Valutazione Congruità Pena: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare la Sanzione
La corretta valutazione della congruità della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del proprio giudizio su questo tema, chiarendo che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La decisione analizza il caso di un uomo condannato per reati legati agli stupefacenti, il cui ricorso si fondava esclusivamente sulla presunta eccessività della sanzione inflitta dai giudici di merito.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado sia in appello per la violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, una fattispecie che punisce i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. Insoddisfatto della pena irrogata, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione dei criteri per la determinazione della sanzione e chiedendo, in sostanza, una pena più mite.
Le sue doglianze si concentravano sul trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto alla reale gravità del fatto commesso.
La Valutazione della Congruità della Pena in Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato. Il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti riguardo all’adeguatezza della pena.
Il suo compito è verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici o giuridici. Pertanto, una censura che mira semplicemente a ottenere una nuova e più favorevole valutazione della congruità della pena è inammissibile se la determinazione della sanzione non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. I giudici di merito avevano, infatti, adeguatamente motivato la loro scelta, rendendola insindacabile in sede di legittimità.
Il Ruolo della Recidiva e della Personalità dell’Imputato
Un punto cruciale della decisione riguarda il peso dato alla personalità dell’imputato. La Corte d’Appello aveva giustificato la pena inflitta non solo sulla base della gravità del reato, ma anche tenendo conto della “negativa personalità dell’imputato”.
Questo giudizio era supportato da dati oggettivi: il ricorrente annoverava plurimi precedenti penali specifici, tra cui almeno cinque condanne per reati in materia di stupefacenti. Tale circostanza, secondo i giudici, dimostrava un’accresciuta pericolosità sociale e giustificava pienamente sia l’entità della pena base sia il riconoscimento della recidiva, con conseguente aumento della sanzione.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha concluso che la motivazione della sentenza d’appello era completa, coerente e rispettosa dei principi legali. I giudici di merito avevano correttamente esercitato il loro potere discrezionale, ancorando la quantificazione della pena a criteri concreti previsti dall’art. 133 del codice penale. L’apparato argomentativo è stato ritenuto conferente e logico, soprattutto nel valorizzare la pericolosità sociale derivante dai molteplici precedenti penali. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio di legittimità che potesse giustificare l’annullamento della sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo appello per rinegoziare la pena. Per contestare con successo il trattamento sanzionatorio, la difesa deve dimostrare un’evidente illogicità o una carenza totale nella motivazione del giudice di merito, e non semplicemente sostenere una diversa valutazione dei fatti. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena se la ritiene semplicemente troppo alta?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la congruità della pena e ridurla perché la ritiene semplicemente elevata. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte miravano a una nuova valutazione della congruità della pena, un’attività preclusa nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata e logica sia sulla pena base sia sull’aumento per la recidiva.
Quali elementi ha considerato il giudice di merito per determinare la pena?
Il giudice di merito ha determinato la pena basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale, ovvero la gravità del fatto e la personalità negativa dell’imputato. Quest’ultima è stata desunta dai suoi numerosi precedenti penali specifici in materia di stupefacenti (almeno cinque condanne).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36602 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono destituite di fondamento, avendo la Corte di merito fornito congrua motivazione in ordine alla pena irrogata, ritenuta adeguata e rispettosa dei criteri di cui all’art. 133 cod pen. in base alla gravità del fatto ed alla negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti specifici.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo anche con riferimento alla ritenuta recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati (almeno cinque condanne per reati in materia di stupefacenti).
Considerato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della Cassa delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
ente