Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40218 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi ai quali si sono riportati.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2025, ha confermato la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
NOME e NOME COGNOME a pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti.
In particolare ai ricorrenti sono ascritti, in concorso tra loro, ai capi b) e c), reato di lesioni (artt. 110, 582-585 cod. pen.) commesso il 20 gennaio 2020 in danno di NOME COGNOME, colpito da due fendenti all’addome e da una bastonata al capo, cagionandogli lesioni guaribili in giorni 15; il connesso reato di porto di un coltello (artt. 110 cod. pen. e 4, I. n. 110/1975). A NOME COGNOME, è ascritto, altresì, il reato di cui al capo f) (artt. 81, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 de 1990), commesso in Napoli in epoca anteriore e prossima al settembre 2010 e almeno fino a epoca anteriore e prossima al 2 ottobre 2018. A NOME COGNOME, infine, il reato di cui al capo g) (artt. 81, 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), commesso in Napoli in epoca anteriore e prossima al settembre 2010 e almeno fino a epoca anteriore e prossima al 2 ottobre 2018.
2.Con i comuni motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME denunciano:
2.1. violazione di legge (artt. 192 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla condanna per i reati di cui ai capì f) e g), in materia di stupefacenti. Il primo punto del motivo concerne, in particolare, il disallineamento temporale tra la contestazione e le dichiarazioni rese da NOME e NOME COGNOME poiché costoro erano divenuti collaboratori di giustizia a partire dal 2009 (verbali rispettivamente del settembre 2009 e giugno 2009), sicché le loro dichiarazioni non potevano essere indicate quale elemento di prova rilevante in relazione ai reati contestati come commessi a partire dall’anno 2010. E’ generica la precisazione della sentenza impugnata secondo la quale, invece, la contestazione rinviava, attraverso il riferimento all’epoca anteriore e prossima al settembre 2010, a condotte rCOGNOMEducibili al periodo in cui i collaboratori erano stati “operativi”, prima del loro arresto avvenuto il 4 aprile e 1 aprile 2009. La utilizzazione di tali dichiarazioni è inidonea a fondare il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti;
2.2. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e omessa motivazione (art. 125 cod. proc. pen.) perché il giudizio di colpevolezza dei ricorrenti, in relazione ai reati rispettivamente ascritti ai capi f) e g), è fondato sulle dichiarazioni de collaboratori di giustizia inidonee a integrare i gravi indizi di colpevolezza.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME sono prive del carattere di spontaneità (il collaboratore “leggeva” precedenti verbali); generiche e prive dei connotati di
specificità ? nonché contraddittorie (nella parte in cui il predetto riferiva di avere acquistato droga da NOME e poi di avergliene fornita).
Un riscontro alle dichiarazioni rese dal COGNOME non può rinvenirsi nelle dichiarazioni di NOME COGNOME, tratto in arresto nell’anno 2015, poi latitante e infine detenuto per i successivi cinque anni. Le dichiarazioni del COGNOME, nella parte in cui descrivono i COGNOME come obbligati all’acquisto dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME, fino a quando non erano stati autorizzati, pagando una tangente / ad acquistare liberamente da altri RAGIONE_SOCIALE, sono contraddette da quelle del COGNOME, secondo le quali, invece, i COGNOME acquistavano liberamente da tutti i RAGIONE_SOCIALE. Seri dubbi sull’attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME derivano, inoltre, dai contrasti endofamiliari tra NOME COGNOME, legato sentimentalmente a NOME COGNOME dalla quale aveva avuto una figlia, nipote di NOME COGNOME e cugina di NOME COGNOME. La COGNOME, riscontrata dalla figlia NOME COGNOME, ha descritto la forte conflittualità familiare del collaboratore con NOME COGNOME, aspetto che avrebbe dovuto imporre “maggiore prudenza” in sede di valutazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME;
2.3. violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nella ricostruzione dei fatti relativi ai reati ascritti a tutti i ricorrenti ai capi b) e persona offesa dal reato ha reso dichiarazioni confuse e generiche; a meno dell’occasione del litigio avuto con NOME COGNOME, non ha saputo indicare il diretto contributo al pestaggio in suo danno da parte degli altri ricorrenti, limitandosi a descrivere una rissa, alla quale avevano partecipato “Un centinaio di persone”, non essendo stato in grado di individuare chi lo avesse colpito con il coltello o con il bastone. La dinamica dei fatti non è stata chiarita da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, fratello e madre della persona offesa, sopraggiunti a rissa in corso. Il contributo causale dei ricorrenti non è chiarito alla stregua delle risultanze riportate nell’annotazione di polizia né può essere induttivamente ricostruito attraverso la mera presenza sul posto, ammessa da tutti gli imputati, ma inidonea, nel descritto contesto della rissa, a inferirne contributo causale alle lesioni inflitte al COGNOME. La presenza di NOME COGNOME è stata riferita anche dalla teste NOME COGNOME che, però, lo incrociava lungo la strada, e da altri dichiaranti (NOME COGNOME) che, tuttavia, descrivevano una condotta che non è sufficiente a denotarne il ruolo nella condotta lesiva limitandosi a riferirne il contributo a una rissa ma non anche il ruolo attivo nel pestaggio del COGNOME.
3.NOME COGNOME, con il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, denuncia:
3.1.omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME poiché la sentenza impugnata r attribuisce rilievo alle contraddittorie dichiarazioni rese dal COGNOME sulla causale e dinamica dei fatti nella immediatezza del ferimento il 20 gennaio 2020; in quelle rese dopo poche ore; nelle dichiarazioni del 4 febbraio 2020 e, infine, quelle rese in dibattimento sulla presunta causale dell’aggressione e sulla dinamica dell’arrivo sulla scena di NOME, NOME e NOME COGNOME. Le dichiarazioni della persona offesa, sulla lite che aveva determinato l’innesco dell’aggressione e sulle modalità della presenza dei ricorrenti sul posto non hanno trovato riscontro in quelle dei congiunti della vittima (NOME e NOME COGNOME) e, quanto alla presenza di NOME, sono smentite dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, secondo le quali NOME COGNOME era intervenuto “in un secondo momento”;
3.2. violazione di legge (artt. 133 e 62-bis cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non ha esaminato il contributo del singolo e non ha valorizzato il tempo trascorso dai fatti e la condotta successiva al reato ed ha richiamato, cumulativamente, i negativi precedenti degli imputati.
NOME COGNOME, con i motivi di ricorso sottoscritti dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, denuncia altresì:
4.1. violazione di legge (artt. 192 cod. proc. pen.) e vizi di illogicità, contraddittorietà a apparenza della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, NOME COGNOME i in relazione all’episodio del 20 gennaio 2020. I giudici di appello hanno trascurato di valutare le contraddizioni del COGNOME nella ricostruzione della causale, oggetto di progressivi aggiustamenti poiché, mentre nelle prime dichiarazioni aveva sostenuto di essersi opposto a una richiesta estorsiva nelle successive dichiarazioni aveva rCOGNOMEdotto l’aggressione al mancato pagamento di una fornitura di 100 gr. di marijuana, quantitativo poi ridottosi a dieci grammi. La Corte ha proceduto ad una inammissibile valutazione frazionata delle dichiarazioni, omettendo di valutare l’intento calunnioso della persona offesa dal reato. La sentenza impugnata è, soprattutto, carente nella individuazione del contributo causale di NOME COGNOME che, infine, è stato rCOGNOMEdotto al “concorso morale”, in carenza di elementi idonei ad integrare il minimo apporto all’azione;
4.2. erronea applicazione della legge penale (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizi di motivazione nella valutazione del contributo dichiarativo in di NOME COGNOME, le cui dichiarazioni risultano del tutto generiche nella individuazione del ruolo dell’imputato, essendosi limitato a riferire che questi “era attivo” nel campo
),)
(AL) degli stupefacenti, senza neppure indicare la tipolo W gia della sostanza; td, di (t-NOME COGNOME, che nulla riferisce con riferimento ka posizione di NOME COGNOME. Erroneamente la Corte ha ritenuto tali dichiarazioni idonee a fondare il giudizio di colpevolezza anche in relazione al tempus commissi delicti poiché i fatti riferiti dai COGNOME sono fuori dal perimetro temporale oggetto di contestazione, essendo stati i predetti dichiaranti tratti in arresto nei primi mesi dell’anno 2009 e, comunque, perché le specifiche circostanze riferite da NOME COGNOME, che sarebbe intervenuto in un contrasto che opponeva i COGNOME a tale NOME COGNOME, sono prive di riscontri. Erroneo si rivela anche il giudizio di attendibilità dell dichiarazioni rese da NOME COGNOME, il quale rimanda ad attività di spaccio svolte a favore del RAGIONE_SOCIALE / e quello sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, del tutto generiche sulle attività di cessione;
4.3. erronea applicazione della legge penale (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e vizi di motivazione sulla mancata sussunzione del fatto nella ipotesi lieve. La rCOGNOMEducibilità dell’attività di spaccio ad un’attività organizzata non è ostativa alla sussunzione del fatto nell’ipotesi di minore gravità. Nel caso in esame non sussisterebbero ulteriori elementi di valutazione per escludere l’ipotesi di minore gravità essendo incerti – perché ricostruiti attraverso dichiarazioni generiche che rimandavano a cessioni di 200-300 gr. di cocaina ogni dieci giorni -, i quantitativi ceduti e la rCOGNOMEducibilità ad un contesto di criminalità organizzata, essendo stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.;
4.4. violazione di legge (artt. 133 e 62 -bis cod. pen.) per cumulativi vizi di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per la mancata applicazione della pena nel minimo edittale e l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non ha esaminato il contributo del singolo imputato e non ha valorizzato il tempo trascorso dai fatti e la condotta successiva al reato richiamando, cumulativamente, i negativi precedenti degli imputati e, quindi, omettendo di effettuare un giudizio individualizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere rigettati perché proposti per motivi infondati, ai limiti della manifesta evidenza.
2.Va premesso che a fondamento del giudizio di colpevolezza la Corte di appello – rinviando alla motivazione della più ampia sentenza di primo grado – ha richiamato, quanto ai reati di lesioni e porto di coltello, oltre al referto medico
attestante le lesioni subite dalla vittima, il contenuto dell’annotazione di polizia giudiziaria del 20 gennaio 2020 e le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, dalla madre e dal fratello della persona offesa.
Quanto ai reati in materia di stupefacenti, NOME e NOME COGNOME, padre e figlio, sono stati individuati dai collaboratori di giustizia (NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) come responsabili di una ricorrente attività di spaccio gestita nel quartiere “Case Nuove” di Napoli, presso l’abitazione di NOME COGNOME e su strada.
NOME COGNOME, divenuto collaboratore di giustizia nell’anno 2009, aveva indicato NOME COGNOME come gestore della piazza di spaccio e il figlio come attivo nello stesso settore.
I COGNOME, secondo le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, per poter esercitare l’attività di spaccio, pagavano una “quota” alla famiglia camorristica COGNOME ed egli stesso, aveva risolto una questione che aveva opposto NOME COGNOME a tale NOME COGNOME, poiché i COGNOME erano “protetti” dalla famiglia COGNOME.
Più articolate, con riferimento alle attività di spaccio svolte dagli imputati, risultavano, invece, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.Anche se contenuti in plurimi atti di impugnazione i ricorrenti propongono temi comuni che possono essere esaminati congiuntamente.
4.E’ infondato il comune motivo di impugnazione riportato al punto 2.1. dei ricorsi a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME iripreso nel secondo motivo di ricorso sottoscritto, nell’interesse di NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, motivi concernenti il disallineamento temporale tra la contestazione dei reati di cui ai capi f) e g), perché commessi a partire dal 2010, e le dichiarazioni rese dai collaboratori NOME e NOME COGNOME, divenuti collaboratori già nell’anno 2009 e che, pertanto, non avrebbero potuto, secondo i ricorrenti, rendere dichiarazioni in merito a fatti contestati con riferimento ad un’ epoca successiva, con conseguente inidoneità delle dichiarazioni dei predetti collaboratori a fondare il giudizio di colpevolezza.
La questione, che involge essenzialmente un tema di fatto, era già stata posta ai giudici del merito che, ad avviso della Corte, hanno reso al riguardo una motivazione logica e congruente osservando che la contestazione aperta ascritta agli imputati “in epoca anteriore e prossima al settembre 2010”, era, invece, idonea a ricomprendere fatti che, prima dell’avvio della collaborazione di giustizia, erano venuti a conoscenza dei collaboratori NOME e NOME COGNOME,
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individuati, nella sentenza impugnata, come persone a capo di una delle più potenti e pericolose “famiglie” camorristiche operanti, oltre che in un vastissimo territorio a ridosso dell’area vesuviana, nei quartieri dell’area metropolitana di Napoli e, quindi, comprensiva anche della zona cittadina “Case Nuove” lin cui erano operativi NOME COGNOME e il figlio NOME,
La Corte di appello ha evidenziato l’attendibilità dei collaboratori NOME e NOME COGNOME / che avevano reso in numerosi processi dichiarazioni rilevanti ai fini di ricostruire gravissimi fatti criminosi e guerre di camorra e, con riferimento agli odierni ricorrenti, ha sottolineato come la caratura dei dichiaranti non fosse certo rilevante per ricostruire l’attività di spaccio degli imputati fma per ricostruirne la loro collocazione strategica sul territorio poiché, secondo i collaboratori, gli imputati gestivano la piazza di spaccio del quartiere “Case Nuove” ed erano collegati con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, capeggiato da NOME COGNOME.
I dichiaranti, infatti, hanno riferito che gli imputati svolgevano l’attività d spaccio nella zona loro affidata, versando “la quota” al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – alleato del RAGIONE_SOCIALE COGNOME – e, quindi, usufruivano della protezione del RAGIONE_SOCIALE COGNOME che, infatti, era intervenuto, attraverso NOME COGNOME, per “dirimere” una controversa insorta tra NOME COGNOME e il figlio NOME – rCOGNOMEosciuti in foto da entrambi i dichiaranti – con NOME COGNOME, schierato, invece, con l’opposto RAGIONE_SOCIALE dei COGNOME.
Tale episodio è stato riferito da NOME COGNOME, che lo ha collocato temporalmente all’anno 2009 e che ha precisato di essere intervenuto egli stesso, su incarico del fratello NOME, proprio per dirimere la questione alla quale aveva dato luogo l’aggressione, a mano armata, del COGNOME, che aveva minacciato NOME COGNOME.
Le dichiarazioni rese da NOME e NOME COGNOME – che si riscontrano vicendevolmente sul ruolo di NOME e NOME COGNOME nella gestione della piazza di spaccio del quartiere “Case Nuove” – non sono, secondo il conclusivo giudizio svolto dalla Corte di merito, né inattendibili né generiche perché i collaboratori avevano riferito le circostanze che si qualificavano in ragione del loro bagaglio conoscitivo che non era rCOGNOMEducibile alle minute attività di spaccio svolte dagli imputati bensì al ruolo a monte, di “gestori della piazza di spaccio” svolto da NOME COGNOME e dal figlio NOME.
Ne consegue, altresì, la genericità dei rilievi che, con riferimento ai collaboratori NOME e NOME COGNOME, sono svolti nel secondo motivo di ricorso proposto, nell’interesse di NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Va ricordato che, ai fini della valutazione dell’attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 2, n. 29648 del
17/06/2019, Pg, Rv. 277018 – 02), aspetti, questi, che costituiscono il sostrato del giudizio di attendibilità formulato dalla Corte di merito e strutturato con riferimento al ruolo e, quindi, al perimetro di conoscenza dei dichiaranti.
5.Sono generici il secondo motivo del ricorso a firma congiunta dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e il secondo motivo di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Secondo le sentenze di merito, NOME e NOME COGNOME hanno svolto una continuativa attività di spaccio gestendo la piazza di spaccio del quartiere “Case Nuove” da epoca precedente al 2010 (a tale epoca si riferiscono, infatti, le dichiarazioni rese da NOME e NOME COGNOME, tratti in arresto nell’anno 2009) fino al 2018, condotte, quelle più recenti, ricostruite sulla scorta delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME (divenuto collaboratore di giustizia nell’anno 2017 e di cui sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese il 19 dicembre 2017 e 30 gennaio 2018 nonché le dichiarazioni acquisite in sede di esame all’udienza del 20 ottobre 2021), e da NOME COGNOME (dichiarazioni rese il 16 gennaio, 4 febbraio e 8 marzo 2019 e le dichiarazioni rese nel corso dell’esame all’udienza del 17 novembre 2021).
Va ricordato che / in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono un unico fatto-reato commesso con una condotta protratta in un lungo arco temporale, l’elemento di riscontro esterno relativo ad alcuni segmenti della condotta è sufficiente a fornire la necessaria conferma probatoria anche agli altri segmenti, atteso che il frazionamento dell’efficacia dimostrativa delle dichiarazioni provenienti da un unico soggetto può derivare solo da un giudizio di parziale inattendibilità intrinseca delle stesse (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, P.g. in proc. Giacino e altro, Rv. 271081 – 01).
La sentenza impugnata, in termini sintetici, ha riportato le dichiarazioni di NOME COGNOME che ha riferito, in ragione della sua risalente alleanza con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i rapporti avuti con i NOME e NOME, fino a quando “si era buttato latitante” (pag. 43 della sentenza di primo grado), precisamente dal 2013 al 2016 e, in seguito, curati da un suo incaricato.
La Corte di appello e il Tribunale hanno ritenuto intrinsecamente attendibili le dichiarazioni di NOME COGNOME, di cui avevano evidenziato il ruolo di capo dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE che operava nella zona Mercato e già alleato con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, operante nella zona “Case Nuove” che si muoveva in contrapposizione ai RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, operanti nella medesima zona. Il collaboratore aveva anche illustrato i suoi rapporti con NOME COGNOME, zio di una donna dalla quale aveva avuto una figlia.
Non solo i giudici del merito hanno richiamato la rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni dei COGNOME in numerosi processi /ma hanno esaminato (pag.44 e ss. della sentenza di primo grado),le presunte ragioni di astio che NOME COGNOME avrebbe avuto verso NOME COGNOME, escludendone la sussistenza e, con argomenti che non sono illogici o irrazionali, hanno ritenuto che NOME COGNOME non aveva ragioni di risentimento verso i congiunti della madre di sua figlia e, in particolare, verso NOME NOME, zio della donna r evidenziando che il COGNOME aveva rCOGNOMEosciuto la figlia con la quale aveva anche tentato di avere rapporti genitoriali rifiutati da costei, ormai adulta: si trattava, oltretutto, quanto rapporto con la nipote del COGNOME, di rapporti risalenti nel tempo, visto che la figlia nata dalla relazione aveva più di venti anni.
La Corte non può, pena la sovrapposizione del proprio giudizio a quello del Tribunale e della Corte di appello, tornare su tali valutazioni che hanno orientato il giudizio di attendibilità formulato dai giudici del merito t i quali, del resto, hanno evidenziato la precisione e reiterazione della ricostruzione del COGNOME nel corso del tempo – indice della veritiera ricostruzione dei fatti anziché di mendacio – e la convergenza della sua ricostruzione con quella del COGNOME.
I giudici del merito, infatti, hanno evidenziato i solidi riscontri che le dichiarazioni di NOME COGNOME avevano trovato in quelle di NOME COGNOME, già militante nel gruppo RAGIONE_SOCIALE che controllava il mercato della droga e per conto del quale il COGNOME, nel corso degli anni e fino al suo arresto, avvenuto nell’anno 2018, aveva rifornito di cocaina NOME COGNOME e NOME COGNOME che, precisava il collaboratore, si erano “riforniti di droga da tutti i RAGIONE_SOCIALE di Napoli (pag. 49 della sentenza di primo grado).
Le dichiarazioni del COGNOME sono, pertanto, dirette anche con riferimento alle attività di spaccio ascrivibili a NOME COGNOME, oltre che a NOME COGNOME, il cui nome, invero, ricorre con maggiore frequenza nelle dichiarazioni di questi, non potendo, comunque, inferirsi dal minore numero di riferimenti la estraneità di NOME COGNOME all’attività di spaccio svolta dal padre e dalla famiglia che controllava, secondo le dichiarazioni del collaboratore, lo smercio di droga (oltre alla cocaina anche la marjuana e il fumo) nel quartiere “Case Nuove”: né la circostanza che NOME COGNOME avesse acquistato droga dai NOME ne inficia le dichiarazioni, non trattandosi di fatti tra loro incompatibili.
Non può ravvisarsi, in ragione della diversa collocazione temporale delle condotte ricostruite, una contraddizione tra le dichiarazioni del COGNOME e quelle dei COGNOME (in particolare sul rapporto di protezione e fornitura con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, riferito dai COGNOME) o con NOME COGNOME (così come riferito dal COGNOME) t trattandosi di fatti che si collocano in momenti diversi e tenuto conto che, comunque, anche il COGNOME si è dichiarato alleato del COGNOME unitamente a
NOME COGNOME che, alla sua presenza, aveva parlato con NOME COGNOME che aveva avanzato la richiesta di “avere mano libera” nell’acquisto di droga da altri RAGIONE_SOCIALE, libertà che gli era stata accordata purché pagasse una “tangente” – o quota – al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo una modalità che, riferita agli anni precedenti al 2010, aveva illustrato anche NOME COGNOME.
6.11 terzo motivo di impugnazione proposto nell’interesse di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME nel ricorso a firma congiunta dAll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il primo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME e il primo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME sono generici ( perché svolti in fatto e infondati nelle prospettazioni in diritto / che riguardano il contributo dei singoli ricorrenti all’aggressione consumata contro il COGNOME e la sua sussumibilità nel concorso di persone nel reato.
I motivi di ricorso involgono la ricostruzione dell’episodio posto a fondamento dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica, episodio che la sentenza impugnata (pag. 8) ha ricostruito richiamando le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, vittima dell’aggressione, quali riportate nell’annotazione di servizio red alle ore 15,25 e ss. del 20 gennaio 2020 dagli agenti di polizia intervenuti, prima, presso il bar del COGNOME* e, poi, presso il Pronto Soccorso, dove la vittima si trovava, annotazione acquisita al fascicolo per il dibattimento sull’accordo delle parti.
La Corte di merito ha evidenziato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l’imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, NOME, Rv. 283658 – 01) e, dopo avere analizzato la “pirotecnica” ritrattazione che il COGNOME si era affrettato a fare agli organi investigativi e in dibattimento, ha ritenuto accertati l’arrivo e la simultanea presenza degli imputati presso il bar del COGNOME e la dinamica dell’aggressione inflitta al COGNOME, rCOGNOMEducibile ad una sinergica condotta degli imputati.
NOME COGNOME aveva riferito, in particolare, che erano sopraggiunti nel bar tutti e quattro gli imputati, presenza che, peraltro, era stata ammessa da costoro e confermata, quanto a NOME e NOME COGNOME da NOME COGNOME, madre del COGNOME che, per liberare il figlio, aveva riportato una ferita alla mano. COGNOME aveva riferito che gli imputati gli avevano chiesto il pagamento di una tangente di 50 euro a settimana e che, al suo rifiuto, NOME
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NOME COGNOME aveva aggredito spalleggiato da NOME COGNOME iche gli aveva sferrato dei fendenti all’addome.
La sentenza impugnata (pag. 11) ha esaminato anche le dichiarazioni difensive degli imputati, funzionali ad accreditare la tesi di essersi trovati coinvolti in una rissa e strumentali ad escludere che fossero rCOGNOMEducibili alla loro azione le ferite riportate dal COGNOME, non si sa da chi inferte nel corso della rissa e, sulla base della ricostruzione in fatto evincibile dalle dichiarazioni originarie del COGNOME i ha escluso, pur rimanendo ignote le ragioni dell’aggressione, che questa fosse ascrivibile a persone diverse da NOME e NOME COGNOME e, quindi, ha ritenuto che l’aggressione fosse rCOGNOMEducibile ad un’azione comune degli imputati.
NOME COGNOME aveva sostenuto, infatti, di avere avuto un alterco con il COGNOME per una somma di denaro non restituita e che si erano presi a schiaffi; che ne era scaturita una rissa ed era sopraggiunto prima lo zio, NOME, che lo aveva “liberato” dalla morsa del COGNOME; NOME COGNOME aveva riferito che, passando casualmente sul posto, era intervenuto a tutela del nipote e di essere stato, poi, aiutato, nel corso della rissa, dal figlio NOME e da fratello NOME. Questi, invece, aveva sostenuto di essersi limitato a osservare la scena mentre si trovava vicino ad un centro scommesse in zona.
Le conclusioni della sentenza impugnata non sono illogiche,né inficiate dalla valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa valutazione che, in generale, è legittima quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell’intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 01).
Nel caso in esame rilevano, ai fini del giudizio di attendibilità delle iniziali dichiarazioni del COGNOME, le lesioni riscontrate sulla persona della vittima e sulla mano della madre che, per liberarlo, era stata colpita; la spontaneità del racconto riferito agli inquirenti nella immediatezza del fatto e la certezza della presenza di tutti gli imputati nel bar della persona offesa al momento dell’aggressione.
Tanto rende, dunque, irrilevante, sia la incertezza delle ragioni che hanno determinato l’aggressione (aspetto sul quale si è concentrata nel corso del tempo la confusa ricostruzione dell’antefatto da parte del COGNOME) sia la ricostruzione della presenza degli imputati compiuta dai congiunti della persona offesa, da NOME COGNOME o da altri occasionali testimoni, dichiarazioni che, rispetto a quelle della persona offesa, si riferiscono a segmenti della condotta successivi al ferimento del COGNOME che veniva difeso dalle persone presenti.
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Le circostanze che tutti gli imputati si erano recati in gruppo e armati di un bastone e di un coltello nel bar del COGNOME; che erano presenti al momento dell’aggressione e che precipitosamente, a bordo di due motocicli, si erano allontanati dal luogo, comprovano il concorso di persone nel reato f che è ravvisabile anche nella forma del mero rafforzamento dell’altrui proposito criminoso da parte degli imputati presenti mentre NOME e NOME COGNOME aggredivano fisicamente il COGNOME.
Assume, pertanto, carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.
Le conclusioni raggiunte dai giudici del merito fanno, infine, coerente applicazione dei principi in materia di dolo dei singoli concorrenti nel reato concorsuale che non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere nel corso della commissione di altro fatto criminoso (Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, COGNOME, Rv. 232853 – 01), in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.
7.11 motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, in merito alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo g) nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit., è manifestamente infondato.
I principi di diritto richiamati non sono conferenti con la fattispecie ascritta in concreto all’imputato sia per le quantità di droga oggetto di cessione (secondo le dichiarazioni rese dal COGNOME egli “passava” a NOME COGNOME f che la vendeva con l’ausilio anche del figlio circa 200 gr. di cocaina ogni dieci giorni), sia per le modalità organizzate del traffico, affatto rCOGNOMEducibile al “piccolo spaccio” che, secondo la giurisprudenza, anche se organizzato può sussumersi nella fattispecie lieve.
Le dichiarazioni dei collaboratori che chiamano in causa NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), univocamente rimandano a un’attività di spaccio svolta in una zona del quartiere “Case Nuove’ / ‘ valendosi di fornitori organizzati e di addetti allo spaccio « riguardava, secondo le dichiarazioni rese dal COGNOME, ogni tipologia di sostanza. cm
La sentenza impugnata ha fatto, dunque, coerente applicazione al caso concreto dei principi di questa Corte secondo cui f in tema di stupefacenti, è
legittimo il mancato rCOGNOMEoscimento del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. nel caso in cui l’attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un’apprezzabile zona del territorio, l’impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l’accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell’autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023, dep. 2024, Costa, Rv. 285997 – 01).
8.1 motivi di ricorso in materia di trattamento sanzionatorio – eccessività della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche -proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME – sono manifestamente infondati.
NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) e NOME COGNOME a quella di anni dieci di reclusione ed euro 35.000 di multa di cui, rispettivamente, anni tre di reclusione per i reati di cui ai capi b) e c) e anni sette ed euro 35.000 per il reato continuato di cui al capo g).
La Corte di appello ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva correttamente determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto ascritto agli imputati al capo b) (anni due di reclusione poi aumentata per l’aggravante delle più persone riunite, delle armi e per la continuazione con il porto di coltello) e, al minimo edittale, per il reato di cui al capo g) ascritto a NOME COGNOME.
Va poi ricordato che la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME ed altri, Rv. 248244).
Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente escluso l’applicazione delle attenuanti generiche in ragione ° personalità degli imputati, quale emergente dagli atti del processo e adeguatamente commisurata alla gravità dei fatti / rispetto ai quali è
stata esclusa la recidiva specifica per reati in materia di stupefacenti per NOME COGNOME e specifica, reiterata e infraquinquennale per NOME COGNOME e, quindi, sulla scorta di una motivazione non cumulativa ma commisurata al giudizio di pericolosità sociale di ciascuno dei ricorrenti.
9.Consegue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 novembre 2025
Il Presidente
La Consigliera relatrice