Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25076 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 dicembre 2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del locale Tribunale aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di furto pluriaggravato consumato ai danni della RAGIONE_SOCIALE, una società in house del comune RAGIONE_SOCIALE Calabria, sottraendo alla medesima una pluralità di mezzi di trasporto e meccanici, del valore complessivo stimato in euro 275.000.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale considerava quanto segue.
Le immagini tratte dall’impianto di videosorveglianza del cantiere ove era avvenuto il furto era emerso come fossero entrate, intorno alle 1.03, nell’area del medesimo cinque persone, parzialmente travisate e comunque non riconoscibili, e come le riprese fossero presto cessate per l’intervenuta disattivazione dell’impianto di fornitura elettrica.
Dalle telecamere di alcuni impianti (di distruzione di carburanti9 si era poi accertato che dalle 4.15 coloro che avevano sottratto i mezzi si erano avviati verso lo svincolo autostradale.
Dalle successive indagini era emerso che:
nelle ore in cui era avvenuto il furto ed in cui i mezzi erano risaliti lungo l’autostrada in direzione nord erano state individuate sedici utenze, solo cinque delle quali avevano impegNOME la cella relativa alla zona del cantiere ove era avvenuto il furto e la via di fuga;
i cinque utilizzatori delle quali era stati identificati nello COGNOME e in coloro c ne erano stati indicati come i complici;
le medesime utenze aveva anche impegNOME il tragitto fra Palmi e RAGIONE_SOCIALE Calabria (e quindi in senso inverso) nelle ore immediatamente precedenti il furto.
Si era così formato a carico di tutti costoro, e quindi anche dell’odierno prevenuto COGNOME, un solido quadro indiziario.
Le esigenze cautelari che avevano determiNOME il Gip ad applicare la misura personale di cautela massima erano stati adeguatamente dedotti dalla professionalità dimostrata nell’agire in trasferta e con un’attenta organizzazione della complessiva condotta, così anche da doversi escludere che le stesse potessero trovare idonea salvaguardia nell’invocata misura degli arresti domiciliari anche nella forma che prevede il controllo a distanza dell’interessato.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sufficienza e congruità del compendio indiziario illustrato dal Tribunale.
Si ricordavano i contatti che l’utenza in possesso del prevenuto aveva avuto (alle 22.55 in Gioia COGNOME, alle 00.14 in INDIRIZZO. Casalotto di RAGIONE_SOCIALE Calabria, alle 00.45 in RAGIONE_SOCIALE loc. Ravagnese, ove era avvenuto il furto, alle 2.09 in Pellaro di RAGIONE_SOCIALE Calabria, contattando COGNOME che era nella cella di INDIRIZZO, tra le 2.57 e le 3.12 in zona Ravagnese, contattando COGNOME che era in RAGIONE_SOCIALE, San Gregorio; alle 5.00 presso lo svincolo autostradale di RAGIONE_SOCIALE Calabria contattava COGNOME che era a Palmi) che non deponevano affatto per le conclusioni raggiunte dal Tribunale.
Anche considerando l’evidente l’imprecisione di tali dati circostanziali, non risolti dalle riprese sul posto dalle 1.03 fino alle 1.31 in cui si vedono cinque soggetti non identificabili.
Né si era tenuto conto del fatto che l’utenza dello COGNOME alle 6.02 e alle 6.30 aveva impegNOME una cella distante da Palmi, a San Calogero.
Era allora evidente che il fenomeno dello scorrimento delle utenze rispetto alle celle da impegnare non poteva costituire un indizio sufficientemente preciso dei movimenti dello COGNOME, e dei coindagati.
Del resto, era solo una congettura che i beni sottratti fossero stati portati verso la zona di Palmi impegnando l’autostrada posto che l’unico dato certo era quello del loro passaggio a soli 200 metri dal luogo del furto nei pressi di un distributore dell’RAGIONE_SOCIALE il cui impianto di videosorveglianza li aveva fotografati.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale chiede l’inammissibilità del ricorso.
il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale, anche in replica alle argomentazione della pubblica accusa, insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del prevenuto è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, speso sulla sussistenza dei gravi indizi in riferimento al delitto di furto aggravato contestato, deve, innanzitutto ricordarsi
che questa Corte ha già avuto modo di ribadire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06%2019, COGNOME, Rv. 276976 che riprende le argomentazioni già autorevolmente fissate da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; nello stesso senso Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
1.1. A ciò deve aggiungersi, quanto agli elementi indiziari (e di prova) che possono trarsi dai tabulati dei telefoni cellulari, come si sia già avuto modo di precisare che, in tema di acquisizione dei dati relativi al 1:raffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285469 proprio in una fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui si è riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi co correi nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del reato).
1.2. Ciò premesso deve, allora, osservarsi come il Tribunale per il riesame abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza del concorso del prevenuto nel contestato delitto di furto aggravato.
Si è infatti rilevato come:
dalle immagini tratte dall’impianto di videosorveglianza del cantiere (il cui cancello di chiusura risultava forzato) all’interno del quale erano custoditi i mezzi,
k
verso le ore 1.03 del 2 luglio 2023, erano entrati cinque uomini con i volti travisati, che, dopo un primo tentativo di forzatura, erano entrati nello stanzino in cui erano custodite le chiavi di avviamento degli stessi;
nel volgere di pochi minuti le telecamere erano state disattivate;
alle 4.15, i mezzi sottratti erano stati ripresi da una videocamera di sorveglianza installata presso un distributore di carburanti RAGIONE_SOCIALE sulla INDIRIZZO (a poche centinaia di metri dal luogo del furto), dirigendosi verso gli svincoli autostradali della città di RAGIONE_SOCIALE Calabria, che impegnavano (secondo quanto dimostrato dalle immagini riprese dal diverso impianto di videosorveglianza RAGIONE_SOCIALE Canale, come emerge da pg. 7 dell’ordinanza genetica);
acquisiti i dati del traffico telefonico dei luoghi interessati (dalle 23.00 del luglio alle 5.30 del 2 luglio), si erano individuate le cinque utenze telefoniche, risultate, ad esito della successive indagini, in uso al prevenuto ed ai coindagati;
le suddette utenze, si erano, quella notte, portate tutte da NOME COGNOME (ove gli indagati risiedevano) a RAGIONE_SOCIALE Calabria, per poi operare, per ore, nella zona, di RAGIONE_SOCIALE, ove era avvenuto il furto;
le stesse quattro utenze che erano partite da Gioria COGNOME, dopo le ore 4.00 (quindi in concomitanza con il trasferimento dei mezzi), avevano compiuto il percorso inverso, tornando in Gioia COGNOME (e nella vicina Palmi).
Si era così delineato un congruo quadro indiziario (riportato in dettaglio nell’ordinanza genetica da pagina 8 e riassunta, nei suoi snodi essenziali nell’ordinanza impugnata) dal momento che i dati del traffico telefonico delle cinque utenze avevano collocato COGNOME ed i coindagati nel luogo e nel tempo ove era avvenuto il furto e lungo la direttrice di fuga, e che tali emergenze avevano trovato adeguata conferma sia nelle immagini riprese delle videocamere di sorveglianza, sia, appunto, nella stessa convergenza, di luogo e tempo, dei percorsi seguiti dalla ricordate utenze.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando in colpa, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, in Roma il 14 maggio 2024.