Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PLACANICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Locri aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole dei reati di ct n detenzione e porto in luogo f:SUbblico un fucile a due canne giustapposte calibro TARGA_VEICOLO, nonché della illegale detenzione di cinquantadue cartucce per fucile calibro 12, custodite all’interno di una borsa di stoffa.
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo deduce, a mente dell’art.. 606, comma 1 lett. b) ed e), violazione degli artt. 546 comma 1, lett. e), 192, 438 e 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 e 14 I. 497/74 e 697 cod. pen nonché vizio di motivazione
Lamenta che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione una motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica rispetto agli atti del processo, con particolare riferimento al tema essenziale dell’identificazione dell’odierno ricorrente quale autore dei reati accertati.
Evidenzia che la sentenza ha rinunciato a valutare criticamente gli atti di indagine divenuti utilizzabili in forza del prescelto rito abbreviato e non ha adeguatamente affrontato le censure contenute nell’atto di appello.
In quest’ottica, la Corte distrettuale ha continuato a considerare certo ed affidabile il riconoscimento dell’imputato operato dagli operatori di polizia giudiziaria durante il controllo da cui ha preso avvio il procedimento, dando per scontato che la persona riconosciuta fosse un “soggetto già noto agli scriventi”, nonostante il luogo di provenienza dei tre militari operanti escludesse, sul piano logico, che gli stessi avessero avuto di conoscere COGNOME in precedenza.
Parimenti è stato enfatizzato il carattere indiziante dell’intestazione dell’autovettura rinvenuta nei pressi del luogo di avvistamento dell’imputato, trascurando che il veicolo, nell’occasione, poteva essere stato in uso ad altro membro della famiglia di NOME. In ogni caso, la presenza in un dato luogo di un autoveicolo non implica necessariamente la presenza nelle sue immediate vicinanze del formale intestatario. Non costituisce elemento a carico nemmeno il rinvenimento del fucile posto che non sono state svolte attività tecniche di estrazione delle impronte digitali eventualmente presenti.
In conclusione, la sentenza si pone in netto contrasto con il canone di giudizio “oltre ogni ragionevole dubbio”.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 62 bis, 163, 133 cod. pen., 12 e 14 L 497/74, per “radicale assenza di motivazione (finanche grafica) in ordine alla – pur oggetto di specifica impugnazione – eccessività della pena base fissata dal primo Giudice”, tenuto conto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità perché propone censure in larga parte non consentite perché interamente versate in fatto, nel resto manifestamente infondate.
Con il primo motivo, il ricorrente, anziché denunciare specifiche violazioni di legge o criticità idonee a compromettere la tenuta logica dell’apparato argomentativo dieta decisione, sollecita, nella sostanza, una lettura alternativa del compendio probatorio, prospettata come più plausibile, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, di entrambi i giudici del merito. Per di più, pretende dal giudice di legittimità l’esame diretto degli di causa allegati al ricorso, che si assumono dimostrativi del vizio di una errata valutazione probatoria. Va, invece ribadito che, anche quando viene dedotto il il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”), la cognizione del giudice di legittimità rimane circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (ex plurimis Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME Welton, Rv. 283370 – 01; Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012 RG. in proc. COGNOME e altri, Rv. 253227 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, M., Rv. 248192 – 01)
In ogni caso, la sentenza impugnata, seguendo un percorso motivazionale razionale e, senza discostarsi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova, ha desunto la colpevolezza dell’imputato da circostanze fattuali non solo positivamente accertate, ma dimostrative, in via diretta e senza neanche la necessità di ricorrere ad argomenti logici, della consumazione dei reati da parte dell’imputato. Basti pensare che COGNOME, identificato perché già conosciuto dagli operatori – come indicato negli atti di indagine, utilizzabili per la decisone in ragione della scelta dell’imputato di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, e messo in discussione dal ricorrente solo labialmente – era stato visto mentre abbandonava il fucile oggetto delle condotte illecite contestate nonché la busta contenente le cinquantadue munizioni subito dopo essersi accorto dell’avvistamento da parte dei militari ed immediatamente prima di darsi alla fuga, evidentemente perché consapevole di avere commesso una condotta illecita.
Il secondo motivo, oltre ad essere generico e versato in fatto, non si confronta adeguatamente con il ragionamento complessivo di entrambe le sentenze di merito, che hanno escluso la concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. valorizzando principalmente la condotta posta in essere dall’imputato dopo la commissione dei reati, ossia la fuga e la successiva irreperibilità. Tale condotta è stata plausibilmente considerata strumentale a rendere impossibile la consegna, fin dall’immediatezza, dei verbali di sequestro così da sostenere la tesi dell’erronea identificazione. Parimenti GLYPH scostamento
assai limitato dal minino edittale è stato giustificato con la gravità del desunta, oltre che dalla fuga dall’imputato, dal numero assai elevato di munizio detenute.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, in Roma 12 Marzo 2024.