Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2258 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2258 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRENTOLA DUCENTA (CE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ AVV_NOTAIO, il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 aprile 2010, la COGNOME di assise di Santa Maria Capua Vetere aveva assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME, per non aver commesso il fatto, dall ‘ imputazione di concorso nel duplice omicidio premeditato, aggravato dai motivi abietti, di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avvenuto in Trentola Ducenta il 30 agosto 1990. Il primo Giudice aveva, invece, dichiarato responsabile dei medesimi fatti NOME COGNOME, già autore di un precedente tentato omicidio in danno di COGNOME, condannandolo alla pena di 12 anni di reclusione, con applicazione – in prevalenza sulle aggravanti contestate – delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all ‘ art. 8, decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Nel dettaglio, la COGNOME di assise aveva ritenuto non raggiunta la prova della partecipazione agli omicidi di COGNOME, quale di esecutore materiale, e di COGNOME, quale mandante, avendo reputato inattendibili le dichiarazioni di NOME COGNOME sulla ricezione dell ‘ incarico omicidiario da parte di COGNOME e avendo considerato non riscontrate le dichiarazioni di NOME COGNOME circa la partecipazione di COGNOME agli omicidi, tenuto conto di quanto riferito al riguardo da NOME COGNOME, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME. Infatti, mentre NOME COGNOME aveva raccontato che, nel corso dell ‘ agguato alle due vittime, COGNOME aveva guidato l ‘ autovettura utilizzata dai killer e NOME COGNOME aveva esploso i colpi di arma da fuoco, COGNOME aveva, invece, affermato che l ‘ autista era stato COGNOME e che sia quest ‘ ultimo, sia COGNOME avevano sparato, evidenziando solo quest ‘ ultimo dichiarante che, all ‘ epoca, NOME COGNOME diffidava di COGNOME. Inoltre, mentre COGNOME aveva individuato la causale dell ‘ omicidio nella circostanza che COGNOME non aveva voluto cedere al sodalizio una parte del denaro conseguito a titolo di indennizzo per l ‘ espropriazione di alcuni suoi terreni, gli altri dichiaranti non avevano confermato tale causale. Non rilevante, ai fini del giudizio di responsabilità di COGNOME e COGNOME, era stata ritenuta la circostanza che, sulla base delle dichiarazioni dello stesso COGNOME, COGNOME fosse stato condanNOME, in altro giudizio, per il duplice omicidio.
Avverso la sentenza di primo grado avevano proposto appello sia il Pubblico ministero, che aveva censurato l ‘ assoluzione di COGNOME e di COGNOME; sia la difesa di NOME COGNOME, che aveva criticato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e l ‘ entità della pena inflittagli.
Con sentenza del 27 aprile 2021, la COGNOME di assise di appello di Napoli, dopo avere proceduto alla rinnovazione dell ‘ istruttoria dibattimentale mediante audizione di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva confermato la sentenza di primo grado nei confronti di COGNOME; e aveva, invece,
riformato la sentenza appellata sia nei confronti di COGNOME, rideterminando la pena in 11 anni di reclusione, sia nei confronti di COGNOME, condannandolo, escluse le aggravanti contestate in relazione all ‘ omicidio di NOME e applicata la disciplina della continuazione, alla pena dell ‘ ergastolo.
Secondo la COGNOME di appello, le dichiarazioni di NOME COGNOME circa le dinamiche dell ‘ omicidio di NOME COGNOME, riferitegli in più occasioni dallo stesso COGNOME, erano idonee a riscontrare il racconto di COGNOME, che essendo risultato attendibile quanto alla partecipazione di COGNOME all ‘ azione delittuosa, doveva ritenersi tale anche in relazione alla partecipazione di COGNOME. Le dichiarazioni di COGNOME dovevano, inoltre, ritenersi riscontrate da quanto riferito a NOME COGNOME sia da NOME COGNOME e NOME COGNOME, due affiliati deceduti, sia da COGNOME e dallo stesso COGNOME. Secondo la COGNOME territoriale doveva, poi, farsi applicazione dell ‘ aggravante della premeditazione sulla base della preparazione e organizzazione dell ‘ agguato nonché della predisposizione di armi e veicoli -e di quella dei motivi abietti, essendo l ‘ omicidio di COGNOME finalizzato ad affermare la supremazia del RAGIONE_SOCIALE sul territorio. Su tali basi, doveva essere inflitta la pena dell ‘ ergastolo, tenuto conto della gravità del reato e della negativa personalità dell ‘ imputato, emergente dal certificato del casellario giudiziale, in cui erano riportate condanne per gravi delitti.
Con sentenza n. 48567 in data 30 giugno 2022, la Prima Sezione della COGNOME di cassazione annullò la sentenza di appello, rilevando che la COGNOME territoriale avrebbe dovuto nuovamente disporre l ‘ audizione del collaboratore di giustizia NOME COGNOME ai sensi dell ‘ art. 603, comma 3bis , cod. proc. pen., tenuto conto che la sentenza di appello aveva condanNOME COGNOME, in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una prova dichiarativa di contenuto decisivo, la quale era stata oggetto di rilettura alla luce del complessivo compendio probatorio. In particolare, la COGNOME di appello aveva superato il contrasto, ritenuto dal Giudice di primo grado, tra quanto riferito da COGNOME e il racconto di NOME COGNOME circa i ruoli assunti, nell ‘ azione omicidiaria, da COGNOME e COGNOME e circa il contesto di ipotetica diffidenza nutrito da COGNOME nei confronti dello stesso COGNOME; e, a tal fine, le dichiarazioni di COGNOME avevano rappresentato una prova decisiva, tenuto conto che entrambi i Giudici di merito avevano riconosciuto ad esse un rilievo centrale.
Con sentenza in data 11 aprile 2025, emessa in sede di rinvio, la COGNOME di assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto NOME responsabile dei reati ascrittigli e, per l ‘ effetto, lo ha condanNOME alla pena dell ‘ ergastolo. Secondo la COGNOME, infatti: 1) tutti i dichiaranti hanno ricondotto il duplice omicidio alla volontà del RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto
riferito, in particolare, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME; 2) le dichiarazioni accusatorie, provenienti da fonti diverse e particolarmente qualificate, sono convergenti nei confronti di COGNOME, avendo esse riportato, a proposito dell ‘ omicidio, ciò che proprio l ‘ imputato aveva confidato ai due collaboratori; 3) le dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME si riscontrano reciprocamente, avendo entrambi riferito che l ‘ esecuzione dell ‘ omicidio venne affidata a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, i quali agirono in esecuzione dei comandi ricevuti da COGNOME; 4) le dichiarazioni dei collaboratori hanno, inoltre, una valenza individualizzante nei confronti di COGNOME, dato che provengono da COGNOME, che organizzò il delitto affidando l ‘ incarico a COGNOME e allo stesso COGNOME, nonché da NOME COGNOME e NOME COGNOME, cui COGNOME confessò di aver partecipato al delitto; 5) nessun elemento può far sospettare che, tra i collaboratori, vi siano state intese precostituite o un reciproco allineamento dei rispettivi racconti, né che vi sia stato alcun inquinamento probatorio, dal momento che ciascuno di essi ha riferito sulla vicenda con coerenza rispetto alle originarie propalazioni, rese in contesti assolutamente diversi e a distanza di tempo; 6) i dati informativi non provengono da una stessa fonte, dato che COGNOME ha riportato il racconto che gli fece NOME COGNOME su come fu commesso l ‘ agguato, mentre NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno riportato ciò che, in contesti diversi, disse loro NOME COGNOME; 7) anche NOME COGNOME ha mostrato di conoscere i responsabili del duplice omicidio ed è stato preciso quando ne ha riferito la dinamica, fornendo informazioni specifiche sul tipo di armi usate dai killer (un fucile e una pistola) e riscontrate dalle risultanze balistiche; 8) il contrasto tra il racconto di COGNOME a COGNOME e a COGNOME, che pone COGNOME alla guida dell ‘ auto, e quello di COGNOME, che su de relato di COGNOME ha, invece, riferito che COGNOME guidava la vettura, valorizzato dal primo Giudice per la decisione assolutoria, non inficia il giudizio di responsabilità formulato a carico dell ‘ imputato, posto che tutte le dichiarazioni dei collaboratori lo hanno indicato concordemente come uno degli esecutori materiali del duplice omicidio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in sede rescissoria per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione al delitto contestato al capo A), con conseguente manifesta illogicità della motivazione in relazione alla piena attendibilità di COGNOME circa il momento esecutivo dell ‘ agguato nonché alla
valutazione dei racconti di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME come idonei a costituire pieno riscontro della presenza e del ruolo di COGNOME nel duplice omicidio.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in caso di ribaltamento, all ‘ esito del giudizio di appello, della decisione liberatoria di primo grado, i giudici hanno l ‘ obbligo di adottare una «motivazione rafforzata», dovendo dimostrare specificamente l ‘ insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti posti a fondamento della pronuncia assolutoria. Nel caso di specie, i contributi di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e la «rimeditazione» di quello fornito da COGNOME non sarebbero dotati di una maggiore persuasività rispetto agli elementi valutati nel primo giudizio con riferimento alla presenza e al ruolo di COGNOME nel duplice omicidio. La rinnovata audizione della principale fonte informativa, costituita da NOME COGNOME, avrebbe rivelato ulteriori profili di divergenza rispetto alle versioni precedenti del medesimo loquens , oltre che rispetto al narrato dei propalanti ‘ utilizzati ‘ a riscontro, minando l ‘ intrinseca attendibilità del suo racconto.
Al fine di superare il contrasto tra le dichiarazioni di COGNOME e quelle di COGNOME, inoltre, la COGNOME partenopea finirebbe per affermare l ‘ inattendibilità del primo, il cui narrato finirebbe per risultare distonico rispetto alla versione degli altri collaboratori, sicché esso non potrebbe costituire idoneo riscontro individualizzante alla chiamata in correità di NOME COGNOME. Dunque, la sentenza di appello procederebbe a un frazionamento della versione offerta da COGNOME (affidabile solo per quanto riferito de relato da COGNOME), con modalità che però non sarebbero consentite, tenuto conto dell ‘ esistenza di un nesso di interferenza logica tra il contesto che avrebbe portato alla individuazione di COGNOME come esecutore dell ‘ omicidio e il ruolo che egli avrebbe svolto nell ‘ esecuzione del delitto.
La soluzione del Collegio di merito, inoltre, prescinderebbe da un confronto ragioNOME con il percorso argomentativo della COGNOME di assise sammaritana, secondo cui la ricostruzione di COGNOME non sarebbe compatibile con quella del chiamante in correità, essendo il riscontro limitato alle indicazioni nominative, senza estendersi al contesto che avrebbe portato alla individuazione di COGNOME come co-esecutore, oltre che al ruolo svolto da costui. Infatti, mentre secondo COGNOME, COGNOME e COGNOME «non erano gente alle prime armi o inesperte», tant ‘ è che egli non aveva sentito il bisogno di chiedere contezza dei particolari della esecuzione, essendo comunque soddisfatto dell ‘ esito positivo, secondo COGNOME, invece, COGNOME diffidava di COGNOME, che non aveva mai commesso omicidi in prima persona, sicché quella sarebbe stata per lui l ‘ occasione di essere ammesso al giuramento, fino a quel momento preclusogli perché un parente suo lavorava nella polizia. Discordanze, quelle rilevate, che avevano indotto la COGNOME sammaritana a ipotizzare che i due propalanti si riferissero a omicidi diversi. E del
resto ciò parrebbe avvalorato dal fatto mentre la COGNOME avrebbe ammesso che nel 1990, all ‘ epoca dei fatti, COGNOME, come riferito da COGNOME, non era stato ancora stato ammesso al giuramento, COGNOME aggiungerebbe alle versioni precedenti che COGNOME avrebbe prestato giuramento a partire dall ‘ 85-86; distonie sulle quali la sentenza non motiverebbe affatto.
Quanto al secondo elemento di contrasto, relativo al ruolo di COGNOME nell ‘ esecuzione del delitto, come autista o come killer , l ‘ affermazione del Collegio di merito secondo cui tale punto non sarebbe decisivo, per avere tutti i collaboratori di giustizia indicato in COGNOME uno degli assassini di COGNOME, non solo vanificherebbe l ‘ esigenza di una motivazione rafforzata, ma non coglierebbe la portata dei rilievi difensivi. Infatti, l ‘ impossibilità di appurare la specifica condotta di partecipazione al delitto rifletterebbe l ‘ assenza di convergenza sul punto delle fonti dichiarative e, ancor prima, l ‘ inaffidabilità di ciascuna di esse, soprattutto con riguardo a COGNOME e COGNOME, i quali, pur riferendo quanto appreso de relato dalla medesima fonte (il che solleverebbe, tra l ‘ altro, un problema di autonomia reciproca), compirebbero una ricostruzione non sovrapponibile (posto che, secondo COGNOME, COGNOME gli avrebbe riferito di aver sparato, mentre secondo COGNOME, COGNOME gli avrebbe svelato di aver guidato). Il ricordo di COGNOME, oltretutto, sarebbe oltremodo vago e insicuro, collocando egli nella vettura, COGNOME, COGNOME, COGNOME e forse anche COGNOME; con una ricostruzione che la COGNOME rileggerebbe, illogicamente, affermando che quando COGNOME parlò di «macchina della morte» intendeva riferirsi non alla vettura usata dai killer bensì all ‘ azione organizzata.
Quanto a NOME COGNOME, chiamante in reità de relato , non sarebbe dato comprendere quale sia la fonte diretta della sua conoscenza, avendo la sentenza ipotizzato che egli abbia partecipato alle riunioni nel corso delle quali COGNOME avrebbe raccolto le confidenze di COGNOME, fermo restando che essendo il collaboratore incerto sul fatto che all ‘ omicidio avesse partecipato NOME o NOME COGNOME, il suo contributo sarebbe privo della precisione necessaria a sostanziare un valido riscontro individualizzante.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 577, primo comma, nn. 3 e 4, 62bis , 69 e 133 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di estensione all ‘ imputato delle aggravanti contestate, nonché per apparenza della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quanto al riconoscimento delle circostanze aggravanti, motivato con il fatto che COGNOME avrebbe riferito in ordine al fatto che COGNOME avesse agito in esecuzione di un mandato delittuoso dei vertici del RAGIONE_SOCIALE meritando l ‘ affiliazione formale attraverso il giuramento, si ribadisce la divergenza tra le dichiarazioni di
COGNOME e quelle di altri propalanti in relazione al contesto che avrebbe portato alla individuazione di COGNOME come co-esecutore, tanto che la stessa COGNOME territoriale avrebbe riconosciuto l ‘ inaffidabilità del collaboratore sul punto, con conseguente contraddittorietà motivazionale. In questo modo, la sussistenza della premeditazione non sarebbe ancorata a comprovate emergenze probatorie, ma verrebbe formulata in termini di verosimiglianza, non potendo il cosiddetto «agguato» ritenersi sufficiente a dimostrare la premeditazione in assenza degli elementi cronologico e ideologico.
Del pari, quanto all ‘ aggravante dei cd. motivi abietti, la COGNOME territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui possa affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che COGNOME avesse la consapevolezza del movente, o, comunque, avesse aderito al movente dei complici.
Rispetto alle attenuanti generiche, sarebbe irragionevole il riferimento alla commissione di precedenti delitti da parte dell ‘ imputato, posto che, all ‘ epoca dei fatti, COGNOME sarebbe stato incensurato; così come illogico sarebbe il non aver preso in considerazione la notevole distanza nel tempo dei fatti, la giovane età del ricorrente alla data di consumazione dei delitti, nonché le gravi condizioni di salute in cui COGNOME, allo stato, verserebbe.
In data 10 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa COGNOME, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Muovendo dall ‘ analisi del primo motivo, giova premettere un breve riepilogo dei principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle chiamate in reità e in correità e in materia di motivazione rafforzata.
2.1. L ‘ art. 192, comma 3, cod. proc. pen. detta la disciplina in materia di valutazione probatoria delle dichiarazioni del coimputato, che nella presente vicenda processuale costituiscono il precipuo tessuto probatorio su cui è stata fondata l ‘ affermazione di responsabilità di NOME COGNOME quale esecutore materiale dell ‘ omicidio di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Secondo tale disposizione processuale, l ‘ efficacia probatoria delle dichiarazioni dei soggetti coimputati o imputati di reato connesso o collegato è condizionata all ‘ esistenza di «… altri elementi di prova, che ne confermano l ‘ attendibilità», costituenti adeguato riscontro al contenuto di quelle propalazioni.
Queste ultime, peraltro, posseggono una valenza probatoria che può connotarsi in maniera differente a seconda che si sia al cospetto di «chiamate in correità», allorché il dichiarante riferisca il proprio diretto coinvolgimento nel fatto oggetto dell ‘ imputazione e, a seguire, il ruolo di compartecipi assunto da altri soggetti, o che si tratti, invece, di «chiamate in reità», che ricorrono quando il dichiarante indichi come autori del fatto terzi soggetti, senza che il primo si attribuisca il ruolo di «partecipe» dello stesso. Infatti, se le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell ‘ art. 192 devono essere, sempre e comunque, sottoposte a un duplice penetrante controllo, volto ad accertare tanto l ‘ attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l ‘ affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, è nel caso della chiamata in reità che questo procedimento di verifica deve essere condotto con particolare rigore. Infatti, mentre la «chiamata in correità» contiene, in sé, un primo e fondamentale indice di attendibilità intrinseca, consistente nel disvelamento della propria responsabilità (cd. parte confessoria) sullo specifico fatto contestato, e di regola consente, prospettando in via diretta le modalità di realizzazione del fatto, una più ampia e approfondita ricerca dei necessari riscontri, la «chiamata in reità», invece, avendo a oggetto fatti relativi esclusivamente a terze persone (come tali non suscettibili di riverberarsi in pregiudizio del chiamante) ed essendo tendenzialmente de relato , reca in sé tutti i ‘rischi’ i nsiti nella trasmissione di una conoscenza da un soggetto a un altro, connessi alla possibilità della imprecisione del racconto, alla differenza percettiva tra il vissuto e il narrato, con le inevitabili conseguenze in tema di capacità di rievocazione mnemonica.
In ogni caso, come anticipato, ai fini del riconoscimento del carattere di prova alla chiamata in correità o in reità ai sensi dell ‘ art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza dei seguenti requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l ‘ accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all ‘ accusa dei coautori e complici; 2) l ‘ attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del chiamante in correità, attraverso elementi di prova estrinseci, al cui esame, peraltro, deve procedersi soltanto ove positivamente scrutinata la credibilità del dichiarante e l ‘ attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, fermo restando che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l ‘ attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 1, n. 22633 del
05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348 – 01; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 – 01).
Tali riscontri, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. circolarità probatoria e che non devono necessariamente avere la consistenza di una prova autosufficiente, possono consistere in elementi o dati probatori di qualsiasi tipo e natura (dagli elementi di prova rappresentativa, agli elementi di prova logica e indiziari), ivi compresa un ‘ altra chiamata in correità (o in reità); a condizione, in quest ‘ ultimo caso, che siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell ‘ attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum ; d) vi sia l ‘ indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l ‘ autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255143 – 01, nella giurisprudenza successiva in termini Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134 – 01; Sez. 1, n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, Rv. 286948 – 01). Inoltre, va anche ricordato che le confidenze autoaccusatorie dell’imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la ‘ chiamata ‘ ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503 – 01). Ciò significa che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia circa la diretta assunzione di responsabilità da parte dell’imputato in relazione al medesimo reato sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l’oggetto della prova, non è ravvisabile alcuna ‘ circolarità ‘ , i dichiaranti sono fonti dirette e autonome della circostanza riferita: l’imputato, parlando con i suoi sodali o con terzi (nelle circostanze che devono essere specificate), ha rivendicato la paternità del reato (così Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, in motivazione).
Secondo la giurisprudenza di questa COGNOME, infine, l ‘ attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente, per il principio della cosiddetta
«frazionabilità» della valutazione, tutte le altre, a condizione che: non sussista un ‘ interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l ‘ inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita – per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara – in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull ‘ attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 3/04/2017, COGNOME, Rv. 270153 – 01; v. altresì Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262309 – 01 e, più di recente, Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep. 2023, Paola, Rv. 284836 – 01).
2.2. Sotto altro profilo va anche ricordato, sempre in premessa, che nel caso in cui, come quello di specie, la sentenza di appello abbia operato una radicale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, essa deve presentare una motivazione cd. rafforzata. In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo che può ritenersi ormai consolidato, che tale motivazione consista nel delineare le linee portanti dell ‘ alternativo ragionamento probatorio e nel confutare, specificamente, i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01), in modo da conferire alla decisione di condanna una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01), senza limitarsi a imporre una diversa valutazione del compendio probatorio solo perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907 – 01).
2.3. Tanto osservato, rileva il Collegio che la sentenza emessa all ‘ esito del giudizio di rinvio si è complessivamente uniformata ai principi sopra riassunti.
Invero, la COGNOME di appello ha compiuto un vaglio puntuale delle dichiarazioni rese dal chiamante in correità, NOME COGNOME, mandante dell ‘ omicidio, compiendo preliminarmente un approfondito apprezzamento dell ‘ attendibilità soggettiva del collaboratore e dell ‘ intrinseca coerenza del suo contributo narrativo (v. pagg. 17 e seguenti della sentenza impugnata); e ne ha, indi, verificato l ‘ attendibilità estrinseca, individuando degli specifici elementi di riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori (come NOME COGNOME e NOME COGNOME), i quali, pur facendo parte del medesimo sodalizio, non avevano concorso nella realizzazione del grave episodio delittuoso e che, dunque, sono stati considerati quali chiamanti in reità che riscontrano le dichiarazioni di COGNOME.
Sul punto, pur prendendo atto della presenza di alcune discrasie nel racconto dei vari dichiaranti, e in particolare tra il narrato di COGNOME e quello di COGNOME, nonché tra le dichiarazioni di quest ‘ ultimo e quelle di COGNOME (v. infra ), la motivazione della sentenza impugnata ha, comunque, evidenziato come esse, anche se in parte divergenti sul ruolo concretamente svolto da COGNOME nel corso dell ‘ azione omicida, non intacchino il nucleo essenziale dei rispettivi racconti.
Si è detto, infatti, che il racconto di COGNOME, secondo cui COGNOME era colui che aveva sparato, mentre COGNOME aveva guidato il veicolo utilizzato dai killer , sia stato confermato, negli stessi termini, dal solo NOME COGNOME, il quale, peraltro, riferiva quanto direttamente appreso dall ‘ imputato. Una versione non collimante con quanto riferito da COGNOME, secondo cui COGNOME gli aveva raccontato di avere sparato.
Tuttavia, i vari contributi dichiarativi non presentano alcuna discrasia in ordine ad alcuni dati fondamentali dell ‘ episodio criminoso oggetto del presente giudizio. In primis , vi è il fatto che il duplice omicidio avesse trovato origine in una decisione del RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto riferito, in particolare, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME. Secondariamente, le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME sono convergenti nel riferire che NOME COGNOME aveva incaricato NOME NOME, la cui responsabilità è già stata definitivamente accertata, e NOME COGNOME di eseguire l’omicidio di NOME COGNOME. E tutte le fonti dichiarative concordano nel riferire che l’omicidio fosse stato commesso da entrambi i soggetti a ciò incaricati, presenti sul luogo dell’agguato. Inoltre, il fatto che COGNOME, dopo l’esecuzione del duplice delitto, avesse ammesso la propria responsabilità attraverso una vera e propria confessione stragiudiziale, in occasione di separate conversazioni con COGNOME e COGNOME, è stato confermato da entrambi i collaboratori di giustizia, senza che, per le ragioni già indicate, possa porsi alcun problema di circolarità informativa, come invece dedotto dalla difesa. Il fatto della partecipazione di COGNOME all’omicidio, dunque, è stato ritenuto, condivisibilmente, provato, anche alla luce del vaglio positivo della credibilità soggettiva dei collaboratori, non essendo emerso alcun elemento per ipotizzare che, tra essi, vi siano state intese precostituite o un reciproco allineamento dei rispettivi racconti, né che vi sia stata alcuna operazione di inquinamento probatorio, dal momento che ciascuno di essi ha riferito sulla vicenda con coerenza rispetto alle originarie propalazioni, rese in contesti assolutamente diversi e a distanza di tempo. Tutto ciò, pertanto, ha consentito alla COGNOME territoriale di operare una legittima valutazione frazionata dei contributi dichiarativi degli altri collaboratori, funzionali a riscontrare il contenuto del racconto reso dal chiamante in correità, NOME COGNOME.
Va, peraltro, osservato che, secondo quanto riportato in sentenza, NOME COGNOME ha affermato di avere saputo che NOME era colui che aveva sparato e
che COGNOME era l ‘ autista, senza che il collaboratore abbia, però, indicato la fonte delle sue conoscenze, atteso che COGNOME, sempre stando a ciò che la sentenza riferisce, gli aveva confermato unicamente di aver ucciso COGNOME insieme a COGNOME, ma senza diffondersi in particolari, che del resto, come ammesso dal dichiarante, nemmeno gli interessavano. Inoltre, lo stesso COGNOME, nuovamente sentito in sede di rinnovazione istruttoria, ha riferito di avere pensato che COGNOME avesse sparato in quanto era il soggetto più esperto, tanto è vero che era stato scelto in quanto assai abile e intelligente. Dunque, dalla stessa sentenza emerge chiaramente che, nell ‘ indicare i ruoli rispettivamente ricoperti dai due esecutori, COGNOME aveva riportato una propria deduzione, senza, dunque, condividere un ‘ informazione acquisita in maniera precisa da COGNOME. In ogni caso, va sottolineato come la COGNOME territoriale abbia, altresì, sottolineato che lo svolgimento dei fatti, ricostruito in base a una prova generica dalla quale emergeva l ‘ impiego di due armi e, dunque, di almeno due componenti del commando omicida, era pienamente compatibile con il duplice ruolo, di autista e di sparatore, da parte di COGNOME. Con ciò dovendosi escludere che la ricostruzione di COGNOME sia stata smentita dal complesso delle altre acquisizioni istruttorie.
In definitiva, la sentenza impugnata ha, dunque, operato un vaglio puntuale della piattaforma istruttoria, evidenziando gli elementi di non grave distonia rilevabili tra le dichiarazioni rese dai collaboratori e cogliendone la complessiva coerenza sul piano narrativo e, in definitiva, soffermandosi su ciascuno degli argomenti che avevano condotto il primo Giudice alla pronuncia assolutoria nei confronti di COGNOME, in questo modo fornendo alla decisione di secondo grado un apparato giustificativo che dà compiutamente conto dei relativi passaggi logici in modo di conferire ad essa una forza persuasiva superiore rispetto alla prima sentenza (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01).
Ne consegue, pertanto, la complessiva infondatezza del primo motivo di ricorso.
Infondato è anche il secondo motivo.
3.1. Sotto un primo profilo, le censure riguardano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In proposito, va premesso che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall ‘ art. 62bis cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fare emergere lo scrutinio compiuto in ordine all ‘ adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla reale gravità del reato e alla personalità dell ‘ imputato (v., tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248737 – 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, COGNOME, Rv. 230591 – 01; più
recentemente v. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 – 01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall ‘ imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l ‘ uso del potere discrezionale conferitogli con l ‘ indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall ‘ art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01).
A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la COGNOME territoriale, che con motivazione congrua e logica ha richiamato, in primis , l ‘ estrema gravità delle modalità della condotta, posto che la vittima venne uccisa in maniera proditoria, con l ‘ uso di micidiali armi da fuoco, con un ‘ azione meditata, organizzata e portata a segno con assoluta spietatezza, che coinvolgeva nell ‘ omicidio anche una vittima del tutto estranea; ma anche l ‘ intensità del dolo con cui l ‘ imputato concorse nel delitto e la pessima biografia giudiziaria di COGNOME, emergente dal certificato del casellario e indicativa della sua elevata pericolosità sociale indipendentemente dal momento della realizzazione dei fatti oggetto delle precedenti condanne penali (posto che l ‘ art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen. ne prevede la valorizzazione nel contesto della cd. vita anteatta dell ‘ imputato, ma che il successivo n. 3 dello stesso comma consente di tenere conto anche della condotta susseguente al reato).
3.2. Sotto un secondo aspetto, il motivo censura il riconoscimento dell ‘ aggravante della premeditazione.
In argomento, va ricordato che, secondo la giurisprudenza (v. per tutte Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 – 01), l ‘ aggravante in parola ricorre quando sussistano un apprezzabile intervallo temporale tra l ‘ insorgenza del proposito criminoso e l ‘ attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l ‘ opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell ‘ animo dell ‘ agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica); e la sua esistenza, come avviene per ogni altra aggravante, può essere accertata anche con il ricorso alla prova logica, alla stregua degli elementi indiziari costituiti dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente, attraverso i quali, nell ‘ ambito di una valutazione globale e unitaria, sia possibile affermare, in termini di certezza processuale, la configurabilità dei
requisiti di natura cronologica e ideologica, non essendo, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l ‘ accordo è stato raggiunto (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415 -01). Inoltre, l ‘ aggravante in parola è applicabile anche al concorrente che non abbia premeditato la commissione del delitto, a condizione che egli abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all ‘ evento criminoso, l ‘ effettiva conoscenza della altrui premeditazione (cfr. Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 -02).
Ebbene, la sentenza impugnata ha spiegato, in maniera puntuale e logica, perché l ‘ aggravante debba essere ritenuta sussistente a carico di COGNOME, evidenziando, in primis , come dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sia emerso che l ‘ omicidio di NOME COGNOME era stato deciso molto tempo prima della sua effettiva realizzazione, essendo stata la vittima destinataria di un primo agguato, del quale COGNOME era stato parte attiva. Inoltre, la sentenza ha posto in luce come l ‘ incarico di eseguire il delitto fosse stato conferito a COGNOME e a COGNOME con anticipo, onde consentire loro di reperire le armi e di organizzare l ‘ agguato osservando le abitudini e gli spostamenti della vittima, come riferito dallo stesso COGNOME nel raccontare di come costoro l ‘ avessero pedinata per diverso tempo. E ha logicamente ritenuto che non fosse dubitabile, nel caso di specie, sia che la premeditazione sussistesse in capo a COGNOME, tenuto conto del tempo impiegato dai due sicari nell ‘ osservare i movimenti della vittima, nel minuirsi delle armi e dei mezzi per organizzare l ‘ agguato, essendosi tale arco temporale protratto per un tempo sufficiente a desistere dal proposito delittuoso; sia che COGNOME fosse a conoscenza che il delitto era stato premeditato da chi gli aveva dato il mandato, ossia lo stesso COGNOME, considerato che, all ‘ epoca, COGNOME era già operativo nell ‘ organizzazione camorristica e che, dunque, egli obbediva in maniera pienamente consapevole al mandato delittuoso conferitogli, che sapeva essere «espressione di una antica e mai venuta meno volontà dei vertici del RAGIONE_SOCIALE e dello stesso COGNOME» (così la sentenza impugnata a pag. 30).
Ne consegue, pertanto, l ‘ infondatezza delle considerazioni difensive sul punto.
3.3. Quanto, infine, all ‘ aggravante sui motivi abietti, legata all ‘ affermazione della volontà di affermare la supremazia del RAGIONE_SOCIALE , va in premessa evidenziato che le censure non attengono alla configurabilità in termini oggettivi della circostanza de qua , quanto alla consapevolezza della sua esistenza in capo agli altri partecipi da parte di COGNOME.
Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata ha posto in luce sia gli elementi che consentivano affermarne la configurabilità in capo a COGNOME, sia quelli che conducevano a ritenere la sua consapevolezza del carattere abietto dei motivi di chi gli aveva commissioNOME il delitto.
Quanto al primo profilo, la sentenza ha richiamato le dichiarazioni di NOME COGNOME in ordine al fatto che la sua partecipazione all ‘ omicidio gli aveva consentito di rivendicare l ‘ affiliazione formale al sodalizio, secondo quanto riferito al collaboratore dallo stesso COGNOME e come confermato dal fatto che, dopo l ‘ omicidio, l ‘ affiliazione aveva effettivamente avuto luogo, secondo quanto indirettamente confermato da COGNOME, il quale ha riferito che, all ‘ epoca dell ‘ uccisione di COGNOME, COGNOME non aveva prestato il giuramento, avvenuto successivamente. In ogni caso, come già osservato con riferimento al tema della premeditazione, la sentenza ha ritenuto pacifico e non controverso che l ‘ ordine proveniva dai vertici del RAGIONE_SOCIALE , di tal che egli era certamente consapevole del fatto che l ‘ omicidio si inseriva nel contesto delle logiche criminali del gruppo camorristico che i capi del sodalizio avevano inteso perseguire per ragioni di supremazia criminale (e, in definitiva, del carattere abietto del motivo a delinquere, secondo la ricostruzione dell’aggravante cui la giurisprudenza comunemente accede: cfr. Sez. 2, n. 44624 del 08/07/2004, Alcamo, Rv. 230243 -01; più di recente Sez. 1, n. 16101 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 281192 – 01). Ciò che, conseguentemente, impone di disattendere anche la doglianza difensiva concernente l ‘ aggravante in questione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME