Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11189 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pompei il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilit:à del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, ch chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN IIFATTO
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio per rispondere, concorso con NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME separatamente giudicati, e con altr soggetti non identificati:
dell’omicidio premeditato, mosso da motivi abietti e attuato il 2 dicemb 2012 con metodo e finalità mafiose, di NOME COGNOME;
della detenzione e del porto illegali delle due armi comuni da spar impiegate nel relativo agguato.
2. In prospettazione accusatoria:
COGNOME e COGNOME, al vertice del RAGIONE_SOCIALE, COGNOMEno deliberato un’azione di fuoco diretta a colpire COGNOME, soggetto affiliato alla compagi camorristica, nonché referente di essa sul territorio di Melito di Napoli nel se degli stupefacenti.
COGNOME COGNOME materialmente eseguito l’omicidio. Egli COGNOME attirato l vittima in un tranello, per poi colpirla a morte con undici colpi di pistola al al corpo e al braccio sinistro.
L’uccisione di COGNOME era avvenuta nell’ambito della c.d. “terza faida” d Secondigliano. I rapporti tra COGNOME e i suoi capi si COGNOME deteriorati a c dell’indisciplina mostrata nei loro confronti dalla vittima, che non si attenev istruzioni date nella gestione degli affari illeciti. Questo comportamento a allarmato i vertici della cosca, che COGNOMEno timore che, in caso di arresto, potesse decidere di collaborare con la giustizia.
La Corte di assise di Napoli ha giudicato COGNOME COGNOME dei reati ascrit uniti in continuazione, esclusa l’aggravante dei motivi abietti, ritenuta inv contestata recidiva, e, con sentenza 8 marzo 2021, lo ha condannato alla pe principale dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno.
Il quadro probatorio, a sostegno dell’affermazione di penale responsabili poggia sulla chiamata in correità di COGNOME e sui riscontri ricavabili convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di assise di appello di Nap ha respinto il gravame dell’imputato e ha confermato la decisione di pri grado.
4.1. Il giudice di appello ha anzitutto ripercorso le dichiarazioni di NOME COGNOME.
Questi COGNOME riferito di avere ordinato l’omicidio di COGNOME, insieme COGNOME, per le ragioni sopra indicate, e di avere dato mandato all’imput nonché ad NOME COGNOME e a tale COGNOME, di portare a compimento il mandato.
Per quanto riguarda le modalità esecutive, COGNOME COGNOME dichiarato di aver appreso da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME sparato alla vittima, intenta alla guida de sua automobile lungo la strada INDIRIZZO mediano, allorché COGNOME COGNOME trovava ancora a bordo; i colpi di grazia COGNOMEro stati però inferti quando COGNOME dopo essere disceso, stava tentando di fuggire a piedi; il suo corpo senza veniva infatti ritrovato più tardi, a breve distanza.
4.2. Il giudice di appello si è quindi nuovamente soffermato sul dichiarazioni a riscontro.
NOME COGNOME COGNOME dichiarato di avere COGNOME da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME una comune successiva detenzione, che ad uccidere COGNOME COGNOME stati lo stesso COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME mandato era venuto da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME occupare del recupero e del trasporto del cadavere; senonché l’autovettu originariamente destinata allo scopo si era guastata ed era stata utili l’automobile della stessa vittima. Il collaboratore COGNOME COGNOME ricevu confidenze di NOME COGNOME, amico e guardaspalle di NOME COGNOME, a sua volta legato all’imputato. Secondo queste informazioni, l’omicidio e avvenuto in INDIRIZZO nell’autorimessa ove era parcheggia l’automobile.
NOME COGNOME COGNOME dichiarato di aver appreso da COGNOME del suo coinvolgimento nell’omicidio, programmato da 13aiano su mandato di COGNOME.
NOME COGNOME COGNOME confermato di avere COGNOME da COGNOMECOGNOME il giorno stesso del fatto, che COGNOME COGNOME commesso il delitto COGNOME a COGNOME; che l’ord era stato dato da COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME «montato la testa» e si temev che potesse collaborare con la giustizia, se catturato; che l’omicidio era preceduto da una riunione; che COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME la vittima nell’autorimessa della palazzina dove si era tenuta la riunione.
Le dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME apportavano ulteriori riscontri di contesto.
4.3. Il giudice di appello, in punto di idoneità e concludenza probatoria di narrati, si è interamente riportato alla decisione di primo grado, affermando quest’ultima avesse adeguatamente motivato in ordine alla attendibilità convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, facendo bu
governo delle regole dettate dalla giurisprudenza di legittimità in tem valutazione delle chiamate in reità e in correità.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Il ricorso è articolato in quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità.
La sentenza impugnata COGNOME totalmente priva di un autonomo apparato valutativo-motivazionale, essendo pervenuta alla conferma del giudizio d COGNOMEzza senza affatto confrontarsi con le doglianze difensive, ma limitando a richiamare la sentenza di primo grado.
Il motivo riprende, quindi, il contenuto delle dichiarazioni dei collaborator giustizia, per far risaltare le criticità e le incongruenze già denunciate nei di appello e, in tesi, ignorate.
COGNOME intestava all’imputato la paternità dell’esecuzione dell’omicidio s de relato, avendo asseritamente appreso proprio da COGNOME COGNOME relative modalità. La chiamata in correità, così costruita, non COGNOME stata sottoposta, tuttavi alcun rinnovato vaglio critico a conferma della sua attendibilità. La chiam COGNOME comunque priva di validi riscontri, non essendo il narrato sovrapponibi a quanto riferito, in modo peraltro incoerente e contraddittorio, dai collabor ulteriori.
Quanto a NOME COGNOMECOGNOME COGNOME era, a sua volta, dichiarante de relato, da duplice fonte: egli avrebbe infatti appreso dell’omicidio sia da NOME COGNOME COGNOME gli avrebbe inattendibilmente confidato di avervi partecipato assie all’imputato, sia da NOME COGNOMECOGNOME che avrebbe appreso del fatto da NOME COGNOME, non si sa come informato. Si tratterebbe, in questo secondo caso, d una dichiarazione de relato di terzo grado, da fonte ignota e contrastante con quanto riferito da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME di avvenuta consumazione (non l’As mediano ma l’autorimessa di NOME COGNOME).
Quanto a NOME COGNOME, ulteriore testimone de relato, COGNOME agli atti un’intercettazione ambientale di una conversazione avvenuta tra il dichiarante la fidanzata della vittima, in cui il dichiarante commenterebbe l’omici sostenendo che era stato eseguito da COGNOME COGNOME ragioni di natura personal Anche NOME COGNOME, poi, COGNOME indicato l’autorimessa di NOME COGNOME come COGNOME dell’uccisione; il cadavere COGNOME stato successivamente trasportato automobile (una Ford Fiesta, e non una Fiat Panda) e abbandonato nei pressi de cimitero di Melito. Ulteriori divergenze si registrerebbero in merito ai nomi d persone presenti alla riunione nei momenti antecedenti l’omicidio.
Per quanto riguardava NOME COGNOMECOGNOME le sue dichiarazioni, oltr contrastare con quelle di COGNOMECOGNOME COGNOME anche internamente contraddittor Il dichiarante avrebbe più volte cambiato versione in ordine alle persone prese all’interno dell’appartamento prima dell’omicidio, al COGNOME dove egli si trov alle circostanze in cui egli avrebbe appreso della morte di COGNOMECOGNOME COGNOME movent Sarebbe una fonte totalmente inaffidabile.
Anche le risultanze tecnico-scientifiche di indagine COGNOMEro contrastan con le dichiarazioni dei collaboratori. Dall’esame autoptico risulterebbe c delitto fosse avvenuto antecedentemente alla mezzanotte del 2 dicembre 2012, ma la circostanza COGNOME inconciliabile con il narrato dei collaboratori avrebbero fatto riferimento alle prime ore del mattino del 3 dicembre. Né, pri di mezzanotte, la vittima avrebbe potuto essere uccisa sul COGNOME, assai traffi del ritrovamento, avvenuto alle 7 del mattino, COGNOME il suo corpo COGNOME st ben prima notato e segnalato. La macchia di sangue presente sull’asfalto, sott corpo della vittima, smentiva la tesi che l’esecuzione andasse colloc nell’autorimessa di NOME COGNOME. La vittima, infine, era stata attinta da arma da fuoco provenienti da armi di diverso calibro, in contrasto con quan affermato sul punto dal collaboratore COGNOMECOGNOME
Sulla base di queste considerazioni, la difesa ritiene che la sent impugnata debba essere annullata, essendo basata su dichiarazioni discordanti inattendibili, impropriamente ritenute sovrapponibili e convergenti, in spregi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione prova dichiarativa e alle censure difensive che quei principi richiamavano.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione al rilievo della premeditazione.
La sentenza impugnata non avrebbe individuato il momento di insorgenza della volontà omicida difesa, né avrebbe argomentato in merito ai due element l’uno cronologico, l’altro psicologico, necessari per ritenere sussi l’aggravante in discorso.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazione in relazione al rilievo della recidiva.
La relativa richiesta di esclusione non COGNOME stata esaminata.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche, nella massima estensione ed in misura prevalente sulle contesta aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legg penale e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della sua pe responsabilità, assumendo violato, ad opera dlella sentenza impugnata, il metod di valutazione prescritto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dedotta inaffidabilità soggettiva e oggettiva delle fonti dichiarative rapprese dai collaboratori di giustizia, nonché di pretese insanabili incongruen antinomie dei relativi narrati, che – non adeguatamente superate dalla sente stessa – impedirebbero loro, in base ai criteri epistemologici elaborati consolidata giurisprudenza di legittimità, di integrarsi vicendevolment assurgere a dignità di prova.
Il motivo è fondato, nei termini e limiti di seguito precisati.
2. Noti sono i corretti criteri di valutazione delle chiamate in reità, correità, alla stregua dei principi sul tema ripetutamente affermati giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice deve in primo luog verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti c chiamati ulteriori e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’a dei coautori e complici; in secondo COGNOME, deve verificare l’attendibilità dichiarazioni rese, valutandone l’intrinseca consistenza e le caratterist avendo riguardo, tra l’altro, alla loro spontaneità e autonomia, alla precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coere costanza; deve, infine, verificare l’esistenza di riscontri esterni di individualizzante («gli altri elementi di prova» di cui è menzione nell’art. comma 3, cod. proc. pen.), onde trarne la necessaria e definitiva conferma d costrutto accusatorio (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, COGNOME, Rv. 235212-01).
I riscontri esterni possono anche consistere in chiamate in reità o corr ulteriori, e quindi l’affermazione di penale responsabilità può certamente bas su dichiarazioni accusatorie plurime, tutte provenienti da soggetti rientranti categorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché qu rivestano i caratteri di attendibilità e soggettiva credibilità di cui si è de ulteriori caratteri di reciproca autonomia e adeguata convergenz individualizzante (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 20:13, Aquilina, Rv 255143-01; v. anche Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv
273301-01; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, NOME, Rv. 267528-01; Sez. 3, n 44882 del 18/07/2014, NOME, Rv. 260607-01).
Quando la chiamata abbia come fondamentale riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, chiamate di analogo tenore che si anche de relato, il vaglio deve essere particolarmente stringente e devono essere riassuntivamente rispettate le seguenti condizioni: a) deve risul positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ci dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, sec canoni già sopra enunciati; b) devono essere accertati i rapporti personali dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispo al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) deve esservi convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) deve esservi l’indipendenza delle chiamate, nel senso che esse non devono rivelarsi frutto di intese fraudolente; e) deve sussistere l’auton genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informaz diverse (tra le molte Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134 01).
Alla Corte Suprema compete il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento seguito al riguardo e d argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento probatorio (Sez. 5, n. 6 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e in tale specific prospettiva funzionale essa è chiamata a ripercorrere l’esperienza conoscitiva giudice del merito.
Riguardata alla luce di tali criteri, la sentenza in verifica non su vaglio di legittimità.
Essa, infatti, dovendo cimentarsi con il tema dell’apprezzamento istrutto di plurime chiamata in correità, o anche solo in reità, per lo più de relato e non asseverate, o non asseverabili, dalla fonte diretta, se pure formalmente rich i pertinenti parametri di valutazione, sopra sintetizzati, sfugge sul punto a vero approfondimento.
Il giudice di appello effettua un acritico recepimento delle valutazio conclusioni cui era pervenuto il primo decisore e non riesarnina in concre anche solo per dimostrarne, se del caso, l’infondatezza, i profili di criticità specifici motivi di appello COGNOMEno evidenziato, e che il primo motivo odierno larga parte ripropone, in ordine all’attendibilità, intrinseca ed estrinsec dichiarazioni, e in ordine all’effettivo grado di convergenza delle chiamat punti non propriamente marginali del narrato (COGNOME di consumazione, modalità
omicida, movente); come pure in ordine alla congruenza della ricostruzione quel narrato sottostante con gli accertamenti balistici e tecnico-scien condotti su persone e luoghi, oggetto di ulteriori e pertinenti censure, ch sono state prese in minima considerazione.
Vero è che questa Corte suole affermare che la struttura giustificativa de sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un uni complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli d primo giudice e recependo sostanzialmente i passaggi logico-giuridici della pri sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova p a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, NOME, Rv. 27721801; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 139 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 de 10/01/2007, COGNOME, Rv. 236181).
Tale principio non può essere inteso, tuttavia, come affrancazione d giudice di secondo grado da ogni serio impegno motivazionale, né rappresentare il pretesto per la sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione (Sez. U, 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226488-01), quale opportunità che l’ordinamento riconosce alla parte processuale di ottenere una nuov valutazione, ispirata a canoni di appropriatezza, eventuale concisione comunque di effettività, di specifici temi e COGNOMEoni che ritenga, spiegand contestualmente le ragioni, la decisione impugnata non abbia affrontato in mod soddisfacente.
A fronte delle ampie e puntuali deduzioni confutative dell’appellante, giudice a quo avrebbe COGNOMEo, ancorché sinteticamente, farsi nuovamente carico delle segnalate discrasie e degli elementi che si pretendevano dissonant svolgere un suo proprio ragionamento sul COGNOME le relative doglianze fossero d ritenere inidonee ad infirmare la tenuta motivazionale della decisione appella senza rifugiarsi in proclamazioni assertive.
Un serio confronto del secondo giudice con le argomentazioni difensive al riguardo è viceversa mancato.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, previo assorbimento dei motivi ulteriori di impugnazione, ai fini del rinnovato giudizi ordine in ordine alla credibilità, attendibilità e reciproca capacità di riscont fonti dichiarative alla luce delle contestazioni difensive.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso il 28/11/2023