Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15205 Anno 2025
nell’immediatezza dei fatti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15205 Anno 2025
Si consideri che l’imputato, giunto nel locale dove era in corso la perquisizione, dopo essere stato avvisato da un vicino, NOME COGNOME, si attribuiva la proprietà dei contenitori dove il materiale pirotecnico era conservato, nei termini esposti a pagina 2 della sentenza impugnata, in cui si evidenziava che il ricorrente «sopraggiungeva attribuendosi spontaneamente la proprietà del Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME Data Udienza: 04/04/2025
materiale rinvenuto ».
NØ assume rilievo, ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato dalla difesa del ricorrente, la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, peraltro affermata dalla stessa Corte di merito. Tali testimonianze, invero, venivano ritenute irrilevanti ai fini della decisione, incentrata sugli esiti della perquisizione domiciliare svolta dai militari del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Messina e sul comportamento assunto dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, di cui si Ł già detto, che orientavano il compendio probatorio in una direzione pienamente confermativa dell’assunto accusatorio.
In questa, univoca, cornice probatoria, l’ipotesi alternativa, prospettata in termini meramente congetturali dalla difesa del ricorrente, finalizzata a escludere che il materiale pirotecnico sequestrato il 30 dicembre 2020 fosse nella disponibilità di COGNOME, alla luce del fatto che il locale in cui gli scatoloni venivano trovati era condominiale, si sarebbe inevitabilmente posta in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza piø verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272995 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente.
Deve, invece, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato opportuno conto del trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli eventi criminosi.
Occorre, in proposito, evidenziare che il giudizio dosimetrico formulato nei confronti di NOME COGNOME Ł suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Messina, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dell’ipotesi di reato ascritta al ricorrente, ai sensi dell’art. 678 cod. pen.
Ne discende che, tenuto conto dell’atteggiamento dell’imputato e del disvalore dei fatti contestati, attestato dal numero elevato di artifizi pirotecnici sequestrati, nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione conforme ai parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non rilevare che – al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente sull’eccessività della pena, quantificata in sette mesi di arresto e 200,00 euro di ammenda – il trattamento sanzionatorio risulta congruo, anche alla luce del fatto che l’imputato risultava pregiudicato per diversi reati.
A tali considerazioni deve aggiungersi che le attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la
connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e che impediva la concessione a NOME COGNOME delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni richiamate – Ł sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale ‘concessione’ del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, COGNOME Rv. 214200 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/04/2025.
Il Consigliere estensore
ALESSANDRO CENTONZE
Il Presidente
NOME COGNOME