Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 406 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 31/07/1997 a NAPOLI avverso l’ordinanza del 17/07/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
nessuno è comparso nell’interesse di NOMECOGNOME nonostante l’istanza di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOMECOGNOME per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 17/07/2023 del Tribunale di Napoli che Hin sede di riesame- ha confermato l’ordinanza in data 04/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata.
Deduce:
“Violazione dell’art. 273 c.p.p. in riferimento all’ipotesi cli reato contestata ex art. 628 comnna 1 e 3 cod. pen.”.
Dopo avere riassunto la dinamica della rapina perpetrata in danno del turista straniero, il ricorrente sottolinea che gli esiti dell’attività investigativa svol nell’immediatezza dei fatti erano insufficienti a far ritenere i gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME
Sottolinea che tale gravità indiziaria veniva ritenuta in testa a COGNOME solo a seguito degli interrogatori di garanzia degli altri indagati e dell’attività intercettiva
La censura si rivolge proprio all’idoneità indiziaria dei risultati delle intercettazioni, al cui riguardo il ricorrente sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto che non necessitassero di riscontri, là dove, invece, i riscontri sono necessari al fine di saggiare l’affidabilità e la genuinità delle esternazioni dei soggetti intercettati,
Deduce, altresì, l’inutilizzabilità, delle intercettazioni delle conversazioni di NOME NOME eseguite presso la sala colloqui della casa Circondariale di Parma, in quanto il decreto del 06/06/2023 (RIT 3674/2023) disponeva l’attività di captazione delle conversazioni di COGNOME NOME e non nei confronti di NOME NOME, nei cui confronti venivano -perciò- eseguite in assenza di un provvedimento autorizzatorio.
Aggiunge che, tuttavia, il contenuto di tali conversazioni non hanno alcuna valenza indiziaria a carico di COGNOME, così come parimenti non le hanno anche le conversazioni di COGNOME NOME, che vengono illustrate e compendiate al fine di sottolinearne la contraddittorietà.
Si nega, infine che le dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME siano convergenti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Anzitutto, è manifestamente infondata la deduzione difensiva secondo cui le intercettazioni possono acquisire valenza indiziaria solo ove riscontrate aliunde.
L’assunto difensivo va in senso contrario all’ormai risalente e pacifico principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale «gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l’imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili quale prova intercettazioni avvenute fra soggetti diversi dall’indagato, al quale, però, i partecipi ai colloqui erano politicamente legati ed al quale riferivano comportamenti illeciti che, in relazione al complesso degli elementi acquisiti nelle indagini, denotavano l’esistenza di un sistema strutturato per orientare l’esito di alcuni concorsi pubblici)», (Sez. 5 – , Sentenza n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi,
Rv. 278314 – 02).
1.2. Manifestamente infondata è la deduzione relativa all’identificazione e al numero di registro del decreto autorizzativo relativo ai colloqui in carcere riguardanti il detenuto COGNOME avendo chiarito il Tribunale che, per un mero errore materiale, si è attribuito a tale provvedimento il numero 3674/2023 e non il numero corretto 3673/2023. E’ palese che tale errore di trascrizione non incide in alcun modo sulla utilizzabilità della intercettazione, che- ed è ciò che conta- risulta regolarmente autorizzata al nome di NOME.
1.3. Le ulteriori deduzioni si rivolgono ai contenuti delle intercettazioni e a loro riguardo si offre un’interpretazione delle conversazioni antagonista a quella ritenuta dal giudice di merito.
A questo proposito deve ribadirsi che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della 4 manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione ccn cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3 , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01.; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 01; Sez. 6, Sentenza n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01).
Quanto GLYPH esposto GLYPH porta GLYPH alla GLYPH declaratoria GLYPH di GLYPH inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME9>
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