Valutazione degli Indizi: La Cassazione Annulla l’Ordinanza del Riesame
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5684/2024) ha riaffermato un principio fondamentale nella procedura penale: la valutazione degli indizi ai fini dell’applicazione di una misura cautelare deve essere completa, logica e globale, non parziale o frammentaria. Analizziamo questa decisione per capire perché il Tribunale del Riesame deve considerare ogni singolo elemento prima di annullare un provvedimento restrittivo.
I Fatti del Caso: Un Controllo Stradale e il Ritrovamento di Stupefacenti
Il caso nasce da un controllo di polizia. Un automobilista, alla vista delle forze dell’ordine, non si ferma immediatamente. Una volta fermato, viene rinvenuta una quantità di sostanza stupefacente, in formato visibile e ingombrante, nascosta sotto il sedile del passeggero. Quest’ultimo, solo dopo l’arresto della marcia, compie dei movimenti sospetti, come se stesse cercando di occultare qualcosa. Le indagini successive portano alla luce ulteriori elementi: versioni contraddittorie fornite dal conducente sui suoi rapporti con il passeggero e il ritrovamento, a casa del conducente, di una cospicua somma di denaro in contanti e in piccolo taglio, compatibile con un’attività di spaccio.
Il Percorso Giudiziario: Dal GIP alla Cassazione
Inizialmente, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Venezia applica all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagato, tramite il suo difensore, impugna l’ordinanza davanti al Tribunale del Riesame, che accoglie la richiesta e annulla la misura.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero propone ricorso per Cassazione, sostenendo che il Tribunale del Riesame abbia compiuto una valutazione errata e incompleta degli elementi a carico dell’indagato.
La Valutazione degli Indizi Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Il cuore della sentenza risiede nella critica mossa al Tribunale del Riesame per aver condotto una lettura “parziale e frammentaria” degli elementi disponibili. La Cassazione sottolinea come una corretta valutazione degli indizi non possa limitarsi a esaminare singolarmente gli elementi, ma debba considerarli nel loro insieme, in un quadro logico e coerente.
Gli Elementi Trascurati dal Riesame
La Suprema Corte elenca specificamente gli indizi che il Tribunale del Riesame non ha adeguatamente ponderato o ha liquidato in modo sbrigativo:
1. Il mancato arresto immediato: Il Tribunale aveva giustificato la condotta con un generico “stato di agitazione”, una motivazione ritenuta dalla Cassazione assertiva e non sufficientemente spiegata.
2. I movimenti del passeggero: Il fatto che il passeggero abbia tentato di occultare lo stupefacente solo dopo che l’auto si era fermata è un elemento cruciale che andava posto in relazione con la consapevolezza del conducente.
3. Le dichiarazioni contraddittorie: Le versioni divergenti fornite dall’indagato sui suoi rapporti con il passeggero avrebbero dovuto essere considerate un serio indizio.
4. Il denaro in contanti: La disponibilità di una somma ingente in banconote di piccolo taglio, incompatibile con normali prelievi bancari, è un classico elemento indiziario dell’attività di spaccio che è stato sottovalutato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’analisi del Tribunale del Riesame è stata viziata da momenti argomentativi “non logicamente coerenti”. Annullare una misura cautelare basandosi su una valutazione che non tiene conto di tutti gli elementi a carico, mettendoli in relazione tra loro, costituisce un errore di diritto. Il giudice del riesame non può ignorare o sminuire indizi gravi, precisi e concordanti senza fornire una motivazione solida e completa che ne spieghi l’irrilevanza. In questo caso, gli elementi indicati dal Pubblico Ministero, se letti congiuntamente, formavano un quadro di gravità indiziaria che meritava una valutazione più approfondita.
Conclusioni: L’Importanza di una Visione d’Insieme
La sentenza in esame ribadisce un principio cardine: nel giudizio cautelare, la valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica. Ogni tassello del mosaico probatorio deve essere analizzato in connessione con gli altri. La decisione della Cassazione impone al Tribunale del Riesame, cui gli atti sono stati rinviati, di procedere a un nuovo esame, questa volta completo e logicamente coerente, di tutti i dati disponibili. Questa pronuncia serve da monito per i giudici di merito sull’importanza di una motivazione rigorosa e onnicomprensiva, specialmente quando si decide sulla libertà personale di un individuo.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame?
La Corte ha annullato l’ordinanza perché ha ritenuto che la valutazione degli indizi da parte del Tribunale del Riesame sia stata parziale, frammentaria e non logicamente coerente, avendo omesso di considerare in modo complessivo tutti gli elementi a carico dell’indagato.
Quali elementi il Tribunale del Riesame non ha valutato correttamente secondo la Cassazione?
Secondo la Cassazione, il Tribunale ha trascurato o sottovalutato: il mancato arresto immediato del veicolo, i movimenti di occultamento dello stupefacente da parte del passeggero avvenuti dopo lo stop, le versioni contraddittorie fornite dall’indagato e il rinvenimento di una consistente somma di denaro in contanti di piccolo taglio.
Cosa succede ora nel procedimento?
L’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio. Ciò significa che il procedimento torna al Tribunale di Venezia, che dovrà effettuare un nuovo esame del caso, tenendo conto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione e procedendo a una nuova e complessiva valutazione di tutti gli elementi.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5684 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5684 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il tribunale di Venezia nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Tunisia;
avverso la ordinanza del 01/09/2023 del tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; , udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO c chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO che ha ch la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 1 settembre 2023 il tribunale del riesame di Venez adito nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del 17 lug 2023 del Gip del tribunale di Venezia, applicativa nei confronti del medes della misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla po giudiziaria in relazione al reato di cui all’art. 73 del DPR 309/90 annul predetta ordinanza.
Avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero del tribunale di Venez ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione
Il tribunale non avrebbe proceduto ad una compiuta valutazione dell circostanze analizzate nella ordinanza del Gip che non sarebbero state pos confronto con gli elementi valorizzati dalla difesa. In particolare si rapp come il quadro di gravità indiziario sia composto dal tentativo del ricorre non fermarsi a fronte dell’invito ad arrestarsi degli operanti, post ricorrente non avrebbe avuto alcuna ragione di non fermarsi se non avesse av cognizione della presenza di droga nella sua vettura; dalla presenza sostanza stupefacente, in formato ingombrante e visibile, sotto il sedioli passeggero e non sotto il relativo tappetino; dalla circostanza per passeggero si sarebbe abbassato alcune volte come ad occultare lo stupefacen solo dopo che il ricorrente arrestò la marcia, per cui l’indagato avrebbe consapevolezza della droga e per tale motivo non si sarebbe immediatamente spontaneamente fermato, ben prima di tali ultimi comportamenti de passeggero; dalle versioni contraddittorie fornite nell’immediatezza dei fat ricorrente circa i suoi rapporti con il passeggero; dal rinvenimento nella c da letto del ricorrente di un consistente somma in contanti composta anche banconote di piccolo taglio compatibili con l’ipotesi di reati e incompatib ordinari prelievi presso istituti di credito.
Con memoria il difensore dell’indagato illustrava le ragioni inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato atteso che emerge una lettura parziale e framment dei dati disponibili da parte del tribunale, connotata di conseguenza da mom argomentativi non logicamente coerenti, a partire dalla individuazione di ra giustificative del mancato immediato arresto dell’auto – ridotte ad una ass riferimento, nella ordinanza, ad un non meglio spiegato stato di agitaz dell’indagato (cfr. pag. 3 recante la parte motiva del provvedimento) -, p quadro della ritenuta ignoranza originaria del possesso di droga da part passeggero, e da considerazioni che non paiono valutare appieno altri dat fatto, quali i momenti di occultamento dello stupefacente sotto il sedi intervenuti dopo l’arresto dell’auto, nonché la disponibilità di banconote in tagli. Elementi che appaiono meritevoli di una nuova complessiva valutazione p a fronte degli altri dati valorizzati nell’ordinanza.
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Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza debba essere annullata con rinvio per nuovo esame da parte del tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Venezia competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. Att. cod. proc. Pen. Così deciso, il 28.11.2023.