Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15222 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15222 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 18/04/1990
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
D’AQUINO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 16 maggio 2023, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art 416 bis 1 cod. pen., ha confermato la condanna di NOME per il reato di cui agli artt.110, 112, 56 cod pen., 73 D.P.R 309/90, rideterminando la pena inflitta in anni 3 di reclusione ed euro 13.333.,00 di multa.
All’imputato era stato contestato di aver compiuto atti diretti in modo non equivoco ad acquisire la detenzione di kg 2 di marijuana e gr. 400 di cocaina, ai fini di rifornir la piazza di spaccio del INDIRIZZO, in concorso con altri quattro complici. Parte dello stupefacente era stato rinvenuto nella disponibilità del correo cittadino nigeriano NOME NOME, detto NOME ( reato commesso in Castel Volturno il 10 settembre 2020). Il fatto si inquadrava nel più grave episodio relativo all’omicidio di NOME COGNOME il quale, insieme al connazionale NOME COGNOME, aveva rinvenuto, sotterrata in un giardino sito nel rione INDIRIZZO ove stavano svolgendo lavori di ripulitura, una busta contenente stupefacente destinato a rifornire la piazza di spaccio del INDIRIZZO. I due nigeriani erano stati rintracciati dai un gruppo di individui (COGNOME Raffaele, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Nicola, separatamente giudicati) che si erano più volte recati a Caste! Volturno pretendendo la restituzione dello stupefacente sottratto. A seguito della richiesta, da parte del Desmond, di ricevere denaro, avevano simulato la dazione e lo avevano colpito con numerosi colpi di arma da fuoco, cagionando la morte del Desmond e il ferimento del connazionale NOMECOGNOME presente ai fatti. Il COGNOME Antonio, scagionato dalla originaria imputazione di omicidio, era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di tentata acquisizione del quantitativo di stupefacente caduto nelle mani dei due nigeriani, rivenuto in parte, qualche giorno dopo, nella disponibilità dell’Uwadiae. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con un primo motivo, inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. La motivazione della impugnata sentenza era manifestamente illogica, non aveva valutato le gravi contraddizioni emerse dal contenuto delle deposizioni dei testimoni oculari e non aveva considerato che il riconoscimento fotografico effettuato da NOME NOMECOGNOME detto NOME, non garantiva alcun grado di certezza. Invero, la sentenza impugnata si basava fondamentalmente sulle dichiarazioni del teste COGNOME il quale, però, non aveva mai identificato il NOME NOME come uno dei soggetti con i quali aveva interagito, nonostante gli fosse stata sottoposta la foto in sede di riconoscimento. Di fatto, unico
elemento valorizzato dai giudici di merito era l’aggancio delle celle della utenza telefonica attribuita all’imputato nel territorio di Caste! Volturno, laddove era stat accertato che il Marra non era stato riconosciuto dal Caleb, non aveva viaggiato unitamente agli altri correi per giungere a Castel Volturno; non si era dato alla fuga dopo la sparatoria. Proprio sulla base di tali valutazioni il Tribunale del Riesame di Napoli aveva escluso i gravi indizi riguardo alla partecipazione del Marra alla spedizione organizzata per il recupero della sostanza stupefacente. Inoltre, non era stata raggiunta la prova riguardante la certa riconducibilità al NOME NOME dell’utenza telefonica n.351 2049889: detto elemento era rimasto del tutto privo di riscontri, mancando intercettazioni dirette sull’utenza citata. La Corte, per di più, non aveva valutato che anche il coimputato NOME non aveva riconosciuto il NOME come partecipe agli eventi di Castel Volturno. Altro elemento gravemente pretermesso dalla Corte territoriale era la estrema lacunosità e fallacia del riconoscimento fotografico effettuato da ” Ebo”, il quale, nel corso di un primo interrogatorio del 23 settembre 2020 aveva escluso la partecipazione del Marra, per poi invece indicarlo, nel successivo interrogatorio del 10 dicembre 2020, come settimo componente del gruppo di persone presenti a casa di Desmond, con grave contraddizione in quanto i componenti accertati erano cinque. La Corte aveva acriticamente recepito il riconoscimento fotografico eseguito nel secondo interrogatorio, senza fornire motivazione alcuna in ordine alla rilevante discrasia esistente con il primo interrogatorio, nel quale il correo non aveva invece riconosciuto il COGNOME, pur essendogli stata sottoposta la relativa effigie. Le argomentazioni riguardanti il timore per la propria incolumità erano generiche e apparenti e non avevano chiarito perché il teste – chiave nel corso del primo interrogatorio aveva riconosciuto gli altri t correi, posto che il COGNOME non era stato indicato neppure dagli inquirenti come figura di primo piano nella vicenda delittuosa. La Corte territoriale non aveva congruamente valutato la sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato dal GUP di Napoli che aveva assolto i correi COGNOME e COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Con un secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancat riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui al IV comma dell’art. 73 DPR 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata aveva fatto riferimento esclusivamente al valore economico dello stupefacente e alla droga ritrovata nella disponibilità del Leo detto COGNOME, elementi del tutto insufficienti. La sentenza emessa dal GUP di Napoli, riguardante i correi, aveva escluso la presenza di cocaina, ma la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con la relativa motivazione.
3.2. Con il terzo motivo si deduce insufficiente motivazione riguardo alla concessione della riduzione della pena nella massima estensione prevista per il tentativo ex art. 56 cod. pen. e alla determinazione della pena nella misura del minimo edittale.
Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze dedotte esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profi valutazione della prova, di ricostruzione del fatto e di determinazione della p essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella comp dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilir ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzio delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo d argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenz di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Nel solco d medesimo indirizzo, si è affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono preclus al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamen decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzion e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dota una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (S n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). E, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si è osservato non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanz dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto prob ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianz che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una different comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzi ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibili credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 138 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimen temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustr sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. “do conforme”, devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustifi sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequen riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3 Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Tanto premesso, la Corte territoriale rende esaustive e non illogiche argomentazioni i ordine alla valutazione del compendio probatorio conducente al sicuro coinvolgimento del Marra nella azione volta al recupero della sostanza stupefacente ed affronta pienamente tutti i temi proposti con i motivi di appello, sostanzialmente riproposti nella presente di legittimità. I giudici di merito (pag. 7 della sentenza impugnata) valorizza dichiarazioni del nigeriano NOME COGNOME il quale aveva riferito di aver incontr intorno alle 15.30 del 10 settembre 2020, cinque uomini bianchi scesi da una vettur grigia che gli avevano mostrato, da cellulare, le foto di NOME, chiedendogli se sapeva do fosse; che lo avevano minacciato con un coltello; che gli avevano intimato di chiamare suoi connazionali; che lui aveva chiamato NOME il quale non aveva risposto; che gli avevano preso il telefono, chiamando un numero corrispondente al 3512049889, in uso a uno di loro, al fine di memorizzare il suo numero così da poterlo rintracciare al fi trovare il NOME; che prima di andare via gli avevano detto che sarebbero tornati presto per recuperare la droga. Sottolinea la Corte il dato, ritenuto del tutto logica fondamentale nella tenuta dell’impianto probatorio, che l’utenza telefonica 3512049889 risultava in uso al Marra NOME, come accertato in due precedenti procedimenti; che l cella telefonica risultava agganciata a Castel Volturno il giorno 10 settembre dalle 13 17.55; che da detta utenza telefonica risulta una chiamata al Caleb alle 15.30 ( ora della visita dei cinque napoletani per cercare Ebo e Desmond) e alle 17.01. In ordine tale ultima chiamata, il predetto NOME aveva dichiarato che l’interlocutore, dopo ess presentato come ” la persona di prima” gli aveva chiesto se potevano andare e lui gl aveva ribadito di non aver nulla a che fare con la vicenda, invitandolo a rivolg direttamente al Desmond. Considera dunque la Corte che la presenza del Marra nel gruppo dei napoletani che avevano incontrato il NOME e si erano messi alla ricerca NOME era ampiamente dimostrata dall’episodio relativo alla telefonata, dal riscontr costituito dall’aggancio della relativa cella telefonica a Caste! Volturno in
compatibile con lo svolgimento dei fatti; dalla circostanza che lo stesso COGNOME ave ammesso la sua presenza a Castel Volturno quel pomeriggio, giustificandola con una visita a familiari. Le censure dell’imputato all’impianto motivazionale della sentenza impugna attengono alla mancata valutazione dei seguenti elementi, militanti, a suo avviso, senso contrario al ritenuto coinvolgimento nell’azione delittuosa volta al recupero de stupefacente e, segnatamente: 1) le valutazioni il Tribunale del Riesame di Napoli, ch aveva escluso i gravi indizi riguardo alla partecipazione del NOME alla spedizi organizzata per il recupero della sostanza stupefacente; 2) la inattendibilità riconoscimento fotografico effettuato da NOME NOMECOGNOME detto NOME e il mancato riconoscimento da parte degli altri testimoni oculari; 3) la mancanza di prova riguarda la certa riconducibilità al NOME NOME dell’utenza telefonica n.NUMERO_DOCUMENTO; l’insufficienza dell’ unico elemento valorizzato, e cioè l’aggancio delle celle alla telefonica a lui attribuita; 5) la sentenza di assoluzione emessa a seguito di giu abbreviato dal GUP di Napoli che aveva assolto i correi COGNOME e COGNOME.
Orbene, su tutti i predetti punti la Corte territoriale spende congrue, esausti adeguate argomentazioni, che non presentano fratture logiche. Quanto alla diversa valutazione del Tribunale del Riesame i giudici di appello considerano in primo luogo concreta dinamica del fatto, articolatosi in più spedizioni compiute dal gruppo del Ri Traiano di Napoli a Caste! Volturno onde recuperare la droga caduta in possesso dei “neri” Ciò premesso, l’impugnata sentenza rileva (cfr. pag. 8) che i giudici della cautela aveva valutato la insussistenza di elementi indizianti a carico del Marra soltanto con riferim all’ultimo segmento dell’azione delittuosa, riguardante l’omicidio del Desmond. Sul punt i giudici d’appello riportano un preciso ed inequivocabile passaggio della ordinanza d Tribunale del riesame in cui emerge con chiarezza che la valutazione della insufficienza d indizi era limitata alla partecipazione all’omicidio, e non al tentativo di recuper stupefacente in possesso dei nigeriani. La sentenza impugnata riporta detto passaggio testuale dell’ordinanza di riesame, e precisamente “accertato che l’indagato faceva parte del gruppetto che ha avuto il primo contatto con i cittadini nigeriani, la sua cooperaz nell’ultimo e decisivo segmento della articolata vicenda dovrebbe essere ricavata da indi ( ivi citati, ndr) , nessuno dei quali possiede valenza univoca rispetto al t probandum”. La Corte dunque mette bene in luce che il Tribunale del riesame aveva ritenuto certo che il Marra facesse parte del gruppo dei napoletani che si erano messi al ricerca dei cittadini nigeriani ( e tanto all’evidente fine di recuperare la droga) sempre secondo le argomentazioni della ordinanza del riesame, il Marra era “ben a conoscenza delle circostanze che avevano determinato la” caccia all’uomo” nel territori di Castel Volturno”. Si tratta di affermazioni chiare che affrontano con lucidità la ques relativa alla diversa valutazione indiziaria in sede cautelare, neppure specificame censurate nei motivi di ricorso. Ancora, sulla riconducibilità al Marra della u telefonica, la Corte precisa ( e tale affermazione non risulta specificamente censurat
che l’uso della utenza in capo al COGNOME era stato accertato in due diversi procediment che la difesa si era solo limitata a ventilare l’ipotesi che vi fosse un diverso utili che l’utenza era stata agganciata, il pomeriggio del 10 settembre, proprio a Cast Volturno ed il COGNOME aveva ammesso la propria presenza a Castel Volturno, giustificandola con la necessità di andare a trovare i familiari. E’ dunque perfettamente conforme a logic il ragionamento dei giudici di merito, secondo cui il fatto che si trattasse del telef uso al COGNOME emergeva anche dall’ulteriore elemento costituito dalla presenza (ammessa dallo stesso COGNOME) proprio a Castel Volturno, luogo ove erano state agganciate le cel telefoniche. In tale contesto, la Corte considera, altrettanto logicamente, che, una v perirnetrata al solo tentativo di recupero dello stupefacente la responsabilità del NOME NOME, non ha decisiva rilevanza la lamentata inattendibilità del riconoscimento d Marra da parte di NOME e di NOME, presenti solo alla fase finale dell’accaduto cui era avvenuta la sparatoria.Infine, altrettanto logicamente argomentata è l’irrilev della sentenza assolutoria di COGNOME NOME e COGNOME NOME, posto che, per i predett non costava alcuna prova quale quella relativa allo scambio di numeri di cellulare, a car invece dell’odierno imputato.
Stesse considerazioni si impongono quanto al ritenuto raggiungimento della prova circa la natura della sostanza stupefacente corrispondente a cocaina, con conseguente inquadramento del reato contestato nel primo comma dell’art. 73 DPR 309/1990. La Corte territoriale riporta il chiaro tenore della conversazione intercettata sul telefono in compagna del COGNOME ( autore dell’omicidio) in cui si fa riferimento alla sparatoria, al che ne hanno” pigliato uno e mezzo”, ossia un morto e un ferito, nonché che la roba era stata trovata, ” erano due di fumo, 400 grammi di roba, quasi 38 mila euro , 40 mila roba”. Considera a Corte che l’Ebo, al momento del suo arresto avvenuto a L’Aquila il 14 settembre, appena quattro giorni dopo i fatti, era stato trovato in possesso di 2 ch marijuana e 400 grammi di cocaina.II ricorrente lamenta la mancata coincidenza del dato quantitativo della droga rinvenuta al momento dell’arresto del Desmond, pari a 100 grammi di cocaina e 166 grammi di” fumo”. Si tratta di dato non decisivo, considerata brevissima distanza temporale dai fatti ( 4 giorni) e le inequivocabilii risultan materiale intercettivo esaminato, che ricollega espressamente il quantitativo di dro all’omicidio del Desmond.
E’ manifestamente infondato l’ultimo motivo, attinente alla dosimetria della pena. ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo editta rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo com anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatt discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Se 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017,
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S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). E’ dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il
di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena correttamente commisurata in considerazione della estrema gravità del fatto e della
personalità aggressiva dell’imputato, che aveva operato con la minaccia di un coltello fine di recuperare la droga per restituirla al gruppo criminale.
8. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente