Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45869 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45869 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ASTI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’nteresse delle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, si è associato alle argomentazioni esposte dal Procuratore generale ed ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalle stesse parti civili nel presente giudizio di legittimità (come da nota); nonchè dallavvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME, ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 30 giugno 2022 con la quale il Tribunale di Asti, all’esito di giudizio abbreviato, aveva afferm la responsabilità:
di entrambi gli imputati per due delitti di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n 2 e 7, cod pen. – capi 1.della rubrica) e per furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen. 4.);
del COGNOME per il reato di furto (art. 624 cod. pen. – capo 2.) a lui ascritto;
e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche (stimate equivalenti alla contestata recidiva), ritenuta la sussistenza del medesimo disegno criminoso, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, e con l conseguenti statuizioni civili in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (costituitisi parte civile in relazione al delitto di cui al capo 1.).
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha articolato quattro motivi.
2.1.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 336 e 529 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello, in relazione al reato di capo 3., alla luce del mutato regime di procedibilità a seguito dell’entrata in vigore del d. 150/2022, avrebbe qualificato come querela la denuncia sporta dalla persona offesa in contrasto con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e con un’argomentazion illogica.
2.1.2. Con il secondo motivo, in relazione al reato di cui al capo 3., sono state prospettat la violazione dell’art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e il vizio di motivazione, in quant
non sarebbe stato accertato il danneggiamento del vetro dell’auto di NOME COGNOME, non essendo sufficiente far riferimento solo a quanto da lui riferito;
quanto all’esposizione alla pubblica fede, non sarebbe dato comprendere se il cortile dove era parcheggiata la vettura fosse privato e in che modo fosse accessibile, avendo la Corte tratto la libera accessibilità di esso in maniera illogica dai ripetuti ingressi degli imputa usciti dal medesimo cortile in sella alle bici oggetto materiale del reato) in un brevissimo la di tempo (nonostante uno degli imputati, in ipotesi, ben avrebbe potuto scavalcare un cancello chiuso e fare entrare il complice o attivare un’apertura automatica), non essendo stata accertata la sussistenza delle aggravanti al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.1.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 247 cod. proc. pen adducendo che «gli indumenti oggetto di sequestro» (recte: le risultanze del sequestro che ha avuto a oggetto gli indumenti) non potrebbero essere utilizzate a carico del COGNOME, poiché
acquisti nell’ambito di un diverso procedimento penale (n. 3936/2021 R.G.N.R.) nel quale egli non era indagato; il sequestro non sarebbe stato convalidato nei termini di rito dal Pubblic ministero che aveva disposto la perquisizione bensì da un altro magistrato nel differente procedimento n. 4058/2021 R.G.N.R.; all’imputato sono stati nominati due diversi difensori d’ufficio, uno in ciascuno dei procedimenti «così rendendo di fatto molto più difficolto anc l’eventuale esperimento del gravame ex art. 324» cod. proc. pen.
2.1.4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 133 cod. pen. adducendo che gli aumenti per continuazione (complessivi sedici mesi di reclusione ed euro cinquecento di multa) avrebbero richiesto una specifica motivazione, risultando eccesiva la misura della pena detentiva (otto mesi per ciascuno degli episodi di cui ai capi 1 e 3), tenu conto dello stretto arco temporale, del tenore delle condotte, dell’età e della situazione socia dell’imputato.
2.2. Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati formulati due motivi.
2.1.1. Con il primo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, adducendo che la responsabilità dell’imputato, in particolare per i reati di cui ai capi 1. e 3. della rubrica, s stata fondata su elementi insufficienti (quanto al capo. 1 su una consulenza fisiognomica che non può ritenersi esaustiva, dato che gli operanti dapprima avevano riconosciuto il reo in NOME COGNOME, non potendosi condividere le considerazioni relative agli abiti indossati dall’autore de fatto e rinvenuti presso l’abitazione del COGNOME, dove dimorava pure il COGNOME, abiti con m probabilità a disposizione di altri soggetti, ed essendosi assunto in via congetturale che il COGNOME disponesse di una propria abitazione; inoltre, le stesse argomentazioni varrebbero anche per il reato di cui al capo 2.).
2.1.2. Con il secondo motivo, sub specie della violazione della legge penale:
è stato denunciato il difetto della condizione di procedibilità per il reato di cui al ca (recte: capo 3.), assumendo che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe qualificato querela la denuncia sporta da NOME COGNOME;
è stato assunto, in relazione al capo 3., che erroneamente si sarebbe ritenuta l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., negando rilievo alla presenza in loco di un impianto di videosorveglianza con una motivazione generica e non inerente al caso di specie (nel quale non emergerebbe se le telecamere fossero collegate a un sistema che permette la visione in tempo reale e il pronto intervento degli addetti ai controlli, «circosta verosimile» trattandosi di «grande esercizio commerciale»).
Il difensore del COGNOME ha rassegnato le proprie conclusioni con atto inviato i settembre 2023, allorché era già spirato il termine (posto nel «quinto giorno antecedente l’udienza») previsto dall’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Di esse non si terrà conto (senza che occorra osservare che il difensore si era limitato a richiamare i moti di ricorso e le conclusioni rassegnate nel corpo di esso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati.
1. Il primo motivo presentato dal difensore di NOME COGNOME è infondato.
Dagli atti risulta che NOME COGNOME, persona offesa dal reato di cui al capo 3., h espresso la volontà che gli autori di esso venissero puniti, volontà che «nel caso di atto format dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali» (Sez. 5, ord. n. 15166 del 15/02/2016, COGNOME, Rv. 266722 – 01; conf. Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627 – 01). Infatti, quantunque il verbale redatto dalla polizia giudiziaria sia intestato come «denuncia», nel corpo di esso risulta non solo che l’COGNOME ha riferito l’occorso «per ogni effetto di legge», anche che egli si è riservato «di integrare» la medesima «denuncia/querela per tutti i reati che l’Autorità Giudiziaria» avrebbe ravvisato nello stesso atto, sottoscrivendo il verbale prev lettura («letto, confermato e sottoscritto»; cfr. Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, COGNOME, 235442 – 01: «la formula “denuncio ad ogni effetto di legge” deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell’autore de reato e conferisce quindi all’atto valore di querela»; cfr. pure Sez. 5, n. 2665 del 12/10/20 – dep. 2022, Baia, Rv. 282648 – 01).
2. Il secondo motivo articolato nell’interesse del COGNOME è inammissibile.
Esso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all’iter su cui essa si fonda, ha irritualmente prospettato in questa sede la mancanza della prova (assumendo che essa non possa trarsi dalle dichiarazioni della persona offesa, in contrasto con la pacifica giurisprudenza: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME‘Arte, Rv. 253214 – 01) e ha perorato una ricostruzione alternativa del fatto (sulla scorta, peraltro, di assedi ipotetici) s neppure addure il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). Il che rende superflua ogni altra considerazione.
3. Il terzo motivo formulato dal COGNOME è inammissibile.
«In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità atti processuali», pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indica «gli atti specificamente affetti dal vizio» ma, quel che qui più rileva, «chiarirne altresì l’inc sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 – dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01). Il ricorso non ha dato conto dell’incidenza dell’esito del sequestro sull’affermazione di responsabilità dell’imputato e, in effetti, la sentenza impugnat con riferimento ai capi 1. e 3. non fa riferimento agli abiti oggetto di sequestro e, quant capo 4, prima di richiamare quanto emerso a seguito del sequestro, ha avuto riguardo alle videoriprese in atti.
Il quarto motivo di ricorso del COGNOME è inammissibile.
Esso, infatti, è privo della necessaria specificità nella parte in cui ha addotto che, n determinazione della pena, non sarebbero stati considerati plurimi elementi (neppure indicati) senza prospettare se essi fossero stati sottoposti al vaglio della Corte di merito; ed è versa in fatto nella parte in cui ha assunto l’ingiustificata severità della pena (in ragione dello s arco temporale e del tenore delle condotte, dell’età e della situazione sociale dell’imputato Ancora, il ricorso non ha compiutamente censurato la motivazione spesa dalla Corte di merito, che ha esposto come gli aumenti di pena siano stati determinati, in ragione della ritenuta recidiva qualificata, nella misura minima di legge (cfr. art. 81, ult. comma, cod. pen.) e ne comunque rilevato la congruità alla luce della non occasionalità della condotta e delle condizioni soggettive dell’imputato.
Il primo motivo di ricorso articolato dal difensore di NOME COGNOME è inammissibil in quanto ha proposto un alternativo apprezzamento di merito e dedotto la mancanza di una prova sufficiente, senza addurne il travisamento, il che non è consentito in questa sede di legittimità; e quanto ai capi 2 e 3 non ha per vero svolto alcuna argomentazione (limitandosi per quest’ultimo a fare rimando alle censure relative al capo 1., la cui inammissibilità è appen stata evidenziata).
Il secondo motivo presentato nell’interesse del COGNOME è nel complesso infondato.
Anzitutto, si osserva che il denunciato difetto di querela deve essere riferito al capo 3. non invece al capo 4., indicato nel ricorso, dato che la difesa ha fatto riferimento alla perso offesa COGNOME; tanto più che il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., descritto al ca procedibile d’ufficio. Esso è, dunque, in parte qua infondato per le medesime considerazioni svolte con riguardo al primo motivo presentato dal difensore di NOME COGNOME.
Nel resto, con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., motivo è inammissibile perché generico (ed anzi affidato a una ricostruzione ipotetica) e versato in fatto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati a pagamento delle spese processuali.
Gli imputati devono essere, altresì, condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi 3000,00, oltre accessori di legge.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3000,00, ol accessori di legge.
Così deciso il 28/09/2023.