Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44351 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44351 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 09/11/2022 della Corte di appello di Milano;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore della costituita parte civile, AVV_NOTAIO, che, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che, anche in qualità di sostituto processuale del difensore del responsabile civile “RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 09/11/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del precedente 16/12/2019, con
cui COGNOME NOME era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di lesioni stradali colpose e condannato, per l’effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato cinque motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, dell’art. 507 cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione per illogicità manifesta.
Sostiene al riguardo che la Corte territoriale, benché sollecitata dalla difesa ad integrare l’istruttoria mediante l’effettuazione di una perizia finalizzata all ricostruzione cinematica del sinistro in cui rimase coinvolta la parte lesa, avrebbe disatteso l’istanza in palese violazione del disposto di cui all’art. 507 cod. proc. pen., motivando, peraltro, la decisione in maniera del tutto illogica, posto che si sarebbe argomentato il diniego con la mancata formulazione dell’istanza istruttoria nel corso del giudizio di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di valutazione della consulenza tecnica della difesa relativa alla dinamica del sinistro e di ritenuta inutilità di una perizia in tema.
Assume segnatamente che, a fronte della mancata audizione del consulente tecnico di parte in ordine alla propria ricostruzione del sinistro, espressamente contestata con l’atto di gravame, la Corte di appello non avrebbe censurato il modus procedendi del primo giudice sul rilievo, in tesi manifestamente illogico, che le argomentazioni del professionista fondassero soltanto sulle immagini, sfocate e confuse, dell’incidente stradale, estrapolate dal filmato ripreso dalle telecamere ivi installate e non costituissero – com’era invece – la risultante di calcoli matematici effettuati tenendo conto della traccia di abrasione, della lunghezza di m. 9,5 circa, rilevata sul manto d’asfalto, del punto d’impatto dei due veicoli e dei danni dagli stessi riportati a seguito dello scontro.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione per carenza, in punto di omessa visione dei filmati ripresi dalla menzionata telecamera e di valutazione delle prove testimoniali dell’accusa.
Osserva in proposito che la Corte territoriale avrebbe irragionevolmente omesso di visionare il filmato ripreso dalle telecamere in funzione sul luogo del sinistro, da cui era dato desumere che, contrariamente a guanto ritenuto in
sentenza, al momento dell’impatto non vi era il traffico sostenuto di cui si dà atto nella decisione e di cui, inverosimilmente, ha riferito il teste COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., della mancata assunzione di una prova decisiva, sub specie di mancata visione integrale del filmato di cui si è detto, nonché di vizio di motivazione, in punto di applicazione del principio di colpevolezza.
Assume, in specie, che la Corte territoriale ha potuto affermare, in sentenza, che il COGNOME aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra senza accendere l’indicatore di direzione e pervenire, quindi, alla conferma della decisione di condanna del predetto in quanto non avrebbe visionato interamente il filmato, emergendo dalle immagini riprese che, nel brevissimo lasso temporale, immediatamente successivo all’impatto, compreso tra le ore 19,30,48 e le ore 19,30,49, l’indicazione di direzione sinistro dell’auto guidata dall’uomo era acceso.
2.5. Con il quinto motivo lamenta infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norma processuale stabilità a pena di nullità e, in specie, dell’art. 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione carenza, contraddittorietà e manifesta iliogicità, in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche.
Rileva in proposito che la Corte territoriale, a fronte di un comportamento processuale dell’imputato improntato a evidente correttezza, avrebbe giustificato la mancata concessione di dette attenuanti facendo riferimento, in modo del tutto irragionevole, all’insufficienza del solo dato negativo costituito dall’assenza di precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME risulta infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, dell’art. 507 cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione per illogicità manifesta, sostenendo che la decisione gravata sarebbe stata illegittimamente assunta dalla Corte territoriale, senza disporre la sollecitata rinnovazione istruttoria mediante effettuazione di una perizia finalizzata alla ricostruzione cinematica del sinistro e risulterebbe, inoltre motivata in maniera manifestamente illogica, posto che si sarebbe giustificato il
diniego con la mancata formulazione dell’istanza istruttoria nel corso del giudizio di primo grado.
Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione della Corte territoriale non sia inficiata, in parte qua, dal denunciato vizio motivazionale, essendosi respinta la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante effettuazione di una perizia per la ricostruzione cinematica del sinistro sul rilievo della completezza dell’istruttoria già espletata in prim grado, come attestata dalla piena convergenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME NOME e dai testimoni COGNOME NOME e COGNOME NOME, assertive della riconducibilità dell’incidente ad un’improvvisa manovra di svolta a sinistra, effettuata dal conducente dell’auto senza il previo azionamento del relativo indicatore di direzione.
La decisione risulta, quindi, in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui «Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia.., può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamen e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto» (così, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c/Caratelli, Rv. 274996-02, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086-01).
Le esposte considerazioni rendono evidente l’infondatezza della doglianza agitata con il motivo in disamina anche nella parte in cui è dedotta l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 507 cod. proc. pen., posto che la denegata rinnovazione istruttoria – per quanto detto – non contrasta cori il disposto di tale norma, che, con specifico riguardo al giudizio di primo grado, circoscrive l’esercizio del potere di assunzione officiosa di nuovi mezzi di prova al caso in cui ciò risulti assolutamente necessario ai fini del decidere.
Da ultimo, si osserva che il motivo di ricorso in disamina risulta infondato anche nella parte in cui ci si duole della mancata assunzione di una prova decisiva.
Ciò perché, a ben vedere, quel che si contesta con la lamentazione de qua è la valutazione in termini di non decisività della sollecitata prova peritale effettuata dalla Corte territoriale, ovvero le argomentazioni dei giudici di merito a fondamento della propria decisione reiettiva, che – come sopra evidenziato appaiono, invece, tutt’altro che manifestamente illogiche.
Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, cori cui ci si duole di vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di valutazione della consulenza tecnica della difesa relativa alla dinamica del sinistro e di ritenuta
inutilità di una perizia in tema, sostenendo che nella decisione gravata si sarebbe irragionevolmente giudicata corretta la mancata audizione, da parte del primo giudice, del consulente di parte in ordine alla ricostruzione del sinistro effettuata nell’elaborato a sua firma sul rilievo che questo fondasse sulle sole immagini, sfocate e confuse, dell’incidente stradale, estrapolate dal filmato ripreso dalle telecamere installate sul luogo del sinistro.
Osserva il Collegio che la decisione sul punto della Corte territoriale risulta esente dal denunziato vizio motivazionale, atteso che la mancata audizione, da parte del primo giudice, del consulente della difesa all’esito dell’acquisizione del suo elaborato è stata giustificata con argomenti tutt’altro che illogici, essendosi chiarito che la pronunzia di condanna di primo grado – confermata, peraltro, in appello in base al medesimo iter argomentativo – fondava in toto sugli apporti dichiarativi della persona offesa e dei testimoni dell’accusa e che nessun contributo utile alla ricostruzione dell’accaduto poteva provenire dal citato elaborato, redatto sulla base di immagini dell’incidente sfocate, estrapolate dal filmato ripreso dalle telecamere installate sul luogo del sinistro.
4. Destituiti di fondamento sono il terzo e il quarto motivo di ricorso, suscettibili di essere trattati in maniera congiunta perché intrinsecamente connessi, con i quali, per un verso, si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, nonché il vizio di motivazione per carenza, in punto di omessa visione del filmato ripreso dalla telecamera installata sul luogo dell’accaduto e di valutazione del peso delle prove testimoniah dell’accusa (terzo motivo) e, per altro verso, ci si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, sub specie di omessa integrale visione di tale filmato e del vizio di motivazione per mancata applicazione del principio di colpevolezza (quarto motivo); si sostiene, nello specifico, che la decisione impugnata sarebbe stata assunta dalla Corte territoriale senza aver previamente visionato il filmato de quo, dal quale era dato inferire l’assenza di traffico al momento del sinistro (circostanza di cui, invece, aveva riferito il teste COGNOME) e che tale decisione, nell’affermare che i COGNOME aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra senza azionare l’indicatore di direzione, disvelava, all’evidenza, la mancata integrale visione del filmato, posto che dalle immagini riprese emergeva che, nel brevissimo lasso temporale, immediatamente successivo all’impatto, l’indicatore di direzione sinistro dell’auto guidata dal predetto lampeggiava.
Rileva al riguardo il Collegio che i giudici di seconde cure, nel confermare la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal primo giudice, hanno dato atto (a pag. 5 della sentenza impugnata) di aver visionato, nella sua integralità, il filmato de quo, asserendo che esso non riprendeva il momento dell’impatto tra
i due veicoli e che risultava, pertanto, privo di utilità a fini prooatori; hanno fa propria, per l’effetto, la scelta di riconoscere, a tal fine, un peso preponderante alle dichiarazioni dei testimoni oculari dell’accaduto, attribuendo a costoro patente di credibilità soggettiva e riservando al loro narrato una valutazione di piena attendibilità; hanno giustificato, infine, con argomenti non manifestamente illogici, la circostanza – risultante da quei fotogrammi del filmato in cui l immagini non risultavano sfocate – del lampeggiamento dell’indicatore di direzione dell’auto investitrice, sostenendo che tanto era ascrivibile, con ogni probabilità, ad un’iniziativa postuma del conducente della vettura, assunta subito dopo essersi avveduto dell’urto.
Appare, quindi, evidente che la sentenza impugnata non è inficiata da alcun vizio motivazionale in punto di valutazione delle risultanze probatorie, essendo stata ritualmente argomentata – come dianzi posto in rilievo – l’opzione di riconoscere peso determinante alle prove dichiarative di fonte accusatoria.
Tale circostanza induce logicamente a concludere che, a ben vedere, il ricorrente, con l’agitata doglianza, formula la sollecitazione ad un’inammissibile rivalutazione delle prove, di cui caldeggia, in sostanza, una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.
È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa in radice la rivalutazione del fatto.
Le esposte considerazioni consentono di ritenere palesemente infondati i motivi di ricorso in disamina anche nella parte in cui è dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva (il filmato ripreso dalla telecamera installata sul luogo dell’accaduto), emergendo all’evidenza dall’impianto motivazionale a corredo della decisione gravata che la prova che si vuole connotata da tale requisito, ritualmente acquisita agli atti, è stata valutata dai giudici del merito dagli stessi giudicata priva di utilità a fini probatori, in ragione della scarsissim qualità dei fotogrammi relativi al momento dell’impatto tra i due veicoli.
5. Del tutto privo di pregio è, infine, il quinto motivo di ricorso, con cui ci duole di inosservanza di norma processuale stabilità a perla di nullità e, in specie, dell’art. 125 cod. proc. pen., nonché di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che la decisione sul punto della Corte territoriale risulterebbe erroneamente argomentata, posto che si sarebbe giustificata la mancata concessione di tale diminuente con l’insufficienza, a tal fine, del solo dato negativo costituito dall’assenza di precedenti penali in capo
all’imputato, senza tener conto in alcun modo del suo corretto comportamento processuale.
Osserva in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la statuizione dei giudici di appello sul punto risulta congruamente motivata, con argomentazioni appropriate che la tengono al riparo dal vizio dell’apparenza e, quindi, dall’ipotizzata violazione della norma processuale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e che, al contempo, non presentano profili di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
E invero, a fronte dell’evidenziata genericità della richiesta, la Corte territoriale, lungi dal ritenere – come semplicisticamente affermato nel ricorso l’insufficienza del solo fattore negativo costituito dall’ircensuratezza del COGNOME, ha posto in rilievo che il riconoscimento della diminuente di cui all’art 62-bis cod. pen. non costituisce espressione di un generico potere clemenziale del giudice, conformandosi così al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (così Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, COGNOME e altro’ Rv. 214200-01 e Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 6:16 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Il tenore della presente pronunzia comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile COGNOME NOME, che si liquidano in euro tremila, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12/09/2023