Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45678 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Napoli Nord nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 29.5.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.5.2923 il Tribunale di Napoli ha annullato l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva applicato, a NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato, a carico
dell’indagato, gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di rapina pluriaggravata commesso in Afragola il 23.3.2023 nonché, sotto altro profilo, l’esistenza di esigenze cautelari legate al rischio di condotte recidivanti, giudicato non altrimenti fronteggiabile; il Tribunale, infatti, ha ritenuto inadeguati gli elementi acquisiti fine di formulare una diagnosi di gravità indiziaria ed ha perciò annullato il provvedimento restrittivo ordinando la immediata scarcerazione dello COGNOME se non detenuto per altro;
2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Napoli nord deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata o comunque motivazione apparente: rileva che il Tribunale, con motivazione GLYPH estremamente GLYPH sintetica, GLYPH pur GLYPH riconoscendo GLYPH la GLYPH analogia dell’abbigliamento del rapinatore rispetto alle immagini ritraenti lo COGNOME in un video “Tik Tok” ed in quelle della rapina del 5.3.2023 per la quale egli si trova ristretto in custodia cautelare in carcere, ha sostenuto che s tratterebbe di capi dalle caratteristiche comuni e diffuse come, anche, gli altri accessori indossati dal rapinatore che, secondo il Tribunale, sarebbero di scarso valore commerciale e di uso comune, non recanti segni caratteristici tali da consentirne la identificazione con l’imputato; evidenzia la contraddittorietà della motivazione che, se da un lato ha dato conto che il marsupio recava un disegno ed un logo centrale, ha nel contempo escluso che gli elementi indicati fossero dotati di segni particolari; contesta inoltre la genericità della affermazione secondo cui tutte le tute avrebbero le medesime caratteristiche di quella immortalata dalle videocamere e che, peraltro, reca un ulteriore striscia bianca lungo tutta la cerniera centrale; segnala che, con riguardo al tatuaggio sul volto, esso, presente nel video “Tik Tok”, non lo era più nella foto segnaletica dell’1.4.2023 avendo lo COGNOME fatto presente, in sede di interrogatorio, di essere intervenuto con altro tatuaggio cinque giorni prima di essere arrestato sicché il tatuaggio era presente il giorno della rapina, avvenuta il 23.3.2023. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 DL 137 del 2020 concludendo per l’annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato: rileva, infatti, che il Tribunale ha operato una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, omettendone una disamina integrata e convergente, mancando di valutare i singoli elementi indiziari per verific:arne la certezza e l’intrinseca valenza dimostrativa, per poi procedere ad un esame globale degli elementi certi in una visione unitaria; più specificamente, osserva come il PM abbia correttamente evidenziato che l’indagato indossava la stessa tuta ginnica ritratta in diversi video “Tik-Tok” da lui pubblicati in rete e indossata nella circostanza dal rapinatore, come pure gli altri accessori (fascia nera per travisare il volto, cappello
con stemma bianco, guanti tagliati, marsupio e scarpe bianche) ritratti nel video postato sul social network e nella disponibilità dell’autore del fatto per cui si procede; aggiunge che il Tribunale ha trascurato il fatto che la tuta ginnica presenta una caratteristica del tutto peculiare, ovvero un’ulteriore striscia bianca lungo tutta la cerniera centrale (oltre che sulle tasche) e che i guanti tagliati erano finalizzati a coprire i tatuaggi sulle dita; rileva che anche il tatuaggio, la c efficacia dimostrativa è stata disconosciuta e sottovalutata dal Tribunale del riesame, presenta una valenza altamente indiziante, atteso che era stato modificato cinque giorni prima dell’arresto; conclude nel senso che si è in presenza di elementi troppo convergenti per essere frutto di una coincidenza del tutto casuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede.
1. Non è infatti inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in ques sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
Tanto premesso, si deve rilevare che il Tribunale ha in primo luogo richiamato il contenuto della denuncia e delle sit di NOME COGNOME, dipendente del punto RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO INDIRIZZO, circa la dinamica della rapina occorsa intorno alle ore 4.10-4.15 del 23.3.2023 ad opera di due malviventi uno dei quali armato di mitraglietta UZI.
Ha quindi osservato che gli investigatori avevano appuntato la loro attenzione sul rapinatore indossante una tuta di colore scuro con strisce bianche sulle spalle, ai lati delle gambe ed alle tasche, una fascia nera, un cappello con logo bianco centrale, un paio di guanti che coprivano soltanto il palmo lasciando libere le dita, un marsupio con scritta e logo centrali ed un paio di scarpe di colore chiaro; hanno segnalato che, secondo gli investigatori, la tuta indossata dal rapinatore sarebbe quella stessa indossata dallo COGNOME in diversi video pubblicati sul suo profilo personale “Tik Tok” nonché, poi, in occasione della rapina del 5.3.2023 per la quale, con ordinanza del :30.3.2023, era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere nell’ambito di altro e separato procedimento.
Ha dato atto che, oltre alla tuta, nei video “Tik Tok”, ID COGNOME indossava accessori quali la fascia di colore nero, il cappello con uno stemma bianco, i guanti a copertura dei palmi, il marsupio con disegno e loro centrali e scarpe bianche, come il rapinatore.
Premesso quanto sopra, il Tribunale ha tuttavia concluso nel senso che “… i particolari ritenuti decisivi e, cioè, le strisce bianche alle spalle, ai lati delle ga ed alle tasche, costituiscono caratteristiche comuni di tutte (o quasi tutte) le tute da ginnastica; si tratta, peraltro, di un capo di abbigliamento di uso quotidiano al punto da aver praticamente sostituito pantaloni e maglioni” aggiungendo che “… anche gli altri elementi indicati nell’ordinanza – la fascia di colore nero, il cappell con uno stemma bianco nella parte centrale, i guanti tagliati, il marsupio con
disegno e loro centrali, le scarpe bianche – sono oggetti di scarso valore commerciale e, dunque, di comune diffusione; essi non recano nemmeno particolari segni che inducano a ritenere, con alto grado di probabilità, l’identificazione dello COGNOME“.
Ha spiegato che “… anche il tatuaggio costituisce un elemento equivoco: i carabinieri sostengono che lo COGNOME ha un tatuaggio alla tempia destra (un numero 17) ed hanno ritenuto di individuarlo nella foto segnaletica riportata a pag. 2 dell’informativa del 25.4.2023″; il Tribunale ha spiegato che “… il numero 17 non è riconoscibile nella predetta foto; inoltre, dal frame estrapolato dalle riprese effettuate al momento della rapina, il rapinatore pare che abbia un tatuaggio sotto l’occhio destro e non alla tempia destra, e certamente lo COGNOME non ha un tatuaggio sotto l’occhio come si può constatare dalle foto riportate a pag. 2 e 3 della predetta informativa”.
A fronte della motivazione resa dal Tribunale, il PM ricorrente, lungi dal prospettare vizi del provvedimento impugnato suscettibili di essere denunziati in questa sede, finisce con il formulare una diversa ed alternativa valutazione delle emergenze investigative rispetto a quella operata nella decisione impugnata che è intervenuta, invece, sulla scorta dell’esame di tutti elementi investigativi disponibili e che risulta sorretta da una motivazione immune da profili di manifesta illogicità.
Il ricorso, in definitiva, si limita a proporre – senza ritualmente allegare alcunché ai fini della sua autosufficienza – la errata lettura degli elementi investigativi che sarebbero stati non correttamente valutati dai giudici di merito inducendoli a pervenire a conclusioni del pari errate, ed in tal modo, come accennato, finendo per sollecitare una non consentita (in questa sede) rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20.9.2023