Valutazione della Prova: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a ribadire i confini invalicabili del giudizio di legittimità, in particolare per quanto riguarda la valutazione della prova. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere perché non è possibile trasformare il ricorso in Cassazione in un terzo grado di giudizio, dove riesaminare i fatti. Questo caso, nato da una truffa online, illustra perfettamente la differenza tra un vizio di motivazione e una richiesta di nuova analisi del merito.
I Fatti del Caso: Una Truffa Online e il Ruolo del Titolare della Carta
La vicenda giudiziaria ha origine da una truffa commessa online. Una persona è stata raggirata e ha versato una somma di denaro su una carta di pagamento. Le indagini hanno permesso di identificare il titolare di tale carta, il quale è stato conseguentemente processato e condannato per il reato di truffa sia in primo grado che in appello.
L’imputato ha deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, sostenendo la propria estraneità ai fatti. La sua difesa si basava su due argomenti principali.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha presentato due motivi di doglianza:
1. Erronea applicazione della legge penale: Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nella valutazione della prova, violando l’articolo 192 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava il modo in cui era stata affermata la sua responsabilità penale.
2. Vizio di motivazione sulla pena: Si lamentava una manifesta illogicità nella determinazione della pena inflitta (la cosiddetta “dosimetria”), ritenuta eccessiva.
Entrambi i motivi miravano a scardinare la decisione della Corte d’Appello, ma si scontravano con i principi consolidati che regolano il giudizio di legittimità.
La Valutazione della Prova secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile. I giudici hanno chiarito un punto cruciale: le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere presentate come “violazione di legge”, ma devono essere inquadrate, se del caso, come “vizio di motivazione”.
Anche analizzando il motivo sotto questo profilo, la Corte lo ha ritenuto comunque inammissibile. Il ricorso, infatti, non evidenziava un’autentica illogicità o contraddittorietà nel ragionamento dei giudici di merito, ma si limitava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una lettura diversa delle prove. Questo, ha ricordato la Corte, è un compito riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione della sentenza è logica, coerente e completa.
La Questione della Dosimetria della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha ribadito che la determinazione dell’entità della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, ecc.).
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro scelta, facendo riferimento a elementi concreti ritenuti decisivi. Pertanto, non sussisteva alcuna manifesta illogicità che potesse giustificare un intervento della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del nostro ordinamento processuale. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici per giustificare la condanna. In particolare, erano stati valorizzati elementi di fatto inequivocabili: la carta utilizzata per la truffa era intestata al ricorrente, era stata attivata con i suoi documenti personali, i proventi del reato erano stati accreditati su di essa e, infine, non era mai stata presentata una denuncia di furto o smarrimento. Questi elementi, nel loro complesso, delineavano con chiarezza un concorso causale dell’imputato nella realizzazione della truffa, a prescindere da chi avesse materialmente intrattenuto i contatti con la vittima.
Conclusioni: Quando un Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza in esame conferma che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rileggere le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Se la motivazione è solida e priva di vizi palesi, come nel caso di specie, il ricorso che mira a una diversa valutazione della prova è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha valutato le prove?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Si può contestare solo un “vizio di motivazione”, cioè se il ragionamento del giudice è palesemente illogico, contraddittorio o carente, ma non se si desidera una diversa interpretazione delle prove.
Quali elementi sono stati decisivi per confermare la responsabilità dell’imputato nella truffa?
La titolarità della carta utilizzata per la truffa, il fatto che fosse stata attivata con i suoi documenti, che su di essa fossero stati accreditati i proventi del reato e che non fosse mai stata denunciata come rubata o smarrita. Questi elementi hanno costituito una chiara prova del suo concorso nel reato.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro giudice?
Generalmente no. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi di legge (artt. 132 e 133 c.p.). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla determinazione della pena è manifestamente illogica o viziata, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4554 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4554 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Frascati il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione della prova disciplinata dalla disposizione codicistica di cui all’art. 192 cod. proc. pen. posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. non Ł consentito, atteso che le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01);
considerato che la deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ed anche quanto a tale profilo il motivo non Ł consentito, perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag.3 della sentenza impugnata quanto alla titolarità della carta, utilizzata per la trattiva e sulla quale sono stati accreditati gli importi versati ad esito della truffa commessa on line , mai dichiarata rubata o smarrita ed attivata con i documenti del ricorrente, con chiara ricostruzione della condotta causalmente concorrente dello stesso a prescindere dal soggetto di sesso femminile che aveva intrattenuto contatti con la persona offesa);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena deducendone la manifesta illogicità non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti
Ord. n. sez. 1341/2026
CC – 27/01/2026
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ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME