Guida in Stato di Ebbrezza: Le Fotocopie dell’Etilometro Sono Prova Piena?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di guida in stato di ebbrezza: il valore probatorio fotocopie degli scontrini dell’etilometro. Questa decisione chiarisce che la presentazione in giudizio di semplici copie non inficia la validità della prova, consolidando un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso trae origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. Un automobilista era stato fermato a Roma e sottoposto al test alcolemico, che aveva restituito valori molto elevati, pari a 1,70 g/l e 1,73 g/l, rientrando così nella fascia di maggiore gravità prevista dalla legge.
La condanna emessa dal Tribunale era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, tentando di invalidare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e il Valore Probatorio delle Fotocopie
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali, contestando sia l’accertamento della sua responsabilità penale sia la quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria). Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente liquidato tali argomentazioni, definendole “generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste”.
Il punto cruciale della decisione riguarda una delle doglianze dell’imputato: il valore probatorio fotocopie degli scontrini dell’etilometro. La difesa sosteneva implicitamente che la sola produzione di copie fotostatiche degli esiti del test non fosse sufficiente a costituire una prova valida. La Cassazione ha respinto con fermezza questa tesi, allineandosi a un solido orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno chiarito che, nel contesto del reato di guida in stato di ebbrezza, la produzione in dibattimento della sola copia fotostatica degli scontrini che registrano i risultati del test etilometrico non integra alcuna nullità. Al contrario, tale documento “costituisce piena prova del fatto ascritto all’imputato”.
Questa affermazione si basa sul principio secondo cui la copia fotostatica di un documento, se non formalmente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale. Nel caso specifico, le fotocopie erano sufficienti a dimostrare in modo inconfutabile lo stato di alterazione alcolica del conducente. La Corte ha inoltre sottolineato come la sentenza d’appello avesse già fornito una risposta congrua a queste obiezioni.
Per quanto riguarda la pena, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito. La dosimetria è stata commisurata non solo alla gravità del fatto, ma anche alla personalità dell’imputato. Sono stati considerati elementi negativi quali i precedenti penali a suo carico, anche per reati gravi come la rapina, e il suo comportamento processuale, caratterizzato dall’assenza durante il giudizio.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Alla luce della genericità dei motivi e della manifesta infondatezza delle questioni sollevate, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza rappresenta un importante promemoria sull’onere di specificità che grava sui motivi di ricorso e consolida il principio secondo cui le prove documentali, anche in copia, mantengono la loro piena efficacia se non validamente contestate.
La fotocopia dello scontrino dell’etilometro è una prova valida in un processo per guida in stato di ebbrezza?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la produzione in dibattimento della sola copia fotostatica degli scontrini dell’etilometro non costituisce una nullità e rappresenta piena prova del fatto, senza necessità di presentare l’originale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi di adeguate ragioni di diritto e di fatto a loro sostegno, non riuscendo a contestare efficacemente le motivazioni della sentenza d’appello.
Quali elementi ha considerato il giudice per stabilire l’entità della pena?
La pena è stata commisurata tenendo conto della personalità dell’imputato, dei suoi precedenti penali (che includevano anche reati come la rapina) e del suo comportamento processuale, caratterizzato dall’assenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), codice strada (tasso alcolemico pari a 1,70 g/I e 1,73 g/I, in Roma il 9/6/2020);
ritenuto che il ricorrente ha dedotto due motivi (quanto all’accertamento della responsabilità e alla dosimetria della pena), con i quali ha prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richies (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in ogni caso, i giudici del gravame hanno dato congrua risposta alle doglianze veicolate con il gravame, sia quanto al valore probatorio delle fotocopie (in base al principio per il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, la produzione in dibattimento della sola copia fotostatica degli scontrini ove sono stati registrati gli es dell’accertamento etilometrico non integra alcuna nullità e costituisce piena prova del fatto ascritto all’imputato, sez. 4, n. 5470 del 22/5/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254847-01; sez. 2, n. 36721 del 21/2/2008, COGNOME, Rv. 242083-01; sez. 3, n. 8557 del 1/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282917-01), laddove la dosimetria della pena è stata commisurata alla personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali anche per rapina e al comportamento processuale (assenza);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024