Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30642 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30642 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata, nei confronti di NOME COGNOME la pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso il 15 febbraio 2018 dal Pubblico ministero di Napoli, in relazione alla quale il condannato era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, che aveva avuto inizio il 16/03/2020.
A tal fine, ha rilevato che il Russo, dopo la scadenza dell’affidamento in prova (il 27/02/2022), era stato condannato per il reato di guida senza patente, commesso il 20/09/2022, e, con sentenza ormai definitiva, per i reati di tentata estorsione in concorso, e detenzione e porto illegali di armi, entrambi aggravati ex art. 416 bis .1 cod. pen., commessi il 17/10/2022.
Il Tribunale ha valorizzato l’estrema gravità dei fatti per i quali il Russo era stato condannato, commessi a breve distanza (otto mesi) dal termine dell’affidamento in prova; tali condotte, dal rilevante allarme sociale, sintomatiche della contiguità con sodalizi camorristici, disvelavano un’adesione da parte del condannato solo formale al programma di recupero nel corso della sottoposizione a misura alternativa, rivelando invero come il condannato non avesse abbandonato le pregresse logiche di vita, perseverandoin uno stile di vita delinquenziale; concludeva quindi per il mancato conseguimento dell’obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura dell’affidamento in prova Ł preordinato, pervenendo quindi aduna declaratoria negativa quanto all’estinzione della pena, con effetto ex tunc, sin dalla stessa sottoposizione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione denunciando, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 47 ord. pen.
– Relatore –
Sent. n. sez. 2323/2025
Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia ritenuto non validamente espiata l’intera pena ex tunc, senza aver tuttavia proceduto ad una valutazione dell’effettiva gravità della condotta delittuosa posta in essere da NOME COGNOME in data successiva all’intervenuta espiazione della pena per la quale si trovava in misura alternativa; nØ il Tribunale ha valutato il comportamento tenuto dal condannato durante l’esecuzione della pena, protrattasi per quasi due anni in assenza di qualsiasi infrazione. Nell’ancorare la decisione alla commissione di un reato commesso successivamente all’espiazione della pena, il Tribunale ha omesso di motivare in ordine all’incidenza negativa di detto fatto-reato, mancando di operare una compiuta valutazione del comportamento osservato dal condannato nel corso dell’affidamento in prova ai servizi sociali e sull’intera pena espiata, connotata, nel caso di specie, da un’esemplare condotta di partecipazione all’opera rieducativa.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta, ha chiesto respingersi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ vertente su censure manifestamente infondate.
Eccepisce in sintesi il Russo, l’illegittimità della valorizzazione, in funzione della revoca e con portata retrospettiva, di un comportamento criminoso che si colloca temporalmente ben al di là della conclusione del periodo di affidamento, durante il quale egli Ł stato sottoposto a prescrizioni, limitative della libertà personale, che ha rispettato, in tal modo dimostrando di avere seguito il percorso rieducativo.
In proposito, il Tribunale di sorveglianza ha debitamente spiegato per quale motivo la commissione, da parte di Russo, del piø recente reato valga ad attestare il fallimento della pregressa azione risocializzante e si Ł, in tal modo, orientato in coerenza con il pacifico e condiviso indirizzo ermeneutico stando al quale «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell’esito della prova, Ł possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacchØ essi, quantunque di per sŁ inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell’obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa Ł preordinata. A tal fine il Tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l’esecuzione della prova e, dall’altro, dell’effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell’affidamento e dell’eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell’esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilità al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale» (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, COGNOME, Rv. 220877 – 01; Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274482 – 01; Sez. 1, n. 3727 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 242526 01).
Contrariamente a quanto denunciato in ricorso, peraltro, il Tribunale ha preso in considerazione il formalmente positivo comportamento serbato dal condannato in costanza di misura alternativa, ritenendolo tuttavia, con motivazione logicamente argomentata, subvalente rispetto alla gravità del fatto per cui era intervenuta condanna, sintomatico della contiguità con sodalizi camorristici.
3.Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME