Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34601 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate a nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
La giurisprudenza di questa Corte, anche in epoca recente, ha precisato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245). In quest’ottica, il comportamento del condannato, pur posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego sempreché costituisca anch’esso espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280435; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, COGNOME, Rv, 256694).
In piena sintonia coi richiamati principi, l’ordinanza impugnata ha fondato la decisione sull’assenza di adesione all’opera di rieducazione, evidenziando che il condannato nel corso del semestre in valutazione, una volta ritornato in libertà, aveva tenuto condotte aggressive, tanto da riportare una condanna per il reato di percosse, dimostrando in tal modo di non avere aderito all’opera rieducativa.
Il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare l’astratta maggiore rilevanza del comportamento tenuto durante i periodi di detenzione carceraria, elemento, tuttavia, ritenuto logicamente, nella valutazione comparata recessivo, rispetto a quello di segno contrario valorizzato ai fini del riget dell’istanza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1 luglio 2024.