Valutazione della recidiva: come i precedenti penali influenzano il giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sulla corretta valutazione della recidiva e sulla discrezionalità del giudice nel concedere le circostanze attenuanti. Questa decisione sottolinea come l’analisi non possa limitarsi a un mero calcolo dei precedenti, ma debba approfondire la pericolosità sociale del reo e il legame tra i vecchi e i nuovi reati. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi espressi dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello, sollevando due questioni principali. In primo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata la sua maggiore pericolosità sociale. In secondo luogo, lamentava la mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale, relativa al danno di speciale tenuità o alla lieve offensività della condotta.
L’imputato, infatti, aveva alle spalle numerosi precedenti penali, anche specifici, e aveva commesso il nuovo reato mentre era già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un’altra vicenda. Questi elementi sono stati centrali nell’analisi dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Analisi della valutazione della recidiva
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione della recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. Il giudice ha il dovere di esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato sub iudice e le condanne precedenti.
L’obiettivo è verificare se e come la precedente condotta criminale sia indicativa di una ‘perduranete inclinazione al delitto’ che abbia agito da fattore criminogeno per il nuovo reato. Nel caso specifico, i molteplici precedenti e la commissione del fatto mentre era già sottoposto a una misura di controllo sono stati ritenuti chiari indicatori di un’attuale e concreta pericolosità sociale.
Il diniego delle circostanze attenuanti
Sul secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha chiarito che la concessione dell’attenuante del danno lieve è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso esaminato, è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Il giudice di merito aveva ancorato la sua decisione a precisi elementi fattuali che caratterizzavano la condotta e le modalità del reato come ‘non lievi’, fornendo una motivazione ritenuta esaustiva dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia. Per quanto riguarda la recidiva, viene valorizzata un’analisi sostanziale e non meramente formale. Non basta avere precedenti per vedersi applicata l’aggravante; è necessario che questi precedenti dimostrino una tendenza a delinquere che si manifesta nel nuovo reato. La commissione di un crimine mentre si è già ‘osservati’ dalla giustizia è un sintomo particolarmente grave di questa tendenza.
Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte riafferma il principio della discrezionalità motivata del giudice di merito. Se la decisione di non concedere un’attenuante è basata su elementi concreti e spiegata logicamente nella sentenza, non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione, che non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: la valutazione della recidiva è un’operazione complessa che richiede un esame approfondito della personalità del reo e del suo percorso criminale. Non è un automatismo, ma un giudizio che deve collegare il passato al presente per comprendere la reale pericolosità sociale. Allo stesso modo, la concessione delle attenuanti non è un diritto, ma una valutazione discrezionale del giudice, il cui operato, se ben motivato, è insindacabile in sede di legittimità. La decisione rafforza la necessità per i giudici di merito di fornire motivazioni complete e logiche per le loro decisioni sanzionatorie.
Come deve essere valutata la recidiva da un giudice?
La valutazione non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma deve esaminare concretamente il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti per verificare se queste indichino una persistente inclinazione al delitto che ha influito sulla nuova commissione del reato.
Commettere un reato mentre si è già sottoposti a una misura cautelare ha un peso nella valutazione della pericolosità sociale?
Sì, la Corte ha sottolineato che commettere un reato mentre all’imputato era già applicata una misura come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è un elemento di ulteriore disvalore, espressivo di un’immanente e attuale pericolosità sociale.
La decisione di un giudice di non concedere una circostanza attenuante può essere sempre contestata in Cassazione?
No. La decisione sulla concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Non è contestabile in Cassazione se è supportata da una motivazione sufficiente, logica e basata su precisi elementi che caratterizzano la condotta e le modalità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38486 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38486 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tr fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
in particolare, la Corte ha ben evidenziato come i molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dall’imputato, unitamente all’epoca della commissione dei reati e all’elemento ulteriore di disvalore costituito dalla circostanza che il fat è stato commesso quando all’imputato era stata applicata la misura dell’obbligo d presentazione alla p.g. per altro reato, sono espressivi di una immanente ed attuale pericolosità sociale;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. perì” , afferisce alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, infatti, se è pur vero che questa particolare circostanza attenuante può applicarsi anche nei reati plurioffensivi, non solo con riferimento al danno patrimoniale, ma anche in relazione alla lieve offensività della condotta, tuttavia il giudizio sulla meritevolezza della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in questa sede qualora la decisione sia ancorata a precisi elementi che caratterizzano la condotta e le concrete modalità del fatto come non lievi (sul punto, si veda l’esaustiva motivazione indicata dalla Corte Territoriale a pagina 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente