Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9155 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato 1’08/01/1942 a Genova nei confronti di COGNOME PietroCOGNOME nato il 03/02/1981 a Recco avverso la sentenza in data 16/05/2024 della Corte di appello di Genova
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio agli effetti civili;
lette le memorie e le conclusioni inviate dal difensore della parte civile ricorrente e dal difensore dell’imputato.
I
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/05/2024 la Corte di appello di Genova ha riformato quella del G.u.p. del Tribunale di Genova in data 11/07/2019, prosciogliendo NOME COGNOME dal reato di calunnia in danno di NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione e revocando le statuizioni civili in favore di COGNOME in ragione dell’insuperabile dubbio sulla sussistenza del fatto.
Ha proposto ricorso la parte civile NOME COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il giudizio si era fondato sull’assunto di un insuperabile dubbio circa la falsità dell’incolpazione formulata nella denuncia presentata da COGNOME, in quanto per i rapporti di amicizia tra COGNOME e l’agente di polizia municipale COGNOME e per lo screzio intercorso tra COGNOME e COGNOME non avrebbe potuto escludersi che costui avesse ridimensionato la portata delle frasi pronunciate da COGNOME.
Ma in concreto la Corte non aveva preso in considerazione le dichiarazioni della persona offesa e aveva formulato un giudizio basato esclusivamente su non corroborate congetture.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 129, 531 e 538 cod. proc. pen.
La Corte aveva prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione, incorrendo tuttavia in una valutazione contraddittoria, in quanto o non vi era la prova della falsa incolpazione ed allora avrebbe dovuto pronunciarsi l’assoluzione con più ampia formula, o quella prova vi era ed allora non avrebbero potuto revocarsi le statuizioni civili.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’annullamento con rinvio agli effetti civili.
Il difensore della parte civile ha inviato conclusioni e nota spese.
Una memoria, con contestuale richiesta di liquidazione delle spese, è stata inviata anche dal difensore dell’imputato.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve premettersi che il proscioglimento di NOME COGNOME per intervenuta prescrizione del reato di calunnia in danno di NOME COGNOME è, agli effetti penali, irrevocabile.
In questa sede, a seguito del ricorso della parte civile COGNOME, si discute invece della condotta di COGNOME solo al fine di stabilire se la stessa possa essere ricondotta ad un illecito civile in danno di COGNOME (si richiama sul punto Corte cost. sent. n. 182 del 2021; Sez. U, n. 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).
Ciò posto, il ricorso risulta fondato.
Al di là della contraddittoria e illegittima valutazione della Corte che, da un lato, si è limitata a dichiarare il reato estinto per prescrizione e, dall’altro, h nondimeno, revocato le statuizioni civili, nel presupposto di un insanabile dubbio, in tal modo sottraendosi all’onere di vagliare, anche a fronte di una regiudicanda di natura civilistica, la sussistenza o meno dei presupposti per giungere ad un più ampio proscioglimento (sul punto Sez. U, Calpitano, cit.; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273), deve rimarcarsi che l’intera motivazione della sentenza impugnata si espone alle censure formulate dalla ricorrente parte civile.
Deve, infatti, osservarsi che costituiva oggetto di accertamento la pretesa falsità dell’accusa, formulata da COGNOME nei confronti di NOME, di avergli rivolto ingiurie e minacce: in tale prospettiva assumeva rilievo la dichiarazione resa dal vigile NOME COGNOME che aveva sostanzialmente escluso che COGNOME avesse tenuto nei confronti di COGNOME il contegno di cui era stato accusato.
A fronte di ciò, la Corte ha ritenuto che, stante il rapporto di amicizia tra COGNOME e COGNOME e considerato un precedente screzio intercorso tra COGNOME e COGNOME, non potesse escludersi che il vigile, condizionato da quegli elementi, avesse inteso ridimensionare le frasi pronunciate da COGNOME.
Si tratta, a ben guardare, di motivazione laconica e del tutto congetturale, che non dà conto degli elementi sulla base dei quali la Corte ha ritenuto sussistente un rapporto di amicizia tra COGNOME e NOME, tale da assumere efficacia condizionante, e non spiega in che modo il precedente screzio, peraltro sfociato in un procedimento a carico di COGNOME, potesse aver condotto il vigile a compiacere NOME a scapito delle accuse formulate da COGNOME.
Deve dunque rilevarsi che è mancata la valutazione dell’attendibilità dei dichiaranti, condotta sulla base di elementi fattuali precisi e alla luce di idonee regole di esperienza, ciò che in concreto vulnera il giudizio formulato (si richiama sul punto Sez. 4, n. 10153 dell’11/02/2020, C., Rv. 278209; sull’inidoneità del ricorso a mere congetture, cfr. anche Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385).
Il vizio comporta l’annullamento della sentenza solo agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
In sede di rinvio si procederà altresì al regolamento delle spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità.
Così deciso il 06/02/2025