Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 02/12/1981
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
Depositata in Cancelleria
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RITENUTO IN FATTO
1.NOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusion al pagamento di euro 3000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, com d.P.R.309/1990.
2. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione per travisame della prova e violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, non aven giudice a quo considerato le dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME il quale, sent sommarie informazioni testimoniali, su specifica domanda, ha dichiarato di possedere le chia dello scooter e di averle consegnate ai carabinieri al momento della perquisizione. Pertan erroneo ed illogico è l’asserto del giudice di merito secondo cui il ricorrente aveva disponibilità dello scooter su cui si trovava seduto al momento dell’accesso degli oper nell’edificio ove veniva rinvenuta, occultata sotto lo zerbino di un condomino, sosta stupefacente, e che da tale veicolo sarebbe stato azionato dal ricorrente il suono insistent clacson, azionato allo scopo di allertare i soggetti coinvolti dall’accertamento, che si son alla fuga. La disponibilità delle chiavi in capo al COGNOME, proprietario del veicolo, escl il COGNOME possa aver azionato il clacson, in quanto questo, se non è acceso il quadro accensione mediante inserimento della chiave nel cruscotto, non emette alcun suono.
Al ricorrente è stato attribuito il ruolo di vedetta sulla base di un errore di percez parte degli operanti, che hanno asserito di aver udito il suono del clacson provenire dallo sco su cui si trovava seduto il Benossa, che non può avere emesso il suddetto suono per le ragio suddette.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato note di replica e conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legitti investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla co del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuri seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valu quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornit corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle p e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni c
hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/
COGNOME, Rv. 203428).
2. Nel caso di specie, il giudice a quo
ha evidenziato che i carabinieri hanno attestato e messo a verbale che, al loro arrivo sul posto, vi era un capannello di persone che, alla vist
militari, si dava alla fuga, eccetto il COGNOME, rimasto l’unico sul luogo, il quale iniziava in modo insistente il clacson del ciclomotore intestato al COGNOME, ma che in quel momento, e
nella sua disponibilità.
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I militari hanno percepito in modo chiaro il suono del clacson individuato il COGNOME, quale unica persona che non si era dileguata.
Il giudice a quo
ha anche esaminato e dichiarazioni rese dal COGNOME, ritenendo tali dichiarazioni non credibili, in quanto lo stesso COGNOME era uno degli individui si era dat
fuga alla vista dei militari, avendo evidente comunanza di interessi con il ricorrente.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le dedu
difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giurid nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di
non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insind questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità del acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, conseguenza che le scelte da quest’ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità 25/11/1995, COGNOME, Rv. 203767).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 06/06/2025 Il Consigliere relatore