Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27829 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
CARMINE RUSSO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 23/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 23 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, confermando la detenzione domiciliare in atto, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale del condannato, in quanto il 10 settembre 2024 egli aveva violato la detenzione domiciliare, che gli era stata concessa per motivi di salute con precedente provvedimento del 20 dicembre 2023, essendo stato sorpreso all’esterno dell’abitazione a passeggiare con il cane.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce non essere stata effettuata nella sua completezza la valutazione prognostica richiesta dalla legge, in quanto il Tribunale si Ł limitato a valutare soltanto un episodio particolare, che non Ł stato ritenuto integrare reato, perchØ, quando Ł stato controllato dalla polizia giudiziaria, il condannato si trovava davanti la porta di casa sua e permetteva al solo cane, legato da guinzaglio, di muoversi all’esterno.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł fondato.
Nella parte in cui descrive l’istruttoria l’ordinanza ha riportato sia la posizione giuridica del condannato che risulta dalle banche dati a disposizione dell’autorità giudiziaria (nessun precedente penale diverso dal reato in espiazione; nessun carico pendente) sia i risultati della indagine effettuata nei suoi confronti dall’U.e.p.e. (che Ł stata positiva).
Nella stessa parte riservata agli esiti dell’istruttoria l’ordinanza ha riferito delle
Sent. n. sez. 2407/2025
CC – 11/07/2025
R.G.N. 17533/2025
informazioni di polizia sul conto del condannato, ed in particolare, della circostanza che il 10 settembre 2024, mentre si trovava agli arresti domiciliari, egli Ł stato sorpreso al di fuori dell’abitazione mentre portava a passeggio il cane.
Da questa elencazione dei risultati dell’istruttoria il Tribunale ha tratto la prognosi negativa, sul pericolo di recidiva e sulla idoneità alla rieducazione del condannato, che lo ha portato a respingere l’istanza di affidamento in prova.
Ma il controllo di polizia in cui il condannato Ł stato sorpreso all’esterno dell’abitazione con il cane, pur dovendo trovare senz’altro un posto nella valutazione ex art. 47 ord. pen., in quanto indice della leggerezza con cui il condannato ha ottemperato alle prescrizioni della misura alternativa e della sua tendenza ad incorrere di nuovo nella devianza, però non regge in modo adeguato la conclusione dell’ordinanza impugnata, secondo cui a tale comportamento consegue che debba ‘escludersi qualsiasi possibilità di prognosi favorevole’.
La valutazione che deve effettuare il Tribunale di sorveglianza ex art. 47 ord. pen. Ł, infatti, una valutazione complessa, che deve tener conto della gravità del fatto (Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174 – 01) e della personalità del condannato, che, a sua volta, può essere desunta sia dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01), dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01), e dalle informazioni di polizia ( Sez. 1,n. 31640 del 14/07/2022, Serao, n.m.), che dalle possibilità di contenimento dettate dalla situazione soggettiva, familiare e lavorativa che lo caratterizza (Sez. 1, Sentenza n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 – 01).
In una situazione quale quella in esame, in cui il condannato Ł in espiazione per l’unico reato che compare nel certificato penale, non ha denunce pendenti, ha ricevuta una relazione favorevole da parte dell’U.e.p.e. chedà atto dell’avvio da parte sua di un processo di revisione critica, l’aver desunto in modo definitivo ‘qualsiasi possibilità di prognosi favorevole’ dalla violazione alle prescrizioni della misura alternativa in essere assume tratti di manifesta illogicità che impongono una riconsiderazione piø approfondita.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che si versi in caso di manifesta illogicità della motivazione in casi, come quello in esame, in cui vi sia carenza di connessione tra le premesse della abduzione e le conclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271636; conforme, piø di recente, Sez. 4, Sentenza n. 12713 del 12/03/2025, Biundo, n.m.).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che la stessa deve essere annullata, nella parte in cui ha respinto l’istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME