Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Alcamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 19 ottobre 2021 dal Tribunale di Trapani, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art 337 cod. pen. e, ritenuta la contestata recidiva, condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.
Non è stato effettuato alcun approfondimento sulle dichiarazioni della parte / A offesa COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMECOGNOMEaltro testimone non tiAti l tisto l’autore della infrazione.
Inoltre, non vi è motivazione sulla sussistenza di una azione pericolosa da parte dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza delal recidiva, rispetto alla quale è stata omessa la pertinente valutazione della sussistenza dei presupposti, non coincidenti con quelli che hanno riguardato il diniego delle attenuanti generiche.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il primo motivo è genericamente formulato, anche in considerazione del generico motivo proposto a riguardo della individuazione dell’imputato in appello, rispetto all’ineccepibile suo riconoscimento alla guida della vettura dal vicebrigadiere COGNOME, all’accertamento della titolarità della vettura in capo allo stesso imputato, destinatario di un provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo a lui affidato in custodia, al ritrovamento dello stesso veicolo in una zona limitrofa alla sua abitazione con il motore ancora caldo, i finestrini abbassati
e con un marcato odore di vino all’interno dell’abitacolo. Quanto agli elementi oggettivi e soggettivi del reato il motivo è generico rispetto all’accertat consapevole manovra pericolosa tenuta dall’imputato alla guida nei confronti degli operanti, incensurabilmente confermata dal doppio conforme giudizio di merito.
Il secondo motivo è fondato non essendovi alcuna valutazione dei presupposti della ritenuta recidiva, contestati in appello, reiterendosi la carente motivazione al riguardo della prima sentenza.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla 111-1- gz, determinazione della pena (con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato, statuendosi la definitività dell’accertamento sulla responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla valutazione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 01/10/2024.