Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21621 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 01/12/2023 dal Tribunale di Palermo – sez. riesame misure cautela ri.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi, per l’indagato, gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, sezione riesame misure cautelari, esclusa la circostan aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen., ha nel resto confermato l’ordina coercitiva con la quale il g.i.p. distrettuale del medesimo Tribunale aveva disposto l’applica a COGNOME NOMENOME indagato in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., della misur cautelare della custodia in carcere.
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell’indagato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d’interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., difetto d autonomia delle ordinanze del g.i.p. e del Tribunale, nonché carenza del necessario quadro indiziario della partecipazione del ricorrente all’enucleato sodalizio (che non sarebbe conferm dalle acquisite intercettazioni, all’uopo erroneamente valorizzate).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della prescritta specificità (in meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dal Tribunale in forza argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta), e comunque, in p manifestamente infondati, in parte non consentiti.
Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 27440 – 01) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, ricorre un’auton valutazione da parte del giudice, secondo quanto richiesto dall’art. 292, comma 2, lett. c-b cod. proc. pen. – anche in sede di gravame – pur quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con dichiarazione di condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché “valuta autonoma” non vuol dire “valutazione diversa o difforme”, sempreché – come nel caso di specie – emerga dal provvedimento una ragionata rielaborazione critica degli elementi sottoposti vaglio giurisdizionale sfociata nella motivata condivisione delle altrui conclusioni.
1.1. Nel caso in esame, in particolare, il Tribunale ha argomentato la contestata conferma dell’ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. valorizzando a sua volta le plurime intercettazio conversazioni eseguite in corso d’indagine preliminare, i cui esiti hanno trovato importanti se processualmente non necessarie – conferme nelle videoriprese pure eseguite, motivatamente concludendo per l’intraneità dell’indagato all’enucleato sodalizio di tipo mafioso, per cont quale egli organizzava, con significativa continuità, incontri per i sodali, svolgendo funz referente per conto del soggetto che è apparso essere in posizione verticistica, ovvero NOMENOME ha anche valorizzato gli esiti di una annotazione di P.G. del 2023 quanto all’attuali delle ritenute esigenze cautelari.
1.2. A fronte di tale quadro, il ricorrente in concreto si limita a proporre propone una l alternativa delle valorizzate intercettazioni, non consentita in sede di legittimità in documentati travisamenti o comunque di interpretazioni manifestamente illogiche od irragionevoli delle conversazioni captate come riportate in atti.
1.2.1. Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 01) ha, in proposito, già chiarito che, in materia di intercettazioni telefoniche, cos questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della moti con cui esse sono recepite.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
2.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle sp processuali, nonché (in presenza di profili di colpa quanto alla determinazione delle cause de dichiarata inammissibilità) della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2.2. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 15 marzo 2024