Valutazione della Recidiva: Oltre la Semplice Gravità del Reato
La valutazione della recidiva rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che il giudice deve seguire, sottolineando come l’analisi non possa limitarsi alla gravità dei fatti, ma debba estendersi a una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e della sua inclinazione a delinquere. Questo approccio olistico è fondamentale anche per decidere sulla concessione di pene alternative alla detenzione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Recidiva Contestata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua colpevolezza e la sussistenza della recidiva. L’imputato contestava principalmente due aspetti: la legittimità della recidiva e la mancata sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa, come previsto dalla L. 689/1981.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito non aveva motivato adeguatamente le ragioni per cui i suoi precedenti penali dovessero essere considerati indicativi di una maggiore pericolosità sociale, né aveva spiegato perché non potesse beneficiare di una pena sostitutiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito i principi consolidati in materia, offrendo una chiara lezione su come debba essere condotta l’analisi della personalità dell’imputato.
La Corretta Valutazione della Recidiva
La Cassazione ha chiarito che il giudice non può basare la valutazione della recidiva esclusivamente sulla gravità dei reati passati o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. È necessario, invece, esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti. L’obiettivo è verificare se e in che misura la condotta criminale pregressa sia indicativa di una “perduranza inclinazione al delitto” che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come i numerosi precedenti, prevalentemente per reati contro il patrimonio, dimostrassero non solo una spiccata capacità a delinquere, ma anche una totale assenza di resipiscenza e un’indifferenza verso le regole della convivenza civile.
Il Diniego delle Pene Sostitutive
Anche la decisione di non concedere le pene sostitutive è stata ritenuta logica e ineccepibile. La Corte ha posto a base del diniego elementi concreti: la gravità dei fatti, la presenza di plurimi precedenti penali specifici, la commissione di più reati in un breve lasso di tempo e, ancora una volta, la totale mancanza di pentimento. Questi fattori hanno portato a formulare un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato, escludendo la possibilità di una rieducazione attraverso misure alternative al carcere.
Le Motivazioni: Un’Analisi della Personalità dell’Imputato
Il cuore della motivazione risiede nell’approfondita analisi della personalità del reo. La Corte di Cassazione ha lodato l’operato del giudice di merito per non essersi fermato a un giudizio astratto sulla gravità del reato. Al contrario, ha esaminato l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato, mettendo in luce quegli aspetti soggettivi che hanno orientato la sua “inarrestabile progressione criminosa”. La decisione non è dunque il frutto di un automatismo, ma di una valutazione ponderata e individualizzata, conforme ai criteri dell’art. 133 del codice penale.
Conclusioni: L’Importanza della Prognosi Criminale
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la valutazione del giudice penale deve essere completa e multifattoriale. La recidiva non è una mera etichetta da applicare in presenza di precedenti, ma il risultato di un’analisi che deve sondare la personalità del reo e la sua effettiva pericolosità sociale. Allo stesso modo, la concessione di benefici come le pene sostitutive dipende da una prognosi favorevole sulla futura astensione dalla commissione di reati. Quando, come nel caso di specie, la storia criminale e la condotta processuale indicano una radicata e persistente inclinazione al crimine, il rigore sanzionatorio trova la sua piena e legittima giustificazione.
Come deve essere effettuata la valutazione della recidiva da parte del giudice?
La valutazione non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma deve esaminare il rapporto concreto tra il nuovo reato e le condanne precedenti per verificare se queste indicano una perdurante inclinazione al delitto che ha influito sulla nuova commissione.
Perché è stata negata la sostituzione della pena detentiva?
La sostituzione è stata negata a causa di un giudizio di prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato, basato su elementi come la gravità dei fatti, i numerosi precedenti specifici, la commissione di più reati in breve tempo e la totale assenza di resipiscenza.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la pericolosità sociale del ricorrente?
La Corte ha considerato i molteplici precedenti penali (in gran parte contro il patrimonio), l’assenza di pentimento e l’indifferenza verso le regole, che nel loro insieme delineano un percorso criminale in continua progressione e una spiccata capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26521 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26521 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il 22/06/1963
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamen infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particol pag. 5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittim secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, ess egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti cond verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminoge per la commissione del reato “sub iudice”;
che, la motivazione della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comm 1, lett. e) cod. proc. pen.; dal momento che la Corte di appello ha correttamen indicato in motivazione i delitti (per la maggior parte contro il patrimonio) molteplici precedenti penali espressione di una maggior capacità a delinquere de ricorrente, rendendo altresì esplicito il percorso criminale dello stesso, sintom di una completa assenza di resipiscenza ed insofferenza al rispetto delle rego che indicano una inarrestabile progressione criminosa confermata dalle condotte in giudizio;
che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano la mancanza e contraddittorietà della motivazione ex ad, 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pe in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con qualsivoglia pen sostitutiva ex art. 58 L. 689/1981, sono manifestamente infondati;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive ragioni logi ineccepibili (la gravita dei fatti in esame, la presenza di plurimi precedenti p anche specifici, la commissione di più reati in un brevissimo arco temporale, totale assenza di resipiscenza resetto alle condotte tenute) esprimendo un giudiz di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudi tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del r ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputat quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne ha orientato la decisione;
T
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.