Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18845 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RESTIFO NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha richiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria in data 14 marzo 2024, con allegati.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che – in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla prima sezione della Corte di Cassazione per carenza di motivazione di un’ordinanza del medesimo Tribunale del 14 dicembre 2022 – ne ha rigettato l’opposizione ex art. 666 cod. proc. pen. contro analogo provvedimento dello stesso giudice, che aveva dichiarato l’esito parzialmente negativo dell’affidamento in prova ex art. 47 O.P. eseguito dal 14 gennaio 2019
al 15 gennaio 2021 e disposto che per il periodo non validamente espiato fosse applicata la misura della detenzione domiciliare con fine pena al 21 aprile 2024.
2.Sono stati dedotti, tramite difensore abilitato’ due motivi, qui richiamati nei strettamente necessari di cui all’art. 173 comma 1 chisp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, perché i Tribunale avrebbe eseguito la valutazione della prova sulla scorta di una denuncia-querela, poi rimessa, per un singolo fatto di semplice minaccia, peraltro non provato, fondato soltanto sull dichiarazioni della persona offesa, negato dal ricorrente e comunque non grave, riconducibile a dissapori di natura intrafamiliare. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto raffront l’isolato episodio con lo scenario globale della condotta tenuta dall’affidato, posit rispettosa delle regole.
2.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge con riferimento alle osservazioni del provvedimento impugnato sui connotati di asserita perduranza della condotta del condannato e di una sua tendenza ad assumere atteggiamenti violenti ed intimiciatori, espresse con riliev apodittici ed ingiustificati perché non ancorati ad un esame complessivo della irreprensibi condotta da lui tenuta in regime di espiazione di pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.11 provvedimento impugnato ha richiamato le ragioni esposte dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, relative alle lacune motivazionali dell’ordinanza oggetto del ricor ma non vi si è puntualmente conformata, nel rispetto dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen.. Ha bensì ripercorso, con maggior dettaglio, la vicenda giudiziaria che ha condotto a dichiarare l’esito parzialmente negativo dell’affidamento in prova a suo tempo concesso al ricorrente, poiché il condannato era stato destinatario di una querela sporta dalla cognata il 6 ottob 2019, dalla quale era emerso che NOMENOME incontrandola per strada, l’aveva insultata minacciata ripetutamente, a causa di livori familiari; nella serata del 6 ottobre 2019, av indirizzato l’auto in accelerazione, da lui guidata, contro la sua persona che st attraversando la strada, come per investirla, sfiorandola e minacciandola di morte; aveva subito dopo, inserito la retromarcia per tornare verso di lei, senza ulteriori conseguenze gra al transito casuale di due giovani in motorino, che, chiedendo cosa fosse accaduto, lo avevano indotto ad allontanarsi.
1.2. Il Tribunale di sorveglianza non ha tuttavia valutato, se non con enunciati asserti (“L’episodio appare comunque finalizzato a spaventare la destinataria dello stesso e/o ad
incuterle timore, costituisce espressione del fallimento della prova e di mancata adesione programma di trattamento”), l’evento in questione nel più ampio contesto della condotta serbata dall’affidato nel corso della prova, come le coordinate della decisione di annullament avevano prescritto, vuoi perché l’atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace av contestato il solo reato di minacce verbali, vuoi perché il provvedimento annullato avev “omesso di esperire un controllo globale dell’intero periodo” avuto riguardo, in particolare, “relazione finale del servizio sociale” ed alla “informativa dell’autorità di polizia”, indispensabile “alla luce del lungo tempo trascorso dal fine pena del gennaio 2021”. Rileva su punto il collegio che il vuoto motivazionale è accentuato dalla constatata remissione del querela (pag. 2 decisione impugnata) da parte della persona offesa per il fatto cos ampiamente apprezzato dall’ordinanza impugnata in guisa da sottrarlo alla verifica giurisdizionale, che non può essere sbrigativamente pretermessa e che si sarebbe rivelata, anzi, vieppiù di rilievo proprio perché l’entità dell’accadimento è stata considerata di incid tale da ridimensionare significativamente il giudizio di meritevolezza complessivamente formulato a riguardo dell’efficacia rieducativa della misura alternativa alla detenzione. D essere invero rimarcato come lo stesso Tribunale abbia dato atto del mantenimento di “un comportamento corretto” da parte del condannato, rispettoso di “tutte le prescrizion impartite, risalto che avrebbe imposto un approfondimento comparativo tra i profili di censur così illustrati e la proficuità dei risultati conseguiti in ambito trattannentale.
1.3. Va allora riaffermato il principio di diritto da tempo espresso dalla giurisprudenz legittimità, in virtù del quale i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza nella ma dell’affidamento in prova e delle misure alternative alla detenzione sono rimessi alla s discrezionalità, salvo il dovere di giustificare l’uso del potere ad esso conferito con motivaz logica, adeguata e non viziata (cfr. ex multis, sez.1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; sez.1, n. 2566 del 07/05/1998, P.G. in proc. Lupoli, Rv. 210789). Il vulnus argomentativo così registrato influisce sulla tenuta logica dell’ordinanza oggetto del ricorso deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d Messina.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024
Il consigliere estensore