Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha riqualificato il fatto di cui già il Tribunale di Milano lo avev ritenuto responsabile sub specie dell’art. 612, comma 1, cod. pen. (capo C. della rubrica), rideterminando in mitius il trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con il quale si lamenta la violazione dell’art. 336 cod. proc. pen., in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità del reato per mancanza di querela – è manifestamente infondato in quanto: la volontà della persona offesa che gli autori del reato vengano puniti, «nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali» (Sez. 5, ord. n. 15166 del 15/02/2016, COGNOME, Rv. 266722 – 01; conf. Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627 – 01); e nel caso in esame è dirimente considerare che dall’atto formato dalla polizia giudiziaria, intestato come denunciaquerela, risulta che l’offeso si è riservato la facoltà di integrare, per l’appunto, l denuncia-querela, così esprimendo la volontà querelatoria (cfr. Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019 – dep. 2020, COGNOME, Rv. 278034 – 01: «ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela”»; cfr. pure Sez. 5, n. 42994 del 14/09/2016, C., Rv. 268201 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno – non è consentito in sede di legittimità perché contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.