Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35793 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 22/01/1962 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 14/02/1986 COGNOME NOME nato a VENAFRO il 06/09/1984
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il diferrsore procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Le decisioni di merito hanno avuto ad oggetto il delitto di omicidio pluriaggra commesso in Napoli il 13 febbraio 2014 in danno di NOME COGNOME ed i re connessi in tema di armi.
1.1 La decisione di primo grado, emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data ottobre 2021 ha affermato la responsabilità in concorso di COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, con condanna degli imputati alla pena dell’ergastolo.
1.2 In riferimento alle fonti di conoscenza, va brevemente ricordato ch ricostruzione del fatto, al di là degli elementi di prova generica, si è basata dichiarative (interne ai sodalizi criminali operanti nel quartiere dove si è ve il fatto) e sui contenuti di intercettazioni di conversazioni.
L’omicidio si è verificato nel quartiere INDIRIZZO di Napoli all’interno di un sal barbiere. La vittima – NOME COGNOME – aveva soltanto ventiquattro a venne raggiunta da più colpi di arma da fuoco, tra cui uno mortale, esplosi co medesima arma.
1.3 Il titolare della barberia, COGNOME NOME, ha riferito che un solo uomo fare ingresso nel salone e a consumare il delitto. La persona era travisata (co maschera bianca) e gli sembrò più alto di lui (COGNOME è alto 173/174 cm Analoga indicazione viene fornita da COGNOME NOME, che si trovava nel nego insieme al COGNOME. Entrambi scapparono all’esterno del negozio appen capirono ciò che stava accadendo.
1.4 II padre della vittima, COGNOME NOME, è ritenuto uno dei vertici di clan camorristici operanti nel territorio ove si è verificato il fatto. Le fonti dichiarative di maggior rilievo sono rappresentate dai collaboranti NOME Pasquale, NOME, COGNOME NOME, COGNOME. Sulla base di detti contributi dichiarativi (sintetizzati nel testo della de primo grado), tutti de relato ma con informazioni provenienti in massima parte proprio da,COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, si è ritenuto dimostrato che fu COGNOME NOME ad esplodere i colpi di arma da fuoco verso
vittima, con il contributo logistico di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ulteriori elementi di sostegno logico alla ricostruzione sono derivati dalle reazioni dei familiari del Megali alla notizia dell’omicidio di COGNOME NOME (fratello di NOME), avvenuto nel novembre del 2014, ritenuto espressione di una vendetta da parte dei Sorianello.
La Corte di Assise d’Appello di Napoli con sentenza emessa in data 10 marzo 2023 ha confermato la prima decisione.
2.1 Vengono respinte le doglianze in punto di modalità della ricostruzione del fatto, e si ribadisce tanto la precisione delle dichiarazioni che la attendibilità dei dichiaranti. In estrema sintesi la Corte di secondo grado osserva che:
va confermato il giudizio di attendibilità intrinseca dei principali dichiaranti COGNOME Pasquale, NOME Salvatore, COGNOME NOME, COGNOME, in ragione della accertata (in correlati procedimenti) intraneità ai contesti associativi interessati, a vario titolo, ai fatti. Ciò pone i dichiaranti nella condizione di conoscere la vicenda, per vicinanza ai soggetti coinvolti, vuoi sul fronte dei coautori che sul fronte delle vittime;
vi è sostanziale convergenza tra i suddetti contributi narrativi, con difformità non ricadenti sul nucleo essenziale delle rispettive narrazioni, ferma restando la derivazione indiretta della conoscenza.
2.2 La Corte di secondo grado si sofferma in modo specifico sulle doglianze relative ai contenuti delle dichiarazioni / ritenendo spiegabili i punti di non piena convergenza con il narrato dei testimoni oculari COGNOME e COGNOME o i punti su cui sono emersi dubbi di coerenza logica.
In particolare la Corte di merito si sofferma sul preteso contrasto tra le dichiarazioni dei due testi presenti all’interno della barberia e il dato oggettivo dell’altezza (170 cm) di COGNOME NOME, aspetto da cui deriverebbe la inattendibilità delle dichiarazioni rese, in particolare, da NOME COGNOME. Si afferma, su tale punto, che le dichiarazioni rese dai due testimoni (sulle caratteristiche fisiche e in particolare sull’altezza del killer) sono tutt’altro che precise (anzi, si connotano per la loro assoluta approssimazione) e risentono – in modo inevitabile – della estrema concitazione dovuta alla tragicità dei fatti. Non si tratta, pertanto, di un dato informativo da cui possa derivare un reale «antagonismo» con la tesi di accusa, convalidata in sentenza.
3
2.3 Le dichiarazioni rese tanto da NOME che da COGNOME (nonché in parte da COGNOME) si configurano come ‘confessioni stragiudiziali’ visto che le fonti d deriva la conoscenza sono rappresentate : a) per NOME, in tempi diversi, da COGNOME NOME, COGNOME NOME (con narrazione di maggior dettaglio) e dallo stesso COGNOME NOME; b) per COGNOME e per COGNOME dal COGNOME NOME (il Carr raccoglie informazioni anche dalla famiglia della vittima). La accertata attendib dei dichiaranti consente dunque di apprezzare il particolare valore delle narra rese, cui accedono anche ulteriori elementi in chiave di sostegno logico.
In particolare si citano le conversazioni intercorse dopo la morte di COGNOME NOME COGNOME NOME e il COGNOME (a conferma della familiarità tra i due, tale da ren altamente verosimile la trasmissione di confidenze) e tra COGNOME NOME ed i propri familiari (da cui si comprende che la morte di COGNOME NOME è una azione di vendet trasversale), il contributo dimostrativo proveniente da COGNOME Pasquale, lo st omicidio dei COGNOME NOME.
Si sottolinea la esistenza altresì di una piena convergenza sul movente, incent sulla esistenza del conflitto tra i Sorianello e .41′ COGNOME NOME in riferime avvenuta «occupazione» del basso di costui, con tutto ciò che ne derivava termini di «prestigio criminale» del COGNOME NOME, essendo il COGNOME person lui legata.
Si evidenza altresì la piena convergenza tra i diversi dichiaranti su quanto acc dopo l’omicidio in termini di difficoltà e di «isolamento» del gruppo COGNOME posto che nessuno dei clan del territorio (anche quelli che non avevano bu rapporti con i Sorianello) ebbe a sostenere una azione così cruenta verso il gio COGNOME.
2.4 Non vi è pertanto alcun profilo di incongruenza logica, secondo la Corte Assise di Appello, nelle valutazioni espresse dal primo giudice, con pieno risp delle regole di valutazione di cui all’art. 192 cod.proc.pen. .
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1 L’atto di ricorso proposto da COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articola due motivi.
3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni e quelle dei collaboratori di giustizia.
La difesa riprende il tema della pretesa inconciliabilità tra la tesi di accusa – che indica COGNOME NOME quale esecutore materiale dell’omicidio – e le dichiarazioni rese dai tesi oculari COGNOME e COGNOME
Non si condivide la ‘svalutazione’ del portato testimoniale realizzata in sentenza. Le Corti di merito avrebbero realizzato una sorta di «inversione» dell’ordine di priorità tra le categorie probatorie, posto che la prova testimoniale è quella cui attribuire il maggior grado di affidabilità, mentre in questa vicenda processuale sarebbe accaduto il contrario.
Si ribadisce che l’apporto dichiarativo dei testi aveva portata falsificante rispetto alle informazioni derivanti dai collaboratori di giustizia, in ragione della comparazione operata nei primi momenti dichiarativi tra la statura del killer e quella dei dichiaranti medesimi (in modo da non corrispondere alla statura del COGNOME NOME in modo palese).
Si insiste per la dichiarazione di violazione dei canoni logici e giuridici del ragionamento probatorio.
3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti.
Tutte le dichiarazioni dei collaboranti erano indirette e vengono mutuate dagli stessi imputati, secondo le narrazioni fornite dai dichiaranti per così dire principali (NOME e COGNOME).
Da qui una doglianza di metodo: il riscontro non potrebbe – in simile caso – venire da altro dichiarante che parimenti afferma di aver avuto contezza del fatto dalla medesima fonte (uno degli imputati), posto che dovrebbe riguardare l’effettività della ‘confidenza’ ricevuta da ciascuno dei dichiaranti (riscontro sul fatto della confidenza e non sul contenuto), aspetto su cui la Corte di secondo grado non ha fornito risposta.
3.1.3 Sempre per COGNOME NOME, nonché per gli ulteriori ricorrenti, sono stati depositati motivi aggiunti ed una posteriore memoria di replica. Si insiste, in particolare sul contrasto tra la versione di accusa e la deposizione dei testi oculari. Si afferma che le discrasie tra le varie dichiarazioni non erano affatto marginali e che i pretesi riscontri logici al narrato dei collaboranti sono del tutto insussistenti.
3.2 L’atto di ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME articola due motivi.
3.2.1 Al primo motivo si deduce vizio per mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.
La difesa impugna il diniego di parziale rinnovazione istruttoria relativamente alla richiesta di acquisizione di intercettazioni relative a diverso procedimento che riguardavano gli attuali imputati e che ‘coprivano’, in tesi, anche il giorno dell’omicidio.
La mancata acquisizione sarebbe stata motivata in modo del tutto illogico, sulla base della ritenuta natura ‘esplorativa’ della richiesta difensiva.
3.2.2 Al secondo motivo si deduce si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità concorsuale dei due imputati, operata sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboranti.
Non vi sarebbe stata effettiva risposta alle doglianze formulate nell’atto di appello in punto di attendibilità dei dichiaranti e non irrilevanza dei punti di contraddizione delle diverse versioni rese.
Si ribadiscono i vizi di metodo della decisione che resta fondata su contributi dichiarativi provenienti da soggetti che non hanno avuto diretta conoscenza dei fatti.
Si ripropongono i temi di cui al secondo motivo di ricorso del COGNOME Carlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
Un primo profilo che va esaminato – data la sua priorità logica – è quello della rinnovazione istruttoria in riferimento alle intercettazioni eseguite in diverso procedimento (primo motivo del ricorso congiunto di COGNOME NOME e COGNOME NOME).
2.1 Il motivo è infondato, attesa la congrua motivazione espressa in sede di merito a sostegno del diniego. Va ribadito che in sede di legittimità il diniego di rinnovazione istruttoria in secondo grado (salva l’ipotesi di prova sopravvenuta o
scoperta dopo il giudizio di primo grado) è sindacabile solo attraverso il cont della motivazione del diniego e nei limiti della logicità del contenuto esplicat tale decisione (da ultimo, Sez. III n. 34626 del 15.7.2022, rv 283522 parametro normativo che va seguito in sede di merito è, come è noto, quello della non decidibilità allo stato degli atti e da ciò deriva che la verifica ex post può al più fare emergere, sempre attraverso il controllo della motivazione del diniego sottovalutazione di una «assoluta esigenza probatoria» rimasta inesplorata (in termini v. Sez. I n. 17607 del 31.3.2016, rv 266623).
Nel caso in esame la richiesta difensiva mirava – in effetti – a far emerg assenza di diretti riferimenti – nelle captazioni del diverso processo – a omicidiario oggetto del presente giudizio ma tale dato, pur se ritenuto sussist non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla dinamica probatoria del giudizio responsabilità, per le ragioni esposte in modo coerente nella decisione di me L’ assenza di riferimenti dialettici – pur se fosse stata oggetto di verifica una portata di neutralizzazione delle fonti di prova a carico, ben potendosi e W-zz.0 )”4 .ei> svolti dialoghi in forma diretta tra i partecipanti al fatto omicidiario ( strumenti non oggetto di captazione), trattandosi di fatto accaduto in un con di criminalità organizzata con il coinvolgimento di un soggetto – COGNOME COGNOME – all’epoca dei fatti in stato di latitanza. Il motivo va, pertanto, respinto T :,’, .,<-n , , -‹ ' -u 4 .c.c4, ‹ –( –,uz, (,,,X,b' ,· , , (e
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di COGNOME NOME è parimenti infondato.
3.1 Non vi è alcuna illogicità nel ragionamento probatorio espresso nella decisi di secondo grado, che ha fatto corretto uso di una ordinaria massima di esperie in ragione della quale le esperienze percettive sono influenzate dalle modali dal contesto delle circostanze fattuali vissute dai testimoni.
I due soggetti presenti all'interno della barberia – in particolare – hanno per come descritto in sentenza, l'ingresso del soggetto mascherato all'interno barberia come un momento di grande concitazione, in tutta evidenza caratterizzato dalla necessità di porsi al riparo.
In simile contesto la valutazione delle dichiarazioni ben può tener conto della rapidità del contatto e della forte componente emotiva (del resto evidenziata anche dalle modalità della deposizione resa in udienza) in modo da ritenere 'imprecis comunque 'non significativa' la indicazione circa l'altezza del soggetto che fuoco verso la vittima.
Non si tratta, pertanto, di stabilire una gerarchia tra le diverse fonti dic con attribuzione di maggior valore al narrato dei collaboranti, quanto di pren atto della scarsa precisione delle affermazioni rese – su tale circostanza di -dai testimoni, tali da determinare la impossibilità di porre l'elemento dell' del killer come dato 'accertato' sulla base delle fonti testimoniali.
Nessun reale elemento di smentita delle concordi dichiarazioni dei collaborant pertanto emerso, come si è ritenuto in sede di merito.
3.2 Infondati sono gli ulteriori motivi presentati tanto nell'interesse di NOME NOME che di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.2.1 Le doglianze si pongono essenzialmente su un terreno fattuale ripropongono temi accuratamente vagliati nella decisione impugnata. Si pongono, tuttavia, alcuni temi in diritto circa il modus interpretativo dell'articolo 192 comma 3 cod.proc.pen. lì dove le dichiaraZo * n de relato siano, in massima parte, provenienti dagli stessi soggetti imputati, su cui occorre soffermarsi.
3.2.2 Prima di illustrare, tuttavia, le valutazioni del Collegio sui singoli delittuosi e sulle deduzioni difensive, occorre esporre talune coordi metodologiche relative ai poteri valutativi di questa Corte di Cassazione in rap alla motivazione della sentenza, essenzialmente basata – quanto ai mater ricostruttivi -su dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, imputati del medesimo o di diverso procedimento, e ciò in riferimento alla corretta applicazi – o meno – delle regole normative che esprimono criteri generali di valutazione materiale probatorio (artt. 192, 533 cod.proc.pen.).
Secondo il costante insegnamento di questa Corte il sindacato sulla motivazi del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello svilupp motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giurid trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale ma l'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito (v. Sez. I, 6.6.1996, ric. COGNOME).
4.1 In tal senso, va qui ribadito – in premessa – il generale limite di apprezz delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, non essendo pos compiere – in sede di legittimità – nuove attribuzioni di significato o realizz diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si r preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non
rilevabile, in sede di verifica, un vizio specifico, tale da comportare di per sè l'annullamento della decisione (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).
4.2 Ciò, peraltro, non esclude la necessità di apprezzare – anche in sede di controllo di legittimità e sempre restando nel 'perimetro' della verifica dei motivi espressi nel giudizio di merito – l'avvenuto assolvimento del dovere di «completezza e persuasività» della motivazione in rapporto alle regole di giudizio che presidiano l'affermazione della penale responsabilità (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.) e normativizzano talune coordinate essenziali della parte ricostruttiva del giudizio (art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen.).
Il principio – ormai definitivamente recepito nel sistema processuale – per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'assunto di Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, rv 240763) altro non è che la plastica rappresentazione dell'ordinario procedimento logico sulla base del quale si può ritenere raggiunta, in sede giudiziaria, la prova positiva di una «proposizione» che racchiude in sè un rapporto tra un fatto e il suo autore, quale è l'imputazione.
L'avvenuta esplicazione normativa del criterio (legge n.46 del 2006) chiude un percorso di generalizzazione condivisa, che trova origine nella indicazione di specifiche regole (già nel testo del codice del 1988) tese a guidare l'attribuzione di rilevanza probatoria agli elementi di prova indiziaria (art. 192 comma 2) e agli elementi di prova dichiarativa diversi dalla testimonianza (art. 192 commi 3 e 4) e connotati dalla non 'autosufficienza' dimostrativa (in tal senso già Sez. I, n. 2100 del 6.5.'94, ric. COGNOME, rv. 198079) .
In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenzano a vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo (art.192) dall'altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) dell'intera operazione ricostruttiva.
Lì dove si apprezzi l'inosservanza di tali precetti, pertanto, la motivazione della sentenza può risultare viziata non tanto in punto di mera logicità interna quanto in ragione del generale dovere di rapportare il giudizio sul fatto alle regole decisòrie
tipiche della fase presa in esame, come affermato in più occasioni da questa Co di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, occupandosi in via diretta del caso di una condanna intervenuta nel giudizi secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologìa di vizio in questione – derivante dalla violazione del canone di giudizio di cui all'art. 5 termini di «peculiare concretizzazione del vizio dell'apparenza di motivazione»).
4.3 Ciò posto, vanno ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in te controllo motivazionale emerse nella presente sede di legittimità.
Le funzioni di controllo sull'apparato argomentativo, delimitate dalla avven esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verific
verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materi indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez. H n. 9269 del 5.12.2012 Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incident nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, COGNOME, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, COGNOME, Rv 234167) ;
verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole del tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si ved particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiura formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, COGNOME, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, COGNOME, Rv 245627);
verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;
verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli valorizzati nell'ambito del percorso seguito (applicazione dell'art. 192) e l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del proce indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticola l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza del travisame ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, s punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invoc
ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento» ).
4.4 Nell'applicare tali principi al caso qui trattato, occorre anche evidenziare che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in tema di valore probatorio della chiamata in correità consente di attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula malriuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale).
In realtà nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. – va anzitutto precisato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è tuttavia da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione del 7.5.1999, ric. Emmanuello ove si afferma con chiarezza che una lettura del genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione ' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità).
Va anche precisato che nell'utilizzare l'espressione elementi di prova per descrivere gli elementi 'convalidanti' il legislatore ha di certo inteso evidenziare :
la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso ch stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sens ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa;
la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'ar cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata.
Dunque il riscontro – seppure in via mediata – non può limitarsi ad accres l'attendibilità intrinseca del dichiarante (in punto di attendibilità soggett deve comunque proiettarsi (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) verso i f delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato .
Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intes termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessari completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di conferm l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali eleme in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiam in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di ele dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, Sez. VI n.4108 17.2.1996, ric. COGNOME, rv 204439).
Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorìzzab in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa.
4.5 Nel compiere l' operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capa selezionare – sul piano logico – l'apporto fornito.
Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere gener nel territorio qui esaminato – tra :
– elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazi del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività contenuto; ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissi del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al so indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichia che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a b della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. ;
– elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentan un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul pian oggettivo che, soprattutto, soggettivo; sul punto, è stato ritenuto, in molti che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chia alle azioni delittuose Climesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso e sempre valutandosi in concreto la posizione del chiamato ( tr molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, COGNOME; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avare/lo e Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) , così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del f indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logicoindiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto inf del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez. I n. 167 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acq
– elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa – difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza – accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative – dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione .
4.6 Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione.
Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati – come nel presente processo – dalla provenienza «interna» al circuito criminale posto a monte dell'evento trattato.
La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare suggestive e inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto.
Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero.
Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del dichiarante quanto da operarsi sul versante della
coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo – per tutte – nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 Aquilina (rv 255143 – 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (fonti plurime de auditu).
Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale.
In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate risulta significativa – a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano :
la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.
4.7 L'assenza di tali condizioni (da apprezzarsi sempre in concreto) può pertanto determinare – non essendo possibile operare in sede di legittimità una autonoma «rielaborazione» dell'apparato argomentativo – l'annullamento della decisione impugnata, per quanto sinora argomentato.
Va detto, infatti, che la possibilità di una autonoma valutazione da parte di questa Corte dell'eventuale apparato argomentativo residuo (lì dove, ad esempio, si rilevi
un difetto di autonomia o convergenza di una delle dichiarazioni utilizzate come riscontro incrociato) pure ritenuta in questa sede possibile in ipotesi di rilev del vizio di inutilizzabilità di un singolo elemento di prova (tra le altre, Se 10094 del 22.2.2005, rv 231832 e Sez. V n.569 del 18.11.2003, rv 226972) da un lato tende a scontrarsi, sul piano logico, con la stessa struttura e conforma normativa del giudizio di legittimità, in quanto implica la formulazione di giudizio autonomo da parte della Corte sul fatto oggetto del processo (da riten esorbitante anche dall'ambito applicativo dell'art. 619 cod.proc.pen. come precisato da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302), dall'altro mal si ada fenomeno qui considerato, trattandosi non già di escludere un dato che potrebb non essere stato – in concreto – utilizzato nella decisione ma di rilevar specifico vizio del complesso procedimento di valutazione incrociata dei da disponibili.
Operata siffatta premessa, va rilevato che il caso in esame si caratterizza -quanto al nucleo dimostrativo di maggior rilievo – su un fenomeno di convergenza dichiarativa (per identificazione della causale e dei coautori del fatto omicid tra più fonti che risultano aver riversato conoscenze sul fatto mutuate, secon loro prospettazione, dai soggetti autori del delitto, corrispondenti agli imputati (cd. confessioni stragiudiziali poi riferite dal soggetto destinatari confidenza).
5.1 In un caso del genere è evidente – a parere del collegio – che l'esiste tesi, di più momenti storici in cui COGNOME NOME (in un colloquio con il NOME COGNOME NOME (in un colloquio anch'egli con il NOME) e, soprattutto, Mega NOME (in più occasioni con NOME, COGNOME e NOME) avrebbero fornito narrazioni sostanzialmente analoghe dei fatti, attribuendosi ruoli di co-esecuz del delitto, realizza un fenomeno dichiarativo del tutto assimilabile a q esaminato nella citata decisione Sez. U NOME, senza che possa parlarsi di circolarità dichiarativa.
5.2 Ciò perché la diversità soggettiva dei dichiaranti, pur se tutti indi fenomeno che – lì dove sia stata correttamente scrutinato il profilo di attend soggettiva di ciascuno – contribuisce ad accrescere in modo decisivo il valor ciascuna narrazione e, dunque, la attendibilità della fonte primaria (ch soggetto che realizza la confidenza/confessione). Da qui l'applicazione di regola valutativa di reciproco sostegno del tutto conforme ai contenuti di Sez
Aquilina, senza necessità di ulteriori ed autonomi elementi di riscontro su contenuto delle dichiarazioni.
5.3 E' pertanto erronea – in diritto – la prospettiva seguita dai ricorrenti, posto i contributi resi da NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME sono
stati vagliati in modo del tutto logico sotto il profilo della attendibilità intri mutual
da ciò deriva, in presenza di convergenza sul nucleo essenziale – l'effetto di corroboration
di cui all'art. 192
comma
3 cod.proc.pen. .
5.4 Le ulteriori doglianze mosse dai ricorrenti risultano in fatto, a fronte di motivazione ampia e
logica che ha dato ampiamente conto della ricostruzione del contesto in cui si sono verificati i fatti e della convergenza dei contributi narrativi,
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con difformità su punti del tutto marginali. /Iute,
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I ricorsi vanto pertanto rigettati, cbri condanna al pagamento’ delle spes processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present
giudizio dalla parte civile Comune di Napoli, liquidate come da richiesta.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present giudizio dalla parte civile Comune di Napoli che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in data 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente