Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37947 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37947 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 13/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1606/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
CC – 13/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 17 giugno 2025 dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 14 maggio 2025 dalla Corte d’appello di Palermo, che ha rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di NOME, ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Proponendo un motivo di ricorso, il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle ragioni della presunta inadeguatezza degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie.
Il difensore ha premesso che il ricorrente è imputato del delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per condotte di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente in modestissime quantità poste in essere nel quartiere Sperone di Palermo nei mesi di luglio e agosto dell’anno 2021 ed è stato condannato per tali delitti alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione all’esito del giudizio di primo grado.
La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, tuttavia, manifestamente illogica e meramente congetturale.
L’imputato è, infatti, sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere dal mese di ottobre del 2023 e il luogo indicato dalla difesa per gli arresti domiciliari è in un piccolissimo comune, distante «centinaia di chilometri» dal luogo di consumazione dei reati contestati; gli arresti domiciliari in una provincia diversa e in luogo assai distante da quello di commissione dei reati accertati, dunque, sarebbero pienamente idonei a prevenire l’eventuale reiterazione del reato.
Il Tribunale di Palermo avrebbe, in primo luogo, affermato in modo puramente apodittico che l’allontanamento dell’imputato da Palermo non affievolirebbe le esigenze cautelari e, segnatamente, il pericolo di recidiva, risultando inidoneo a recidere i contatti del ricorrente con l’ambiente ‘criminogeno’.
Lo stesso Tribunale di Palermo, di seguito, avrebbe contraddittoriamente rilevato che le esigenze cautelari ravvisate erano strettamente connesse allo «stabile e radicato inserimento nel contesto del quartiere ‘Sperone’».
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 ottobre 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla ‘proporzionalità’ della misura implica l’apprezzamento del ‘tipo’ di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all’esito di un rigoroso esame della personalità dell’accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020, Viti, Rv. 280470-01).
In tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento circa l’inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982-01).
Il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è, dunque, chiamato a valutare l’adeguatezza di quest’ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell’indagato (Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 275786-01; Cfr., altresì, Sez. 2, n. 3944 del 1993, Venezia, Rv. 195228-01).
3.2. Il Tribunale di Palermo non ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto ha ritenuto inadeguata la misura gradata degli arresti domiciliari, considerando esclusivamente la gravità e la pluralità dei reati commessi dal ricorrente.
Il Tribunale, in particolare, ha sottolineato l’intensità dei traffici illeciti, attestata dal rilevante numero di episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti posta in essere in un arco temporale limitato secondo schemi consolidati, indice di professionalità e di serialità della condotta, di stabile e radicato inserimento nel settore del traffico illecito delle sostanze stupefacenti.
Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, rilevato che la possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in luogo diverso e distante da quello della commissione dei reati contestati non è di per sé idonea a far ritenere affievolite le esigenze cautelari «valutate e ritenute di tale pregnanza da imporre la misura del massimo vigore» (pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale ha, tuttavia, motivato solo apoditticamente sull’inadeguatezza a tutelare le esigenze cautelari della misura coercitiva degli arresti domiciliari eseguita in luogo assai distante da Palermo.
La concretezza e la attualità delle esigenze cautelari descritte dal Tribunale è, infatti, strettamente legata alla operatività del ricorrente nella piazza di spaccio nel quartiere Sperone di Palermo; le stesse, dunque, in linea di principio, ben potrebbero essere soddisfatte anche dalla misura coercitiva degli arresti domiciliari, ove garantisca, mediante l’allentamento dei legami organici del ricorrente con il proprio ambiente criminale di origine, l’affievolimento delle occasioni di recidiva.
D’altra parte, il mero generico riferimento ai precedenti penali specifici del ricorrente non consente di verificare il ‘tipo concreto’ di recidiva che si intende contrastare e se lo stesso permanga immutato nonostante l’allontanamento dall’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato e se le condizioni personali del ricorrente e la sua personalità consentano o meno di fondare un ragionevole affidamento sulle sue capacità autocustodiali in costanza di esecuzione degli arresti domiciliari.
4. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen., che valuterà l’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13/11/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME