Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 1° agosto 2023 il Tribunale di Catania, per quanto ancora rileva, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell’indagato in relazione al capo di imputazione provvisoria di cui alla lett. O (furto aggravato all’interno dell’Istituto scolastico RAGIONE_SOCIALE‘Antonio e all’interno dei locali del Giudice di pace di Adrano).
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al delitto sopra indicato.
Con riguardo al primo reato, si sottolinea che le intercettazioni valorizzate dal Tribunale non dimostrano il ruolo concretamente assunto dal COGNOME, anche alla luce del mancato rilievo, da parte della polizia scientifica, di dati idonei a dimostrare la presenza in loco dell’indagato.
Con riguardo al secondo reato, si osserva che non erano emersi idonei a rivelare la presenza sui luoghi del COGNOME e che le stesse conversazioni intercettate rivelavano che altro soggetto aveva agito, operando con un terzo.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO ha trasmesso, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico, articolato motivo di ricorso, è, nel suo complesso, infondato, dal momento che l’assenza di reperti biologici del COGNOME sui luoghi nei quali i furti sono consumati non è indice univocamente idoneo a scardinare il significato inequivoco delle conversazioni intercorse tra lo stesso e altro soggetto (il COGNOME) come pure con la propria amante e, in generale, il portato di interlocuzioni rivelatrici dell’agire illecito del primo nella notte del 19 aprile 2023.
In realtà, le frammentarie indicazioni contenute in ricorso aspirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, trascurando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215). D’altro canto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
Va, infine, ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17/11/2023
Il Consigliere estensore