Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40871 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che, anche replicando alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento resa dalla Prima Sezione Penale di questa Corte (n. 26016 del 2023), riformava la condanna di primo grado dell’COGNOME solo in punto di trattamento sanzionatorio e di pene accessorie.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 627, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per mancato rispetto dei principi ritraibili dalla sentenza di cassazione con rinvio in ordine alla non operata disamina complessiva delle propalazioni del teste di polizia COGNOME e, in particolare, nella misura in cui questi aveva confermato che vi era stata, nel corso dell’incontro presso l’abitazione di NOME COGNOME, la richiesta a questi di un prestito di euro 10.000,00, da parte del ricorrente, idonea a suffragare la tesi difensiva.
2.2. Mediante il secondo motivo l’COGNOME deduce analoghi vizi della decisione impugnata sotto una serie di profili e, in particolare, quanto al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla sua ritenu appartenenza al sodalizio di cui al capo A) in forza di apodittiche affermazioni, senza spiegare in cosa si concretizzerebbe la partecipazione all’associazione medesima e in mancanza di qualsivoglia confronto con la dedotta partecipazione nella modalità indicata e l’intervenuta assoluzione, con sentenza passata in giudicato, per gli episodi estorsivi di cui ai capi E) ed F), episodi smentiti, peraltro, dalle propalazioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, non considerate dalla stessa decisione impugnata.
Quanto al vaglio di attendibilità dei collaboratori di giustizia, lamenta il ricorrente che: rispetto ad NOME COGNOME, non sarebbe stata considerata la contraddittorietà delle relative dichiarazioni, laddove aveva fatto riferimento allo svolgimento di una sua precedente attività estorsiva analoga per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con quelle di NOME COGNOME, che aveva confermato l’inimicizia degli COGNOME con tale RAGIONE_SOCIALE; quanto a NOME COGNOME, non era stata valutata la dichiarata “inimicizia” dal momento dell’arresto del COGNOME che, a
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differenza di quanto “travisato” dalla sentenza di primo grado, non era avvenuto per denuncia di NOME COGNOME bensì per quanto avvenuto dopo la morte dello stesso e quindi da parte dei suoi eredi, tra i quali esso imputato; in generale, non sarebbe stato attribuito rilievo alla tardività delle dichiarazioni rese dai collaboratori solo nel dibattimento del presente giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
All’esame dei motivi di ricorso occorre premettere una breve ricostruzione della vicenda processuale.
In primo luogo, va considerato che sia la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli, che la prima pronuncia della Corte d’Appello del 10 aprile 2022, hanno ritenuto colpevole l’COGNOME del solo delitto ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo A) dell’imputazione per aver partecipato all’associazione di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, è stato invece assolto dalle imputazioni di cui ai capi E) ed F) per insussistenza del fatto rispetto agli specifici episodi estorsivi contestati.
La Corte di cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 26016 del 2023, ha accolto il primo motivo di ricorso dell’imputato rispetto al dedotto difetto di motivazione della pronuncia impugnata.
In particolare, la richiamata decisione di questa Corte ha evidenziato che:
la motivazione resa rispetto alla valutazione di affidabilità dei collaboratori e in relazione al contenuto dell’intercettazione ambientale in casa COGNOME del 4 dicembre 2008, riportata solo per estratto a pag. 10 della sentenza di appello, era insufficiente, trattandosi di prove specificamente avversate con l’atto di appello, con peculiare riguardo alla dedotta sussistenza di un espresso motivo di risentimento in capo al collaboratore di giustizia NOME COGNOME, componente del RAGIONE_SOCIALE, a fronte dell’arresto, propiziato dall’COGNOME, del capo di tale sodalizio criminoso, NOME COGNOME, aspetto non affrontato nel sintetico giudizio della Corte territoriale sulla credibilità del dichiarante, giudizio che si e limitato ad indicare COGNOME come esponente, invece, del Clan RAGIONE_SOCIALE, e a richiamare il vaglio di attendibilità compiuto dal giudice di primo grado senza alcun confronto con i motivi di appello;
alcuna argomentazione era stata addotta sulla rilevanza del contributo dichiarativo del teste di polizia giudiziaria COGNOME, pur a fronte delle deduzion
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contenute nella memoria difensiva prodotta in sede di merito, nella parte in cui questi aveva confermato che l’COGNOME si era recato presso l’abitazione di NOME COGNOME per richiedere un prestito di 10.000 euro;
la Corte territoriale non aveva indicato alcune argomento idoneo a confutare, rispetto alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, il dat dell’intervenuta assoluzione dell’COGNOME, sin dal giudizio di primo grado, dai due reati fine di estorsione originariamente ascrittigli, e ciò in ragione dell specifica condotta che sarebbe stata assicurata dallo stesso quale partecipe del RAGIONE_SOCIALE proprio perché avrebbe costretto le pescherie della zona a subire maggiorazioni del costo dell’acquisto del pesce, sottoponendo così le stesse al racket del RAGIONE_SOCIALE, interessandosi della raccolta di denaro, condotte almeno in parte contestate anche ai capi E) ed F) per i quali era intervenuta l’assoluzione.
La Corte d’Appello di Napoli, in sede di rinvio, confermava, con la decisione impugnata, la condanna del ricorrente per il delitto associativo contestato al capo A) dell’imputazione.
A fondamento della pronuncia, la Corte territoriale, riprodotta per intero l’intercettazione presso l’abitazione del COGNOME, evidenziava, innanzi tutto, che la tesi difensiva secondo la quale l’COGNOME si sarebbe recato dall’esponente di spicco del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al solo scopo di richiedere un prestito di 10.000 euro allo stesso non trova alcun riscontro né nella trascrizione del colloquio (riportata per intero nella motivazione) né nell’esame del teste COGNOME.
In forza della ricostruzione operata dal COGNOME del rinvio, in particolare, dal colloquio oggetto di intercettazione ambientale presso l’abitazione del COGNOME si desume che il ricorrente aveva ivi partecipato ad una riunione avente l’obiettivo di pianificare nuove modalità estorsive in danno degli operatori commerciali della zona “Sopra le Mura”, in base alla proposta del medesimo COGNOME al capo RAGIONE_SOCIALE di utilizzare a tal fine un metodo più efficace, consistente nell’imporre ai commercianti della zona di acquistare pesce esclusivamente dal RAGIONE_SOCIALE ai prezzi maggiorati che avrebbero potuto imporre.
La decisione impugnata ha ulteriormente sottolineato, a riguardo, che questa circostanza è corroborata dalle propalazioni del teste di polizia giudiziaria NOME COGNOME che hanno confermato la piena conoscenza da parte dell’imputato del sistema di tangenti degli operatori del mercato ittico di INDIRIZZO degli Abruzzi e dell’accordo con il COGNOME per praticare nei confronti degli stessi una diversa forma di attività estorsiva, meno rischiosa, realizzata non mediante la richiesta periodica di somme di denaro bensì attraverso il controllo delle forniture di pesce ai prezzi imposti dal RAGIONE_SOCIALE.
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Evidenzia di poi la decisione della Corte territoriale che questa interpretazione dei dati captativi e delle dichiarazioni del COGNOME, a differenza d quella propugnata dalla difesa dell’COGNOME, è riscontrata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che appartenevano al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, ossia NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, ha sottolineato in proposito la pronuncia impugnata che il COGNOME aveva dichiarato che l’imputato aveva avuto un primo contatto con il gruppo RAGIONE_SOCIALE per le attività estorsive del mercato ittico proponendo di effettuarle, con meno rischio per il RAGIONE_SOCIALE, imponendo le forniture da parte dello stesso a prezzi maggiorati, con un’esposizione non diretta del COGNOME. Il COGNOME, come ancora riportato dalla decisione resa in sede di rinvio, aveva inoltre precisato che il ricorrente aveva partecipato anche ad incontri successivi nei quali aveva proposto di estendere lo stesso metodo al mercato ittico di Sant’Erasmo.
Quanto alle dichiarazioni di NOME COGNOME, la pronuncia impugnata ha ritenuto le stesse di rilevante interesse poiché il collaboratore aveva confermato che il ricorrente era il referente del RAGIONE_SOCIALE per la vendita all’ingrosso del pesce, con una quota aggiuntiva riservata al sodalizio e ad egli stesso.
La medesima sentenza della Corte territoriale, ha posto in rilievo che il vaglio positivo di credibilità dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME si fonda su plurimi elementi significativi (ovvero: l’intraneità degli stessi e il ruolo di primo piano svolto per un lungo periodo di tempo nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME quali soggetti preposti all’esecuzione delle estorsioni ai danni nei commercianti, il rapporto personale risalente al tempo dell’ascesa criminale di NOME COGNOME e del suo gruppo e la conoscenza diretta delle vicende narrate; l’aver reso anche dichiarazioni autoaccusatorie; l’assenza di motivi di risentimento nei confronti dell’COGNOME).
Inoltre, la pronuncia impugnata ha altresì evidenziato che le dichiarazioni dei predetti collaboratori trovano ulteriore conforto in quelle di NOME COGNOME, ex appartenente al Clan rivale COGNOME, il quale ha riferito che l’imputato aveva avuto l’iniziativa di gestire le forniture del mercato ittico pe conto del RAGIONE_SOCIALE COGNOME assumendo il controllo di tali forniture mediante la minaccia dei pescivendoli della zona ad acquistare il pesce solo da tali soggetti. Quanto all’attendibilità del propalante, a pag. 13, la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse ritenersi che egli nutrisse motivi di astio nei confronti del ricorrente per la circostanza che il capo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME era stato arrestato a fronte di una denuncia della famiglia COGNOME, sia perché tale denuncia era stata effettuata dal padre del ricorrente e non direttamente dallo stesso, e comunque in mancanza di elementi concreti idonei a dimostrare che il
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collaboratore volesse muovere false accuse in danno del ricorrente per “vendicare” il capo del suo Clan.
Infine, la decisione d’appello ha sottolineato che non si rilevano significative le dichiarazioni rese da alcuni commercianti (i testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME), in quanto le stesse sono riferite all’unico episodio intimidatorio del 5 dicembre 2008 rispetto al quale non avevano fornito elementi utili per l’individuazione dei responsabili e che comunque postulava una realizzazione delle estorsioni mediante il metodo delle “buste”, ben diverso dal meccanismo concretizzato dall’COGNOME.
5.Alla luce delle premesse svolte, il primo motivo di ricorso non è fondato poiché la circostanza – peraltro confermata dal teste COGNOME a fronte di una serie di domande quasi suggestive del legale dell’imputato – per la quale dall’intercettazione ambientale emergerebbe che effettivamente l’COGNOME si era recato presso l’abitazione del COGNOME per richiedere un prestito non si pone in contrasto con l’interpretazione complessiva dell’intercettazione in questione, trascritta per intero nella sentenza impugnata nel senso che nel corso dell’incontro è avvenuto anche che il COGNOME, ricordando all’imputato quanto aveva subito a causa delle estorsioni a danno della sua famiglia da parte del rivale RAGIONE_SOCIALE COGNOME, aveva proposto al ricorrente di occuparsi, avendone in quel momento la possibilità, della gestione del mercato del pesce “Sopra le Mura”, e che, rispetto a tale proposta, lo stesso COGNOME aveva individuato una nuova modalità meno rischiosa, ossia non quella di riscuotere il “pizzo” attraverso la dazione delle buste, bensì di imporre, grazie alla forza intimidatoria del sodalizio, ai commercianti di prodotti ittici di acquistare il pesce da loro, che avrebbero praticato prezzi superiori a quelli di mercato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di questa argomentata interpretazione del dato captativo confermata peraltro dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia alcun sindacato può essere operato in questa sede di legittimità, poiché, come hanno chiarito le Sezioni Unite, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, GLYPH l’interpretazione del GLYPH linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
6. Anche il secondo motivo non è fondato.
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6.1. Sotto un primo aspetto, la censura è ai limiti dell’inammissibilità laddove non si confronta con le plurime parti della motivazione della decisione della Corte d’Appello di Napoli che, come si è evidenziato nel § 4, hanno esaurientemente descritto le modalità di partecipazione dell’COGNOME al sodalizio, modalità che si sono concretizzate nell’imporre per alcuni mesi ai commercianti dei prodotti ittici del Mercato “Sopra Le Mura” di Napoli l’acquisto del pesce dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME, al prezzo determinato da questo (e dallo stesso ricorrente, quale “delegato” del COGNOME in quanto esperto del settore).
Peraltro, come ha chiarito la decisione impugnata, con motivazione congrua, che di conseguenza di sottrae al sindacato di legittimità, questa modalità di partecipazione dell’imputato al sodalizio non contrasta con l’intervenuta assoluzione dello stesso dai delitti di estorsione contestati per specifici episodi ai capi E) ed F) della rubrica, per la cruciale ragione che quegli episodi si riferivano ad una modalità estorsiva tradizionale, realizzata con la dazione del denaro nelle buste da parte delle vittime, e non già secondo la modalità proposta dallo stesso COGNOME al COGNOME cui si è fatto più volte riferimento.
6.2. Quanto alle doglianze afferenti il vaglio della Corte territoriale rispetto ai contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, le minime discordanze tra le propalazioni evocate nel ricorso non tengono conto del principio, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (ex plurimis, Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 – 01).
6.3. Alcun rilievo assume inoltre la circostanza che i collaboratori di giustizia non abbiano riferito tempestivamente sui fatti coinvolgenti l’ATTANSIO, essendo stato da tempo chiarito che la sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell’art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82 (come modificata dall’art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45), colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine d centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento
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alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento (Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 273454 – 01).
6.4. La sentenza impugnata, inoltre, come si è evidenziato anche nel ripercorrerne le argomentazioni nel § 4, si è specificamente confrontata con la questione dell’assunta inattendibilità del teste COGNOME per un’inimicizia nei confronti dell’imputato derivante dalla denuncia da parte del padre dello stesso del capo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME del quale era esponente, ritenendo di poter superare detta questione, con argomentazione adeguata.
In particolare, a pag. 13, la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse ritenersi che il predetto collaboratore aveva motivi di astio nei confronti del ricorrente per la circostanza che il capo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME era stato arrestato a fronte di una denuncia della famiglia COGNOME, sia perché tale denuncia era stata effettuata dal padre del ricorrente e non direttamente dallo stesso, sia per la mancanza di elementi concreti idonei a dimostrare che il collaboratore volesse muovere false accuse in danno del ricorrente per “vendicare” il capo del suo Clan.
La congruità di tale motivazione la rende insindacabile in questa sede di legittimità, nella quale è preclusa una rinnovata valutazione delle prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 – 01).
Il ricorso deve essere dunque nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente