Valutazione della recidiva: i principi ribaditi dalla Cassazione
La corretta valutazione della recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi cardine che il giudice di merito deve seguire, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il caso in esame: un ricorso contro il riconoscimento della recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la ritenuta sussistenza della recidiva, un’aggravante che il giudice di merito aveva deciso di applicare. Secondo la difesa, tale valutazione era errata. Il ricorso è giunto quindi all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato non era consentito in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: i criteri per la corretta valutazione della recidiva
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha spiegato perché il ricorso non potesse essere accolto. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito aveva fatto una corretta applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza. La valutazione della recidiva, infatti, non è un automatismo, ma richiede un’analisi approfondita e concreta.
Secondo la Corte, il giudice non può fondare la sua decisione esclusivamente su due elementi:
1. La gravità dei fatti per cui si procede.
2. L’arco temporale in cui i reati sono stati commessi.
Al contrario, il magistrato è tenuto a un esame più complesso, basato sui criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale. Deve analizzare il rapporto specifico tra il reato attuale (sub iudice) e le condanne precedenti. L’obiettivo di questa analisi è verificare se la condotta criminale passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, il giudice deve accertare se i reati precedenti abbiano agito come un fattore criminogeno, influenzando la commissione del nuovo delitto.
Poiché il giudice d’appello aveva seguito scrupolosamente questo iter logico-giuridico, la sua valutazione era incensurabile in sede di legittimità. La contestazione del ricorrente si risolveva, di fatto, in una richiesta di riesame del merito, preclusa alla Corte di Cassazione.
Conclusioni e implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La valutazione della recidiva, quando motivata secondo i criteri di legge (in particolare l’art. 133 c.p.), costituisce un apprezzamento di fatto che non può essere messo in discussione davanti alla Cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un eventuale ricorso su questo punto ha speranze di successo solo se si riesce a dimostrare un palese vizio di motivazione o una violazione di legge da parte del giudice di merito, e non semplicemente proponendo una diversa lettura dei fatti. La decisione conferma inoltre le conseguenze negative di un ricorso inammissibile, che comporta per il proponente l’onere delle spese processuali e di un’ulteriore sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla sussistenza della recidiva?
No, non è consentito contestare in sede di legittimità la valutazione sulla sussistenza della recidiva se questa è il risultato di un apprezzamento di merito del giudice che ha correttamente applicato i principi di legge. Tale motivo di ricorso è considerato manifestamente infondato.
Quali criteri deve seguire un giudice per la valutazione della recidiva?
Il giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale dei reati. Deve esaminare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti, per verificare se la passata condotta criminosa indichi una perdurante inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45977 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45977 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.