Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17578 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17578 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi udito il difensore, AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME e
COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 25/11/2020 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 18/12/2017, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME, riducendo la pena in considerazione della assoluzione del COGNOME dal reato di cui al capo H) e della estinzione del reato sub I) per intervenuta remissione di querela. Confermava, invece, nel resto la sentenza impugnata.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per
cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge con riferimento alla mancanza di una valida querela in relazione alla truffa di cui al capo C), atteso che l’atto sottoscritto dalla persona offesa, NOME COGNOME, presso la Stazione dei Carabinieri di Carmiano in data 28/6/2012 non ha le caratteristiche della querela, non ravvisandosi in esso la manifestazione di volontà di punizione dei colpevoli.
Più in particolare, afferma che la sentenza impugnata fa leva su tre argomenti – vale a dire l’intestazione dell’atto, intitolato Verbale di ricezione di querela orale; nell’essersi la persona offesa recata in caserma per denunziare l’accaduto (denuncia quanto segue: …); nell’utilizzo del corpo dell’atto di espressioni quali: vittima di truffa e truffatori che, tuttavia, non sono idonei a rivelare la volontà del COGNOME di punizione dei colpevoli. Ed invero, trattasi formule utilizzate dai carabinieri che hanno redatto ed intestato l’atto con riferimento ai primi due elementi, mentre il terzo – concernente l’utilizzo de termini vittima di truffa e truffatori comunque non è indicativo della volontà di punire i colpevoli.
Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non sufficiente l’intestazione dell’atto per inferirne la volontà del dichiarante (Sez. n. 15166 del 12/4/2016) e quella che ha precisato che, pur non essendo necessarie formule sacramentali, la volontà punitiva deve emergere con certezza dal contenuto dell’atto (Sez. 4, n. 17532 del 9/6/2020).
2.1 II secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui, con riferimento alla condotta descritta al capo M) e rubricata come tentativo di truffa, ritien sussistente il tentativo. Più nello specifico, rileva come il comportamento del COGNOME non abbia raggiunto la soglia di punibilità, in quanto – presentatosi alla cassa del supermercato – non aveva avuto il tempo di estrarre o di mostrare i buoni pasto falsi, in quanto si allontanava a seguito della richiesta della cassiera di esibire un documento di riconoscimento. In altri termini, l’imputato non ha posto in essere gli artifici o raggiri – «consistiti nell’utilizzare per effettuare acquisti dei buoni pasto completamente falsi» – come contestati dalla pubblica accusa, di talché non può ritenersi consumato il tentativo di truffa. Dalla stessa sentenza impugnata emerge come il COGNOME non abbia nemmeno tentato di pagare la merce con i buoni pasto che si asseriscono falsi, essendosi limitato a mettere la merce nel carrello e portarsi alla cassa, per poi allontanarsi in seguito alla richiesta della cassiera di esibire il documento di identità.
Sotto altro profilo la motivazione è illogica e contraddittoria, sol che consideri che da un lato ricostruisce la condotta dell’imputato nei termini di cui s è detto, dall’altro ritiene corretta l’imputazione elevata dal pubblico minister anche nella parte in cui fa riferimento agli artifici o raggiri posti in essere
COGNOME e dal suo complice, «consistiti nell’utilizzare per effettuare degli acquis dei buoni pasto completamente falsi che cercavano di consegnare per l’acquisto di merce».
Il difensore di NOME COGNOME affida il ricorso ad un unico motivo, esattamente sovrapponibile al primo dedotto dal difensore del COGNOME, cui sul punto per brevità si rinvia, avente ad oggetto la querela sporta dal COGNOME in relazione alla truffa di cui al capo C), che non ha i requisiti richiesti dalla le in quanto non contiene la chiara manifestazione di volontà che i colpevoli siano puniti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso del COGNOME può essere trattato congiuntamente all’unico motivo di ricorso avanzato dallo COGNOME, avendo ad oggetto il medesimo profilo di diritto.
Ritiene il Collegio che il motivo sia manifestamente infondato, essendo la giurisprudenza di legittimità ispirata a dare attuazione al principio del favor querelae tutte le volte in cui emergano situazioni di incertezza in relazione alla manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa che, per giurisprudenza pacifica, non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, COGNOME, Rv. 282648 – 01; Sez. 2, n. 5193 del 5/12/2019, Feola, Rv. 277801 – 01).
Sul punto, questa Corte ha avuto cura di precisare in alcuni arresti, pienamente condivisi dal Collegio, che, ai fini dell’esercizio del diritto di quere è sufficiente la espressa qualificazione formale dell’atto con il quale esso viene esercitato, costituendo il termine “querela” la sintesi della manifestazione di volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (Sez. 4, n. 10789 del 30/1/2020, Simonazzi, Rv. 278654 – 01) ovvero che, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale d denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela” (cfr. Cass., Sez. 4, n. 3733 del 7/11/2019, Rv. 278034).
L’interpretazione prospettata, a giudizio del Collegio, è quella maggiormente conforme al dettato di cui agli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., letti in combinat disposto con l’art. 120 cod. pen., atteso che, se quest’ultima norma espressamente stabilisce il diritto della persona offesa alla querela, cioè
all’attivazione della potestà punitiva per i reati per i quali il legislatore ri alla parte la decisione sulla concreta persecuzione penale, l’art. 337 chiarisce in quali forme la richiesta debba essere espressa. Ciò fa rinviando alla disciplina della denuncia di cui all’art. 333, comma 2, cod. proc. pen., cioè ad un atto scritto od orale – dotato di specifica formalità, che può essere validamente presentato solo dalla persona offesa (o dal suo procuratore speciale) e validamente ricevuto solo dal pubblico ministero o da un ufficiale di polizia giudiziaria. Si tratta di una previsione che riconduce la richiesta di impuls dell’utilizzo del potere punitivo dello Stato, qualora la scelta sia rimessa al parte, proprio alla ‘formalità’ dell’espressione di volontà, distinguendo l denuncia – quale informazione dell’autorità intorno ad un fatto che può costituire reato – dalla querela, quale volontà di chiedere che esso sia perseguito. L’esercizio del diritto di querela, dunque, può senz’altro essere desunto anche solo dall’espressa qualificazione dell’atto con il quale esso viene esercitato.
Orbene, nel caso di specie, oltre alla intestazione del verbale redatto dalla polizia giudiziaria, intitolato Verbale di querela orale elemento questo già da solo sufficiente, secondo l’orientamento sopra sintetizzato, ad indicare la volontà di punizione dei colpevoli -, non può non esser posto in evidenza come nel corpo dell’atto di cui si discute la persona offesa attribuisca agli imputati commissione del reato di truffa, evidenziando altresì in maniera inequivoca di essere stato vittima di truffa e denunciando i fatti alla polizia giudiziaria in maniera dettagliata. La attribuzione di un reato ben individuato, la truffa appunto, le cui modalità sono state esplicitate nel corpo dell’atto, costituisc indice sintomatico da cui poter desumere la volontà della persona offesa che i responsabili siano puniti.
Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del primo motivo di ricorso proposto dal COGNOME e del ricorso dello COGNOME.
Anche il secondo motivo di ricorso, avanzato solo dal difensore del COGNOME ed avente ad oggetto la qualificazione della condotta dell’imputato con riferimento al reato di cui al capo M), è inammissibile perché manifestamente infondato.
Va, innanzitutto, premesso che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al delitto tentato, ha da tempo abbandonato la vecchia distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi (questi ultimi intesi come atti t corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata), richiedendosi – invece – pe l’esistenza del tentativo punibile l’idoneità e l’univocità degli atti posti in es dal soggetto agente: idoneità intesa come potenziale attitudine a produrre
l’evento, da valutarsi ex ante con cd. prognosi postuma, mentre l’univocità va apprezzata nelle caratteristiche oggettive degli atti, così da rivelarne le finali secondo regole di comune esperienza, in rapporto alla loro natura e al contesto in cui si inseriscono. Dunque, ai fini della punibilità del tentativo, rilevano n solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificab come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obietti programmato; che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 4/5/2017, COGNOME, Rv. 269963 – 01; Sez. 2, n. 11885 del 8/2/2017, COGNOME, Rv. 269930 01; Sez. 2, n. 52189 del 14/9/2016, COGNOME, Rv. 268644 – 01; Sez. 2, n. 25264 del 10/3/2016, COGNOME, Rv. 267006 – 01).
Alla luce dei principi appena evidenziati, deve rilevarsi come nel caso di specie la condotta dell’imputato integri gli estremi del tentativo punibile, sol ch si consideri che era già iniziata l’attuazione del piano criminoso: i due imputati come correttamente hanno ritenuto i giudici di merito – avevano già riempito il carrello con la merce e si erano presentati alla cassa per pagarla con i buoni pasto falsi, non essendosi verificato l’evento per una causa indipendente dalla loro volontà, in quanto la cassiera, allertata dal titolare, aveva loro chiesto documento di identità prima di accettare i buoni pasto, richiesta in seguito alla quale con una scusa si erano allontanati.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 23 marzo 2023.