Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. RIESAME di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanza del 23 ottobre 2023, con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobr 1990 n. 309 (capo 1), commesso “in Bologna struttura presente, operativa e tuttora permanente”, e a plurimi delitti scopo di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (capi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 83), commessi tutti nei primi mesi dell’anno 2020, la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con ordinanza dello stesso G.I.P. del 28 novembre 2023 con quella degli arresti domiciliari.
1.1.11 Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione, sequestri di plurimi quantitativi di stupefacente di varia tipologia e arresti in flagranza, che aveva fatto emergere un’associazione criminosa composta da cittadini magrebini dediti al commercio illecito di sostanze stupefacenti, in grado di movimentare con cadenza settimanale quantitativi pari a svariati chilogrammi di cocaina e hashish.
1.2. In tale contesto associativo, caratterizzato da struttura piramidale articolata su più livelli con suddivisione di ruoli, operante con diramazioni in diversi quartieri cittadini, era emersa la figura di NOME COGNOME, quale capo e promotore del sodalizio, con il ruolo di primo responsabile della piazza di spaccio RAGIONE_SOCIALE “Caserme Rosse”, attiva nell’ambito del quartiere Corticella e affidata a NOME COGNOME, a sua volta coordinatore di diversi altri giovani; di punto di riferimento di altri sodali responsabili della gestione della piazza di spaccio del Centro Lame; di sistematico approvvigionatore di sostanze stupefacenti per i sodali responsabili della gestione RAGIONE_SOCIALE piazze di spaccio dei quartieri Barca e Bolognina; promotore e autore di attività di spaccio al dettaglio nei confronti di una fitta rete di consumatori abituali.
Contro l’ordinanza, la difesa dell’ indagato ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e dei reati scopo, nonché alla mancata configurazione, in ordine a questi ultimi, dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Il difensore lamenta che il Tribunale avrebbe adottato una motivazione standardizzata con riferimento a tutti gli indagati attinti da misura e avrebbe
sostenuto in maniera erronea che in sede di riesame non fossero stati contestati i gravi indizi, quando invece tale contestazione era insita in quella relativa all’assenza di autonoma valutazione da parte del Gip della richiesta di misura avanzata dal Pubblico Ministero. Osserva, inoltre, che il rigetto da parte del Tribunale della eccezione di nullità dell’ordinanza genetica in quanto priva di autonoma valutazione, era stato anch’esso motivato in maniera carente e standardizzata.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale, in replica alla eccezione di nullità dell’ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione, ha osservato che, a prescindere dal difetto di specificità della eccezione difensiva che non aveva indicato gli aspetti specifici dei quali era stata omessa la valutazione, il G.I.P. aveva dato prova di avere effettuato una autonoma considerazione e valutazione del materiale indiziario in atti. Se era vero, infatti, che, nella trattazione dei reati fine aveva richiamato e riportato quanto esposto dal Pubblico Ministero nella richiesta di misura, è altrettanto vero che di tale operazione lo stesso giudice aveva dato atto, sul presupposto che l’esposizione del Pubblico Ministero fosse esaustiva e completa, e aveva, poi, svolto valutazioni conclusive alle pagine 226-228 dell’ordinanza, con cui, a riprova dello svolgimento di un vaglio autonomo e penetrante, aveva anche escluso la gravità indiziaria in relazione ad alcuni specifici episodi. Analoghe considerazioni dovevano essere formulate anche con riferimento alg passaggio della motivazione GLYPH relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, posto che anche per tale profilo il G.I.P. ha dapprima richiamato la prospettazione del Pubblico Ministero, per poi svolgere alle pagine 290-292 proprie autonome valutazioni in riferimento sia alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato associativo, sia in riferimento al ruolo rivestito dai singoli indagati, tra cui l’odierno ricorrente.
Il Tribunale ha, indi, osservato come, in difetto di espressa contestazione specifica relativa alla sussistenza del reato contestato al ricorrente, è in assenza di elementi di riscontro negativo rispetto alla ricostruzione e valutazione operata dal Gip, l’ordinanza dovesse essere confermata.
3.1. A fronte della motivazione su indicata, come visto perfettamente coerente con i prinYcipi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, i ricorrente si è limitato a ribadire la stessa generica eccezione di nullità già avanzata in sede di riesame. Il difensore non ha specificato, ancora una volta, quali aspetti non sarebbero stati autonomamente valutati e in che senso tale omissione avrebbe inciso 5MIla valutazione finale e non si è confrontato con i passaggi dell’ordinanza che avevano evidenziato gli indici di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela del compendio indiziario sottopostogli dal Pubblico Ministero.
Infine GLYPH manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata motivazione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza dei reati contestati al ricorrente. Da un lato la censura relativa alla gravità indiziaria, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è ontologicamente ricompresa in quella relativa alla nullità dell’ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione dal parte del G.I.P: la mancanza di autonomo vaglio del materiale indiziario non sottende affatto l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di contestazione. Il Tribunale, in ogni caso, ha adempiuto al dovere di motivazione attraverso il legittimo richiamo per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a fronte dell’assenza di articolate deduzioni difensive idonee a disarticolar ragionamento probatorio (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, COGNOME, Rv. 272628; Sez 6, n. 566 del 29/10/2015, del 2016, COGNOME, Rv. 265765).
4.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono element per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 6 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende
Deciso il 17 aprile 2024
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