Valutazione Danno Furto: Non Solo l’Oggetto, ma anche i Dati Contano
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande attualità: la valutazione danno furto quando l’oggetto sottratto è un dispositivo elettronico come un telefono cellulare. La decisione chiarisce che il danno non può essere limitato al solo valore commerciale del bene, ma deve estendersi anche al valore dei dati contenuti e al costo che la vittima deve sostenere per rimpiazzarlo. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per concorso in furto aggravato. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la condanna, respingendo le richieste della difesa. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti:
1. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale).
2. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa sosteneva che il danno causato dal furto del cellulare fosse di lieve entità, ma i giudici di merito avevano respinto questa tesi.
La Decisione della Corte e la Valutazione Danno Furto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. La parte più significativa della pronuncia riguarda il primo motivo di ricorso, offrendo un’interpretazione moderna e completa del concetto di danno patrimoniale in caso di furto.
Il Valore Intrinseco e il Danno Emergente
I giudici hanno stabilito che la valutazione danno furto non può limitarsi al mero valore di mercato del telefono sottratto. La Corte territoriale, con una decisione ritenuta corretta dalla Cassazione, ha considerato il danno non di particolare tenuità tenendo conto di tre fattori cruciali:
1. Valore intrinseco del bene: il costo del telefono in sé.
2. Valore dei dati: il valore, anche solo affettivo o funzionale, delle informazioni, foto, contatti e dati contenuti nel dispositivo.
3. Costo di sostituzione: la spesa che la persona offesa deve affrontare per acquistare un nuovo apparecchio e ripristinare, per quanto possibile, la sua funzionalità.
Questa valutazione, definita dalla Corte come frutto di una “condivisibile massima d’esperienza”, amplia la nozione di danno patrimoniale per includere elementi che, pur non avendo un immediato valore di mercato, rappresentano una perdita concreta per la vittima.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto “manifestamente infondato” il primo motivo di ricorso. Ha sottolineato che la Corte d’Appello ha correttamente considerato non solo il valore intrinseco del cellulare, ma anche il danno relativo ai dati in esso contenuti. Questa valutazione si basa su una massima d’esperienza, ovvero sul dato di fatto che oggi i dati personali e digitali hanno un valore significativo per chi li possiede. Inoltre, la Corte ha specificato che nel calcolo del danno rientra anche il costo che la vittima deve sostenere per rimpiazzare il bene, validando la stima di “alcune centinaia di euro” menzionata negli atti.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo di ricorso in Cassazione non può essere proposto se non è stato specificamente dedotto nei motivi di appello. La difesa non aveva sollevato questa specifica censura nel precedente grado di giudizio, rendendola quindi inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di fondamentale importanza nell’era digitale: il danno derivante dal furto di un dispositivo elettronico va oltre il suo valore materiale. La valutazione danno furto deve essere omnicomprensiva, tenendo conto dell’impatto complessivo sulla vittima, inclusa la perdita di dati e i costi necessari per ripristinare la situazione precedente. Questa decisione serve da monito sia per la valutazione giudiziale sia per la percezione comune del reato, riconoscendo che il furto di un cellulare non è più il furto di un semplice oggetto, ma di una parte della nostra vita digitale.
Come viene calcolato il danno patrimoniale in caso di furto di un telefono cellulare?
Secondo la Corte, il danno non si limita al valore commerciale del dispositivo. La valutazione deve includere anche il valore dei dati in esso contenuti e il costo che la persona offesa è costretta a sostenere per acquistare un nuovo telefono.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile riguardo alle attenuanti generiche?
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche non era stata presentata come specifico motivo di appello nel precedente grado di giudizio. La legge processuale (art. 606, comma 3, c.p.p.) vieta di presentare in Cassazione motivi non dedotti in appello.
Cosa si intende quando un motivo di ricorso è definito ‘manifestamente infondato’?
Significa che il motivo è talmente privo di fondamento giuridico da non richiedere un esame approfondito. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la valutazione del danno fatta dal giudice di merito fosse logica, corretta e basata su massime di comune esperienza, rendendo la contestazione dell’imputato palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 057AHI0) nato il 25/12/1999
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto aggravato.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizi di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 co. 1 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. Non solo, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto di non particolare tenuità il danno in ragione del valore intrinseco della cosa sottratta (un telefono cellulare), ma altresì facendo riferimento a quello dei dati in esso contenuti. Tale ultima valutazione è frutto dell’applicazione di una condivisibile massima d’esperienza non smentita da alcuna risultanza processuale. Non di meno il ricorrente dimentica che nella commisurazione del danno deve altresì tenersi conto del costo che la persona offesa è costretta a sostenere per rimpiazzarlo ed è in tal senso che la Corte ha correttamente fatta propria la valutazione di alcune “centinaia di euro” suggerita nello stesso ricorso.
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/0.12025