Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19475 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 23,842 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 68,165 di cannabis.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; 2. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancata configurazione del concorso tra il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, riferito alla detenzione della marijuana. e quello di lieve entità, di cui a comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, riferito alla detenzione della cocaina.
Letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (diversa qualità delle sostanze detenute, quantitativo complessivo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, possesso di una rilevante somma di danaro) indicativi della professionalità dell’attività illecita a cui er dedito l’imputato, non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la decisione inerente alla valutazione complessiva del fatto, rispondente ai principi stabiliti in questa sede nella nota sentenza Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), è sostenuta da pertinente e logico apparato argomentativo (cfr. pag. 5 della sentenza, in cui si pone in rilievo come la contestuale detenzione di sostanze di diversa natura, nell’ambito del contesto del ritrovamento descritto in motivazione impone che si debba fare luogo ad una valutazione complessiva della condotta).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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