precedente penale, ma come un indicatore che la persona imputata manifesta una maggiore pericolosità per la società, dimostrata dalla sua persistenza nel commettere reati nonostante una precedente condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25323 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 10/10/1987
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall’art.73, comma 1, d. 9 ottobre 1990, n.309.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenent unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunq reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla comples valutazione del fatto, attesa la diversa tipologia di sostanze detenut rinvenimento di strumenti atti al taglio, pesatura e confezionamento.
Il secondo motivo, inerente all’applicazione della recidiva, è generic comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di precedente specifico commesso nel quinquennio antecedente, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse sc delinquenziale.
Dovendosi quindi ritenere che la Corte territoriale abbia fatto corre applicazione del principio in base al quale ai fini della rilevazione della reci intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delit la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fat sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fa si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregres condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425, tra le altre
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Cons ere estensore
La Presid