Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23722 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/06/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 14519/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il 12/12/1983
avverso l’ordinanza del 19/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di Salerno
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME per ottenere l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà, rilevando la pericolosità sociale, desunta anche dalla condotta di evasione commessa durante la fase cautelare del titolo in esecuzione, e l’inaffidabilità della proposta lavorativa.
Ricorre NOME COGNOMEa mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando il vizio della motivazione poichØ per la condotta di evasione neppure pende un procedimento penale, mentre la valutazione sulla pericolosità Ł ancorata alle condotte passate, senza adeguata valorizzazione della positiva condotta tenuta in seguito, che il Tribunale di sorveglianza aveva già positivamente considerato tanto che aveva recentemente concesso la liberazione anticipata e i permessi premio.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato quanto alla detenzione domiciliare e alla semilibertà.
La giurisprudenza di legittimità Ł orientata ad affermare che ai fini della concessione delle piø ampie misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, Ł tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che in tema di misure alternative, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere
decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali Ł possibile saggiare l’affidabilità del condannato.
Si Ł in proposito chiarito che «prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).
Ciò premesso, con riguardo alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha omesso qualunque valutazione, pur avendo ricordato di avere recentemente concesso la liberazione anticipata e i permessi premio; tali provvedimenti, favorevoli e caratterizzati dalla positiva valutazione del percorso trattamentale, sono stati assunti nella piena consapevolezza da parte del Tribunale di quella presunta condotta di evasione che sarebbe stata posta in essere durante la fase cautelare, in disparte la dimostrata assenza di carichi pendenti per tale episodio.
La valorizzazione, ai fini del rigetto delle istanze di misure alternative, della condotta posta in essere nella fase cautelare Ł in generale legittima, ma, nel caso di specie, risulta contraddittoria poichØ lo stesso Tribunale ha ritenuto di sminuirne la rilevanza allorquando ha applicati altri benefici penitenziari.
3.1. Orbene, ferma la adeguatezza motivazionale per quello che riguarda l’affidamento in prova, il rigetto del quale si fonda sulla non contestata inidoneità della proposta lavorativa versata in atti, il ravvicinato fine pena (31 maggio 2026) e le positive valutazioni recentemente espresse in tema di benefici penitenziari avrebbero dovuto imporre un maggiore sforzo argomentativo da parte del tribunale di sorveglianza che si Ł sostanzialmente affidato a un elemento negativo, però in precedenza positivamente considerato, e ai trascorsi criminali del condannato.
Orbene, tenuto conto che risulta il positivo esito del percorso trattamentale, anche per mezzo dei permessi premio, il provvedimento impugnato appare basato su una lettura parziale, non aggiornata e illogica delle fonti di conoscenza, sicchØ ne consegue che la prognosi negativa sulle piø stringenti misure alternative (detenzione domiciliare e semilibertà) Ł priva di adeguato supporto motivazionale.
L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio perchØ il Tribunale di sorveglianza, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda a nuovo giudizio, sanando i vizi motivazionali sopra evidenziati in merito alla detenzione domiciliare e alla semilibertà.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 20/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME