Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOMENOME nato a GROTTAGLIE il 22/12/1989 NOME nato a GROTTAGLIE il 17/07/1991
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME NOME e COGNOME NOME propongono due distinti ricorsi per cassazione avverso l sentenza della Corte di appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto del 18/03/2024 di parzia riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunale di Taranto 30/06/2023 di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 perc detenevano, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina, rideterminando la pen per NOME NOME in anni sei, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 32.667,00 di mul e per COGNOMENOME in anni quattro, mesi undici, giorni venti di reclusione ed euro 12.655, multa.
Con un unico motivo, COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disapplicazione della recidiva e all’aumento applicato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., in rel alla sentenza del G.i.p. di Taranto del 14/02/2020.
Con un unico motivo, NOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all’omessa disapplicazione della recidiva e al difetto di motivazione in ordine all’ aumento applicato ai sensi dell’art. 81 co in relazione alla sentenza del G.i.p. di Taranto del 14/02/2020.
I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti, riproponendo le medesime censure avanzate alla Co territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tendono ad ottenere in questa sede una dive lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La dogl inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fond su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, censurabile, avendo la Corte ritenuto, quanto a COGNOME, che non possa essere disapplicata l recidiva specifica infraquinquiennale, atteso il precedente analogo commesso il 23/11/2013, sintomatico della maggiore pericolosità sociale specifica e di maggiore colpevolezz dell’imputato. Anche con riferimento alla continuazione, la Corte ha correttamente ritenuto c l’aumento operato fosse adeguato e proporzionato alla pena inflitta.
Quanto alla posizione di COGNOME, la Corte ha correttamente negato le circostanze attenuant generiche, non avendo il ricorrente raggiunto progressi trattamentali significativi e correttamente argomentato in ordine all’omessa esclusione della contestata recidiva, i considerazione del precedente analogo commesso nel 2011 e nel 2013. Il delitto di cui si trat va considerato come sintomatico di maggiore pericolosità sociale specifica e di maggiore colpevolezza in quanto l’imputato, pur avendo beneficiato della sospensione condizionale della pena, ha continuato a delinquere nello stesso ambito.
Parimenti motivato è l’aumento a titolo di continuazione, posto che la Corte ha correttament ritenuto che l’aumento operato fosse adeguato e proporzionato alla pena inflitta.
Pertanto, i ricorso devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
ricorrenti (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procediment nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME